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L’autonomia statutaria, finanziaria ed impositiva dei comuni e delle province

Tra i princìpi generali della legge (capo i, artt. 1-3) l’art. 12 di­ spone prioritariamente che « le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome » (1 co.), indi che tali enti « hanno auto­ nomia statutaria ed autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica » (4 co.). Queste e le altre conseguenziali disposizioni contenute nella legge si configurano co­ me attuative degli artt. 5 e 128 della Costituzione, per taluni aspetti anche in chiave evolutiva ed espansiva.

In termini generali l’autonomia degli enti locali viene intesa comunemente nei duplici aspetti di potestà normativa e di esercizio di attività amministrativa volta a perseguire finalità ed interessi ap­ partenenti all’ente, secondo un proprio indirizzo politico-ammini­ strativo, distinto ed indipendente dagli indirizzi statali (9).

La legge n. 142 attribuisce ai comuni ed alle province anche l’autonomia statutaria, volta alla tempestiva emanazione di appositi statuti sul cui ruolo e contenuto vi sono posizioni estremamente va­ riegate (10). Secondo alcuni il riconoscimento della potestà statuta- 8 9 10

(8) Si tratta di problematica apertasi con l’avvento della riforma tributaria e tuttora irrisolta; la letteratura in argomento è vastissima, rinvenendosi contribu­ ti sia da parte della dottrina giuridica sia da parte di quella economica; da ultimo v. T osi, Finanza locale - P rofili giuridici, Milano, 1989, p. 147 ss., cui si rinvia per le ampie indicazioni bibliografiche.

(9) Si vedano i fondamentali lavori di: Gia n n in i M .S., Autonomia pubblica, in Enc. d ir., p. 356; Vo l p e, Autonomia locale e garantismo, Milano, 1972; Piz z e t- t i, Il sistema costituzionale delle autonomie locali, Milano, 1979; Pa l m a, Indirizzo politico statale ed autonomia comunale, Napoli, 1982; Pu b u s a, Sovranità popolare ed autonomie locali nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1983; De Ma r t i n, L ’amministrazione locale nel sistema delle autonomie, Milano, 1984.

(10) In argomento v . per tutti It a l i a, Le autonomie locali, cit., p. 54, il

quale in più occasioni ha affrontato problematiche collegate (Gli statuti degli enti

pubblici territoriali, Milano, 1971; Gli statuti nel diritto pubblico, Milano, 1974; Considerazioni sull’interpretazione degli statuti ordinari delle regioni, in Riv. trim. dir. civ., 1975, p. 1421).

ria costituirebbe logico corollario del limite oggettivo che 1 art. 128 Cost. pone al legislatore, cui è devoluta la fissazione di princìpi ge­ nerali, nel cui ambito le province ed i comuni si inquadrano come enti autonomi, con funzioni predeterminate (11).

Giungendo all’argomento che qui interessa va segnalata l’altra grande ed innovativa (almeno in termini così generali) espressione di autonomia degli enti locali, costituita dall’autonomia finanziaria, canonizzata nel quarto comma dell’art. 2 della legge n. 142. Sul piano costituzionale l’autonomia finanziaria ha esplicito rilievo solo per le regioni, « nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della R e­ pubblica, che le coordinano con la finanza dello Stato, delle provin­ ce e dei comuni » (art. 119, 1 co.). Né l’art. 5, né l’art. 128 ricono­ scono autonomia finanziaria agli altri enti locali. Pertanto l’autono­ mia finanziaria dei comuni e delle province non ha valenza costitu­ zionale, essendone rimessa l’eventuale attribuzione e la delimita­ zione al legislatore ordinario. Tale conclusione è rafforzata dal ri­ lievo che, comunque si voglia intendere la riserva di legge delinea­ ta dall’art. 23 Cost., in materia di prestazioni imposte, la mancanza di poteri legislativi in capo a comuni e province impedisce a tali en­ ti di esercitare originariamente' la funzione essenziale della supre­ mazia tributaria, pur risultando consentiti margini, più o meno am­ pi, per l’integrazione della base legislativa (12).

Nel sistema della legge n. 142 assume perciò particolare im­ portanza il riconoscimento ai comuni ed alle province di « autono­ mia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della fi­ nanza pubblica » (art. 2, 4 co.), « fondata su certezze e risorse pro­ prie e trasferite » (art. 54, 2 co.), Con riserva di tornare sull’argo­

(11) In tal senso Sa n d u l l i, Le autonomie locali, cit., p. 27, in sintonia con St a d e r i n i, Princìpi, cit., p. 53 ss.

