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L’autonomia regolamentare dell’Authority nell’ambito dell’ organizzazione del personale.

CAPITOLO 2: I tratti evolutivi dell’Authority, da soggetto preposto al regolare funzionamento di un settore dell’ordinamento, a soggetto garante d

2.6 L’autonomia regolamentare dell’Authority nell’ambito dell’ organizzazione del personale.

L’Autorità, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento (art. 8, comma 2). L’autonomia regolamentare dell’Authority si esplica in modo pieno con riferimento alla distribuzione del personale di ruolo tra i vari servizi146, mentre incontra alcuni limiti sotto altri profili.

Innanzitutto, in base al sesto comma dell’art. 8, l’istituzione del personale avviene su proposta dell’Autorità, ma mediante decreto del Presidente del Consiglio.

La stessa normativa stabilisce, poi, che il personale viene determinato tenendo conto delle funzioni assegnate e delle risorse disponibili.

146 Il comma 7 dell’art. 8 del Codice dispone, in particolare, che con il Regolamento del

Inoltre, al personale dell’Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 8, comma 9 del D.lgs 163/2006).

Non ha pertanto avuto seguito la proposta di agganciare il personale dell’Autorità a quello dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, né quella di svincolarlo dal T.U. pubblico impiego del 2001147.

Si tratta di una limitazione all’indipendenza dell’Autorità, che rappresenta il riflesso delle iniziali difficoltà incontrate dalla stessa nell’affermarsi come soggetto rientrante nel genus “Autorità indipendenti”.

A differenza di altre Autorità amministrative indipendenti (come BI, CONSOB, AGCM148 e AEEG149), quindi, all’AVCP non viene attribuita un’autonomia piena nell’ambito del trattamento economico-giuridico del personale.

Data l’ampia autonomia finanziaria e contabile dell’AVCP, sarebbe stato maggiormente coerente, come osservato in dottrina, la previsione di una completa autonomia regolamentare dell’Authority, anche nell’ambito del trattamento economico-giuridico del personale.

L’art. 8, c. 9, invece, richiamando in materia l’applicazione del D.lgs n. 165 del 2001, prevede la piena operatività delle norme in materia di pubblico impiego, con la conseguenza che il trattamento economico-normativo applicabile al personale dell’Autorità è stabilito, secondo le regole generali, dalla contrattazione collettiva.

A differenza dell’AVCP, altre AAI (AGCM, BI e CONSOB), infatti, per disposizione dell’art. 3, comma 1 del D.gsl n. 165/2001 (il quale contiene un elenco tassativo delle amministrazioni pubbliche il cui personale viene disciplinato nell’ambito degli ordinamenti dettati delle stesse) sono escluse dalla disciplina di diritto comune.

Secondo alcuni autori, la rivendicazione di tale regime giuridico ed economico di carattere “speciale”, auspicato anche dall’AVCP, non pare, giustificarsi pienamente in

147R. De Nictolis, I contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Ambito oggettivo e soggettivo,

procedure di affidamento, Milano, Giuffrè, 2007.

148Il trattamento economico e giuridico viene stabilito – per l’AGCM – in base ai criteri fissati

dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’Autorità (art. 11, comma 2, della legge n. 287/ ‘90).

149

Il trattamento economico e giuridico dei dipendenti dell’AEEG, ai sensi del comma 28, dell’art. 2, L. 481/1995, è determinato sulla base dell’analogo trattamento retributivo del personale dell’AGCM, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

base alle peculiarità dell’organizzazione in esame150.

Tra le motivazioni addotte dall’Autorità per rivendicare la propria autonomia nella determinazione del trattamento economico del personale dipendente vi è la seguente argomentazione: l’AVCP presenta caratteristiche diverse dalle altre amministrazioni pubbliche genericamente intese, soprattutto per il fatto che esercita i suoi poteri in modo neutrale, con un elevato livello di tecnicismo ed in modo indipendente dal potere politico; risulta perciò inadatta l’applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001 (che peraltro non opera per altre importanti AAI che godono, quindi, di maggiore autonomia), volto invece a perseguire la separazione tra indirizzo politico e gestione.

E di tali garanzie di indipendenza ed imparzialità, ne è conferma la circostanza che al personale dell’Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego ed incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale ed industriale.

Riguardo a tale sistema giuridico, A. Botto ha evidenziato che il regime generale della contrattazione collettiva (richiamato, come detto, per l’AVCP) ha provocato non poche difficoltà operative, tanto da consigliare l’inoltro di una richiesta di parere, con nota del 7 aprile 2006, in ordine alla sottomissione dell’Autorità, o meno, alla disciplina relativa al c.d. “blocco delle assunzioni”.

“In risposta a tale richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha ritenuto che l’Autorità non debba essere soggetta alla procedura di autorizzazione di cui all’art. 1, comma 104, della legge n. 311/2004, ma su tale affermazione ha chiesto il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi denotando un atteggiamento problematico; inoltre, il convincimento circa la non sottomissione alle procedure di autorizzazione per poter bandire selezioni di personale risulta dettato dalla << particolare autonomia finanziaria >> di cui gode l’Autorità, alla luce del sopravvenuto regime di autofinanziamento”151.

In definitiva, si può senz’altro affermare che la disciplina relativa al trattamento

150S. Pignataro, L’Authority di vigilanza nel codice dei contratti pubblici, Torino, Giappichelli,

2008.

Secondo l’autore si tratta di considerazioni che paiono finalizzate più a rivendicare un regime pubblicistico privilegiato per il personale dell’Autorità che a sottolineare le incongruenze dei regimi giuridico ed economico individuati dal legislatore e la loro incompatibilità con i caratteri dell’istituzione in discorso.

151A. Botto, Art. 6, 7, 8: L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

giuridico-economico del personale dell’AVCP costituisce “un’anomalia nel panorama delle autorità indipendenti”152 .

L’incoerenza di tale sistema (soprattutto in relazione all’evoluzione dei tratti dell’Autorità verso il carattere dell’indipendenza) è per di più frutto di previsioni normative a loro volta incoerenti, in quanto l’art. 253, comma 4, alla lettera a) dispone che: “fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

La suddetta norma prevede quindi un regime retributivo provvisorio, ma non si comprende, per la verità, da cosa dovrebbe dipendere la introduzione di una nuova disciplina.

Evidentemente, lo stesso legislatore non era pienamente certo della soluzione adottata mediante il richiamo al D.Lgs. n. 165/2001 ed ha in un certo senso “messo in conto” che si sarebbe potuta rilevare più opportuna una diversa disciplina, con maggiori garanzie di autonomia e quindi d’indipendenza dell’Autorità.

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