• Non ci sono risultati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Capo III Della falsità in atti

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 648-ter.1 - Autoriciclaggio [5]

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,

trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo e terzo comma; Non consentito secondo comma.

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Art. 648-quater – Confisca.

Semaforoverde

www.nuovocodicedellastrada.it

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

3. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 649. – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

1. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. [17]

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

2. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa , se commessi a danno del coniuge legalmente separato, o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa [17], ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilità

Art. 649-bis. – Casi di procedibilità d’ufficio. [26]

1. Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravanti dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano aggravanti ad effetto speciale, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità [29].

NOTE

[1] Articoli modificati per effetto del D.Lgs. 28.12.2013 n. 154 in vigore dal 7 febbraio 2014 [2] Modifiche per effetto del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 24 in vigore dal 28.03.2014

Semaforoverde

www.nuovocodicedellastrada.it

[3] Modifiche per effetto del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 in vigore dal 06.04.2014 [4] Modifiche per effetto della L. 17.04.2014 n. 62 in vigore dal 18.04.2014 [5] Modifiche per effetto della L. 15.12.2014 n. 186 in vigore dal 01.01.2015 [6] Modifiche per effetto del D.L. 18.02.2015 n. 7 in vigore dal 20.02.2015 [7] Modifiche per effetto del L. 17.04.2015 n. 43 in vigore dal 21.04.2015 [8] Modifiche per effetto del L. 22.05.2015 n. 68 in vigore dal 29.05.2015 [9] Modifiche per effetto del L. 27.05.2015 n. 69 in vigore dal 01.06.2015

[10] Abrogato per effetto dei DL.vo N. 7 e 8 del 15.01.2016 in vigore dal 06.02.2016 [11] Modifiche per effetto dei DL.vo N. 7 e 8 del 15.01.2016 in vigore dal 06.02.2016 [12] Articoli modificati per effetto della L. 23.03.2016 n. 41 in vigore dal 25 marzo 2016 [13] Articoli modificati per effetto della L 11.07.2016 n. 133 in vigore dal 02.08.2016 [14] Modifiche per effetto della L. 09.08.2016 n. 153 in vigore dal 24.08.2016 [15] Modifiche per effetto del Dl.vo. 29.10.2016 n. 202 in vigore dal 24.11.2016 [16] Modifiche per effetto della Legge 11.12.2016 n. 236 in vigore dal 07.01.2017 [17] Modifiche per effetto del D.Lgs 19.01.2017 n. 6 in vigore dal 11.02.2017 [18] Modifiche per effetto della Legge 18.04.2017 n. 48 in vigore dal 21.04.2017 [19] Modifiche per effetto della Legge 03.07.2017 n.105 in vigore dal 22.07.2017

[20] Articoli introdotti per effetto della Legge 14.07.2017 n. 110 in vigore dal 18.07.2017 [21] Articoli introdotti per effetto della Legge 23.06.2017 n. 103 in vigore dal 03.08.2017 [22] Articolo modificato per effetto della Legge 17.10.2017 n. 161 in vigore dal 19.11.2017

[23] Articolo introdotto per effetto del Decreto Legislativo 29.12.2017 n. 216 in vigore dal 26.01.2018 [24] Articolo introdotto per effetto della Legge 11.01.2018 n. 4 in vigore dal 16.02.2018

[25] Articolo modificato per effetto del Dl.Vo 01.03.2018 n. 21 in vigore dal 06.04.2018 [26] Articolo modificato per effetto del Dl.Vo 10.04.2018 n. 36 in vigore dal 09.05.2018 [27] Articolo modificato per effetto del D.L. 04.10.2018 n. 113 in vigore dal 05.10.2018 [28] Articolo modificato per effetto della Legge 03.12.2018 n. 132 in vigore dal 04.12.2018 [29] Articoli modificati per effetto della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 in vigore dal 31.01.2019 [30] Articoli modificati per effetto della Legge 26 aprile 2019 n. 36 in vigore dal 18.05.2019 [31] Articolo modificato per effetto della Legge 21 maggio 2019 n. 43 in vigore dal 11.06.2019 [32] Articolo modificato per effetto del Decreto-Legge 14 giugno 2019 n. 53 in vigore dal 15.06.2019 [33] Articolo modificato per effetto della Legge 17 luglio 2019 n. 69 in vigore dal 09.08.2019

[34] Articolo modificato per effetto della Legge 08 agosto 2019 n. 77 in vigore dal 09.08.2019 [35] Articolo modificato per effetto del Dl.vo 14 luglio 2020 n. 75 in vigore dal 30.07.2020

[36] Articolo modificato per effetto della Legge 11 settembre 2020 n. 120 in vigore dal 15.09.2020 [37] Articolo modificato per effetto della Legge 14 agosto 2020 n. 113 in vigore dal 24.09.2020 [38] Articolo modificato per effetto del Decreto Legge 21 ottobre 2020 n. 130 in vigore dal 22.10.2020 [39] Articolo modificato per effetto della Legge 18 dicembre 2020 n. 173 in vigore dal 20.12.2020 [40] Articolo modificato per effetto del Dlgs 08 novembre 2021 n. 184 in vigore dal 14.12.2021

________________________________________________________________________________________

Sezione creata da Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni e curata da Bruno Malusardi.

---

Semaforoverde

www.nuovocodicedellastrada.it

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.

Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

Semaforoverde

www.nuovocodicedellastrada.it

Outline

Documenti correlati