(12) Un’attenta dottrina ha posto l’aceento « sull’opportunità della valoriz­ zazione dei tributi corrispettivi, in materia di finanza locale... settore con riferi­ mento al quale possono più facilmente conciliarsi le contrapposte istanze espresse a livello costituzionale, dal principio di legalità (art. 23 Cost.), e dalle norme rela­ tive alla tutela delle autonomie locali (artt. 5 e 128 Cost.), esistendo « nella giuri­ sprudenza costituzionale la tendenza ad interpretare in maniera meno rigoristica il principio di legalità in relazione ai tributi ispirati al principio della, contropresta­ zione, o comunque a fronte di discipline che contengano criteri atti ad orientare univocamente l’esercizio del potere impositivo locale » (così La Ro s a, L ’oggetto dei tributi locali, in Autonomia impositiva degli enti locali, Padova, 1983, AaVv.,

pp. 151- 152); per spunti in tal senso v. altresì Fe d e l e, Art. 23, in Commentario della Costituzione, (a cura di) G. Br a n c a, Rapporti civili, Artt. 22-23, Bologna-

Roma, 1978, p. 128, nota 9, e p. 132, note 29, 30 e 31, cui si rinvia per ulteriori indicazioni.

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mento quando si parlerà specificamente delle entrate tributarie co­ me qualificante componente della finanza locale (art. 54, 4 co.), è necessario evidenziare subito che, in linea di principio, la legge ri­ conosce agli enti locali anche « potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente » (art. 54, 3 co.).

Anche in relazione all’autonomia tributaria degli enti locali al legislatore ordinario competono ampi spazi di scelta, giacché la Co­ stituzione contempla una minima forma di tale autonomia soltanto per le regioni (13), alle quali « sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni... per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali » (art. 119, 2 co.) (14). Con­ seguentemente il riconoscimento agli enti locali dell’autonomia fi­ nanziaria e della qualificante componente dell’autonomia tributa­ ria, per un verso ne contempla in modo effettivo (ancorché non co­ stituzionalmente doveroso) il quadro dell’autonomia, per altro ver­ so appare sintomatico della scelta legislativa di indubbio potenzia­ mento degli enti locali.

Le sintetiche osservazioni svolte evidenziano un’opzione inter­ pretativa delle norme costituzionali negatoria dell’autonomia finan­ ziaria e tributaria degli enti locali (15), in virtù della quale non può

(1 3 ) Ca s s e s e, Il finanziamento delle regioni. Aspetti costituzionali, in Riv. trini, dir. pubbl., 1963, p. 3 3 6 esclude che alle regioni debba essere riconosciuta autonomia tributaria; in senso sostanzialmente analogo: Pa l a d i n, La potestà legi­ slativa regionale, Padova, 1958, p. 208 ss.; Gia n n in i M .S ., Sulla potestà normati­ va in materia tributaria delle regioni, in Giur. compì. Cass. civ., 1949, III, p.

1223 ss. In linea con tale concezione particolarmente restrittiva sembra essersi

collocata la Corte Costituzionale con le pronunce; 22 ottobre 1982, n. 162, in

Giur. cost., 1982, I, 1637; 27 giugno 1986, n. 150, ibidem, 1986, I, 988; 11 feb­ braio 1988, n. 164, ibidem, 1988, I, 57 2; 19 dicembre 1986, n. 2 1 7 , in Fin. loc.,

1987, p. 535; 28 maggio 1987, n. 2 0 4 , e 8 giugno 1987, n. 214, entrambe ibidem,

1987, p. 1139, con nota critica di Te s a u r o, In tema di potestà tributaria delle re­ gioni', « l’illegittimità costituzionale di ogni sistema finanziario regionale di carat­

tere essenzialmente derivato » è sostenuta diffusamente da Be r t o l is s i, L ’autono­ mia, cit., p. 348; v. altresì Sc o c a- Tr u i n i, Garanzie costituzionali del finanziamento delle regioni, in Att. amm., 1968, p. 70 ss.

(1 4 ) Sull’autonomia finanziaria e tributaria delle regioni esiste una notevo­ le quantità di contributi, da parte di studiosi delle varie discipline interessate dal­ la tematica, oltre che agli altri relativi lavori citati in queste note ci si limita a rin­ viare a Mo r e t t i, La potestà finanziaria delle regioni, Milano, 1972.

(1 5 ) Escludono la presenza di garanzie costituzionali a tutela dell’autono­ mia finanziaria (ed a maggior ragione tributaria) degli enti locali: Be r l i r i, Note sul problema della finanza locale: difetti dell’attuale sistema, in Giur. ìmp., 1960,

p. 520; Id., Il problema della finanza locale, cit., p. 2 7 0 (ora in Scritti scelti, cit., rispettivamente p. 379 e p. 6 1 1); Ca s s e s e, Il finanziamento, cit., p. 331 ss., il qua­

condividersi la tesi di chi considera l’autonomia tributaria di tali enti una « indeclinabile premessa per lo svolgimento di quell auto­ nomo potere di indirizzo politico-amministrativo nel quale consiste l’autonomia locale garantita dalle norme-principio degli artt. 5 e

128 Cost. » (16).

È stato infatti osservato che « l’autonomia normativa ed orga- nizzatoria richiede l’autonomia di spesa (o, meglio, l’autonomia di bilancio) », che « presuppone l’esistenza e la sufficienza dei mezzi, da destinare all’espletamento delle funzioni istituzionali, eventual­ mente forniti dallo Stato mediante un sistema di... trasferimenti » finanziari congrui, certi ed autonomamente impiegabili, senza che ciò di per sé incida sul riconoscimento o l’esclusione di margini di potestà tributaria in capo agli enti locali (17).

Non può negarsi peraltro come in termini di opportunità abbia certamente notevole peso la considerazione « che l’autonomia fi­ nanziaria, per poter essere analizzata nel rispetto del principio di responsabilità politica verso il corpo elettorale... non può avere so­ lo il ristretto significato di libertà delle risorse messe a disposizione dallo Stato... (o dalla regione) senza vincolo sovraordinato di desti­ nazione » (18); tale dottrina sembra peraltro ben conscia dei limiti

le però si occupa del problema a proposito delle regioni; Mi c h e l i, Autonomia e f i ­ nanza degli enti locali, in questa R ivista, 1967, I , p. 538; Fe d e l e Problemi attuali della finanza locale, in Ross, pari., 1974, p. 160; Gr a n e l l i, La finanza locale nel­ l'ambito dello riformo tributaria, in Boll, trib., 1974, p. 2011; Piz z e t t i, Il sistemo costituzionale, cit., Milano, 1979, pp. 213-215; T osi, Finanza locale, cit p 15.

(16) Così Ga l l o, La ripartizione dell’imposizione tributaria fra lo btato e gli enti locali, in questa Rivista, 1981, p. 80; in senso analogo dello stesso Autore: L'autonomia tributaria degli enti locali, Bologna, 1979, p. 9 ss.; Potestà imposi iva e sviluppo delle autonomie locali, in Econ. e lav., 1979, p. 141 ss.; Le prospettale di riforma dell’imposizione locale, in Autonomia impositma degli enti locali, Pado­

va 1983 AaVv., p. 156; v. altresì: La finanza locale nella riforma tributano, in

Rass. lav. pu bb li 1972, p. 263; in senso analogo D ’Am a t i, Finanza locale, in No- viss. Dig. it., Appendice, p. 748.

(17) Così T osi, Finanza locale, cit., pp. 16-17 (per la configurazione della finanza locale come finanza derivata v. inoltre op. cit., p. 92 ss.); tra ì contabiliti sulla natura derivata della finanza locale v. per tutti Bu s c e m a Trattato, cit., voi.

IV Milano, 1987, p. 139, p. 164. In più occasioni anche la Corte Costituzionale ha avallato la natura derivata della finanza locale (si vedano le già citate: 22 otto­ bre 1 9 8 2 n 216; 27 giugno 1986, n. 150; 11 febbraio 1988, n. 164; 28 luglio 1988, n 892; 1986, n. 171; 28 maggio 1987, n. 204; 8 giugno 1987, n. 214).

(18) Così Ga l l o nei suoi vari interventi, e testualmente in: Le prospettive

di riforma, cit., p. 156. Spunti sul rapporto politico tra contribuenti ed enti impo­

stori in Bu s c e m a. Trattato, cit., voi. I , p. 14 ss., p. 607 ss.; voi. IV, p. 575 ss ; sul principio di responsabilità, in ottica economico-finanziana, v. ampiamente Fi c a, Manuale di finanza locale, Rimini, 1990, p. 297. Per la rilevanza in ambito costi­

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positivi della questione laddove ammette che « pur se la Costituzio­ ne la riconosce esplicitamente solo per le regioni, l’autonomia fi­ nanziaria dovrebbe, con riguardo anche agli altri enti territoriali, comprendere in sé anche l’autonomia tributaria... » (19).

L ’autonomia finanziaria e l’autonomia tributaria costituiscono quindi opportuni e qualificanti supporti all’autonomia degli enti lo­ cali territoriali, che, in base ad una scelta di politica legislativa, completano l’essenziale disegno costituzionale.

Alla luce di quanto esposto non può condividersi l’opinione di quella dottrina che giustifica il sistema tributario locale « alla luce del principio di ottimizzazione dei prelievi fiscali... in qualche mo­ do riconducibile agli artt. 2, 3 e 53 Cost. » (20), piuttosto che in ba­ se agli artt. 5 e 128 Cost.: invero l’autonomia tributaria è una proiezione (non doverosa) dell’autonomia politico-amministrativa, la sua attribuzione risponde quindi ad una libera scelta del legisla­ tore ordinario di potenziamento degli enti locali; l’ottimizzazione del prelievo e l’armonia del sistema tributario non costituiscono la

ratio di tale autonomia tributaria, trattandosi di obbiettivi, al con­ trario, più facilmente perseguibili attraverso la centralizzazione dell’ordinamento tributario; la positiva configurazione, in un dato momento storico, della potestà tributaria degli enti locali è il risul­ tato della contrapposizione tra il principio di legalità (o comunque di riserva allo Stato della supremazia tributaria) e quello di autono­ mia politico-amministrativa di tali enti (21).

Per chiudere questa prima serie di considerazioni appaiono op­ portune talune precisazioni concettuali e terminologiche.

tuzionale dell’autonomia finanziaria degli enti locali, oltre ai fondamentali contri­ buti di Ga l l o, per la ricchezza degli spunti interpretativi e del materiale esamina­ to (in prospettiva anche comparatistica e storico-legislativa) si impone la lettura del lavoro di Be r t o l is s i, L ’autonomia, cit.

(19) Così Ga l l o, Le prospettive di riforma, cit., p. 156; la profondità e po­

liedricità delle considerazioni esposte nei lavori di Ga l l o e Be r t o l is s i dovrebbero comunque costituire base dogmatica per la rivisitazione dei limiti costituzionali al­ l’autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali, nell attuale prospettiva di una revisione di talune norme costituzionali, anche del titolo v della parte II (si pensi al dibattito sull’art. 117).

(20) Così T osi, Finanza locale, cit., p. 18.

(21) In argomento v. Gia n n in i M .S ., Sulle autorizzazioni ad istituire tribu­

ti, in questa Rivista, 1950, II, p. 252; per spunti nel senso del testo v. altresì Te-

s a u r o, In tema, cit., p. 1147, il quale evidenzia la funzione extrafiscale dei tributi

come strumento volto ad attuare gli scopi politici dell’azione regionale nei vari settori di competenza; anche la Corte Costituzionale configura la potestà tributa­ ria degli enti locali come espressione del principio di autonomia ex artt. 5 e 128 Cost. (23 maggio 1966, n. 44, in Foro it., 1966, I, 996).

È opinione diffusa e condivisibile che « i concetti di “ autono­ mia tributaria” e di “ autonomia finanziaria” non coincidono: il pri­ mo è compreso nel secondo e ne rappresenta una qualificazio­ ne (22) riferibile alle ipotesi in cui l’autosufficienza economica del­ l’ente sia conseguita mediante tributi propri, sicché l’autonomia tri­ butaria non costituirebbe comunque condizione inderogabile di una piena autonomia politico-amministrativa che, in linea teorica po­ trebbe essere parimenti assicurata anche da entrate proprie extra­ tributarie... » (23).

Molto più confusi si presentano i margini del concetto di auto­ nomia impositiva.

Si tratta in primo luogo di vedere se tale concetto possa coinci­ dere con quello di autonomia tributaria.

Spesso le due formule vengono utilizzate indistintamente, a volte per mera semplicità espositiva, più spesso incorrendo nell’e­ quivoco di confondere i due fenomeni, o a volte optando dichiarata- mente per la concezione unitaria degli stessi. Viceversa sulla scia della migliore e prevalente dottrina sembra opportuno distingue­ re (24): l’autonomia (potestà) tributaria, consistente nella capacità dell’ente locale di emanare norme giuridiche tributarie, « potere originario, primario, ma subordinato al potere tributario statuale ed avente una differente intensità, a seconda dei soggetti cui la legge

(22) Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale è orientata in tal senso (v. le citate sentenze 28 maggio 1987, n. 204 e 8 giugno 1987, n. 214).

(23) Così da ultimo T osi, Finanza locale, cit., p. 14; sul rapporto tra le due forme di autonomia si vedano in senso analogo: D ’ Am a t i, Saggi sul concetto giuri­ dico di “ autonomia finanziaria” , in R iv. trim. dir. pubbl., 1963, p. 978 ss.; De Mi­ t a, Autonomia finanziaria e potestà tributaria delle regioni a statuto normale (Pro­ blemi economici e finanziari delle regioni), Milano, 1966, p. 109, p. I l i ; Mi c h e l i, Autonomia e finanza, cit., pp. 523-528; Fa n t o z z i, I tributi regionali, in Noviss. Dig. it., p. 828, p . 830; Id., Diritto tributario, Torino, 1991, p. 101 ss.; Fe d e l e, Problemi attuali, cit., pp. 149-151; Tr i m e l o n i, Note su « autonomia finanziaria », cit., p. 291 ss.; Dus, Problemi giuridici in tema di finanza locale, ibidem, 1980, I,

p. 423; Ga l l o, Le prospettive di riforma, cit., pp. 156-157; Be r t o l is s i, L ’autono­ mia, cit., p. 350, p. 378 ss.

(24) Si tratta di concezione comune a molti Autori. Senza pretesa alcuna di completezza si vedano: in termini generali: Be r l i r i, Principi di diritto tributario,

Milano, 1952, I, p. 110; Mi c h e l i, Premesse per una teoria della potestà di imposi­ zione, in questa Rhrista, 1967, I, p. 265, e più di recente Te s a u r o, Istituzioni di diritto tributarioi, Torino, 1991, voi. I, pp. 132-134, e Fa n t o z z i, Diritto, cit., p.

102; in relazione alla specifica problematica dell’autonomia degli enti locali: Tr i- m e l o n i, Note su « autonomia finanziaria », cit., pp. 291-293; Pa r l a t o, L ’accerta­ mento dei tributi locali, in Autonomia impositiva degli enti locali, Padova, 1983, AaVv., pp. 186-187, e Ga l l o, ricorrentemente nei suoi vari lavori in argomento, ed in particolare in Le prospettive di riforma, cit., pp. 157-159.

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lo conferisce » (25); l’autonomia (potestà) impositiva, intesa come « concreto potere-dovere dell’ente di compiere dati atti volti alla realizzazione della concreta pretesa dell’ente stesso alla prestazio­ ne tributaria... che può spettare ad enti anche differenti da quelli cui compete la potestà (normativa) tributaria » (26).

Sin qui la questione è stata impostata in termini generali, limi­ tandoci a recepire un orientamento assolutamente prevalente.

Va però rilevato come lo stesso art. 54, 3 co., parli di « potestà

impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ».

Emergono in proposito tre alternative: — si tratta di una for­ mula atecnica, con la quale comunque il legislatore intende far rife­ rimento alla potestà tributaria, come sopra indicata; — si tratta in­ vece di una potenziale ma incisiva limitazione del campo d’azione degli enti locali, che verrà circoscritto alla sola fase della concretiz­ zazione della pretesa; — si tratta di una formula distinta dalle pre­ cedenti, utilizzata per attribuire agli enti locali una potestà norma­ tiva (più o meno connessa con le accessorie potestà procedimentali) ma ben più ampia di quella puramente tributaria, in quanto estesa oltre che alle imposte ed alle tasse anche a tutte le altre prestazioni a tariffa.

Certamente il legislatore non ha inteso utilizzare il termine ta­ riffa nella sua accezione tributaria, quale elenco, o « prontuario di voci o di valori relativi a tributi determinati » (27), o a varie misure di uno stesso tributo; inteso in tal senso 1 utilizzo del termine tariffa nella norma in commento non avrebbe alcun senso, giacché l’auto­ nomia tributaria (nel campo delle imposte e tasse) certamente ri­ comprende (nei limiti del principio di legalità) le varie componenti strutturali della fattispecie tributaria astratta, quali la base imponi­ bile, l’aliquota ecc.

(2 5) Così Mi c h e l i, Premesse, cit., I , p. 26 6. Ovviamente all’ente locale debbono essere riconosciuti margini di discrezionalità; la più assoluta negazione dell’autonomia dell’ente si avrebbe nelle ipotesi di istituzione obbligatoria di un tributo, con disciplina e misura interamente predeterminate dalla legge (in tal senso In g r o s s o, Introduzione, cit., p. 4 2 1 ). . T (2 6) Così Ca p a c c i o l i, L ’accertamento tributano, in questa Rivista, 19 oo, 1, P 30 (2 7 ) L ’inciso è tratto da Zi n c a l i, Tariffa, in Noviss. Dig. it., p. 1044; sui provvedimenti tariffari in materia di tributi locali v. Pa r l a t o, L accertamento, cit., pp. 195-198.

Verosimilmente quindi il termine tariffa (28) è utilizzato nel- l’art. 54, in senso ampio, per intendere l’insieme dei corrispettivi di determinati servizi pubblici (29). Il legislatore nell’art. 54, 3 co., intende quindi affermare l’esistenza di un’autonoma potestà nor­ mativa dell’ente locale oltre che in materia di imposte e tasse anche nella determinazione dei corrispettivi dei servizi pubblici da essi prestati, direttamente o indirettamente, potestà che ricomprende quindi un ampio spettro di prestazioni patrimoniali imposte (30) e non.

In prosieguo si troveranno molteplici conferme di questa con­ cezione ampia dell’autonomia impositiva degli enti locali.

Tuttavia anche in tale prospettiva l’accostamento delle tariffe alle imposte ed alle tasse, nell’ambito dell’autonomia impositiva, appare scarsamente significativo, giacché, a prescindere dal pro­ blema dell’applicabilità della riserva di legge per le contropresta­ zioni patrimoniali dei servizi essenziali (31), non appare discutibile il naturale potere degli enti locali di fissare i corrispettivi dei servi­ zi pubblici di propria competenza (32), salvo il rispetto di parametri di economicità o copertura finanziaria -fissati dalla legge, e salvi i regimi speciali dei prezzi amministrati (33).

2. Il quadro della finanza locale: a) la rigidità dei princìpi gene­ rali; b) la riserva di legge; c) il coordinamento con la finanza pubblica; d) la potestà finanziaria ed impositiva dei vari enti locali.

L ’art. 54 della legge n. 142, dedicato alla “ finanza locale” , contiene alcuni princìpi generali di fondamentale importanza, la cui attuazione è però rimessa alla futura legge organica di settore, di

(2 8) Sui vari significati d e l termine v. Zi n c a l i, Tariffa, cit., p. 1043.

(29) Sul concetto economico finanziario di tariffa, nel quadro delle entrate degli enti locali, v. Pi c a, Manuale, cit., p. 278.

(30) A proposito della tendenza della giurisprudenza della Corte Costitu­ zionale ad inserire fra le prestazioni patrimoniali imposte, ex art. 23 Cost., i corri­ spettivi di determinati servizi pubblici essenziali o comunque obbligatori v.: Mi­

c h e l i, Prestazioni imposte, sconto di medicinali, capacità contributiva e sostituzio­ ne tributaria, in questa Rivista, 1973, II, p. 121 ss.; Fe d e l e, Art. 23, cit., pp. 59-

62, in particolare nota 44 ; Id., Prestazioni imposte, in Erte, giur., p. 8 ss.

(31) In senso affermativo DeMi t a, Le autonomie locali, cit., p. 718.

(32) Problematicamente v. Gia n n i n i M .S., I proventi degli enti pubblici

minori e la riserva di legge, in questa Rivista, 1957, I, p. 17 ss.

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cui da tempo si avverte l’improcastinabile necessità (34). Si potreb­ be dire che le disposizioni dell’art. 54 hanno portata programmati­ ca (35) e non precettiva (36).

L ’assetto di massima della finanza locale delineato dall’art. 54, risponde alle attuali tendenze di politica legislativa in materia, ma potrà essere facilmente stravolto, o comunque modificato, dalla fu­ tura normativa. Tuttavia il sistema delle entrate degli enti locali tracciato dall’art. 54 cit., sia pure solo in termini progettuali, è mol­ to più articolato rispetto a quello desumibile dai princìpi e dai crite­ ri direttivi della legge delega per la riforma tributaria (artt. 4, 6, 12 e 14, L. 9 ottobre 1971, n. 825).

a) La rigidità dei princìpi generali.

Va evidenziato che l’art. 1, 3 co., della nuova legge sulle auto­ nomie locali, ripropone una sorta di principio di fissità (37), laddo­

(34) Sulle strutturali deficienze organiche del settore e sulla necessità di un suo complessivo riassetto v. da ultimo T osi, Finanza locale, cit., p. 150.

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