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APPUNTI E RASSEGNE

A) dello stesso § 3 e con il § 5

VI. Misure fiscali

17. Le misure fiscali sono state auspicate come un utile mezzo per affrontare il problema delle emissioni di CO* data la loro efficienza eco­ nomica da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale nonché da organismi internazionali quali I’Oc se e accademici. Secondo la Commissione, date le caratteristiche delle emis­ sioni di anidride carbonica (carattere globale senza impatti negativi di­ retti per la salute), il ricorso a strumenti politici basati su meccanismi di mercato intesi a fornire incentivi per la riduzione delle emissioni sarà più efficace di una soluzione basata esclusivamente su strumenti regola­ mentari. I regolamenti sono spesso economicamente inefficienti dato che essi di norma non tengono conto dei costi marginali di realizzazione di norme e standard diversi e non forniscono un incentivo economico per­ manente per sviluppare e applicare miglioramenti tecnologici al di là delle norme vigenti. Questi strumenti consentono anche di internalizzare i costi esterni e sono in linea con il principio « chi inquina paga ».

Iniziative fiscali esistenti.

18. Alcune delle attuali proposte fiscali contribuiranno notevolmen­ te alla strategia ma devono essere rafforzate. È il caso in particolare di quelle concernenti l’inclusione dei costi ambientali nella tassa di circola­ zione sugli autocarri (1) oppure il maggiore ricorso alla differenziazione delle imposte. Questa impostazione dovrà essere estesa alle automobili private. In base all’esperienza fatta con gli incentivi fiscali per la benzi­ na senza piombo e le automobili dotate di catalizzatore a tre vie, la Commissione ha deciso di seguire un nuovo tipo di approccio legislativo che consenta un oculato uso di incentivi fiscali da parte degli Stati mem­ bri all’interno del mercato interno. Questo modello è particolarmente in­ teressante per gli Stati membri che desiderano accelerare l’applicazione generale di standard più severi per apparecchiature più efficienti sotto il profilo energetico nella Comunità.

Una nuova iniziativa fiscale.

19. L e proposte sopra descritte n on posson o raggiungere l’ob iettivo e co n o m ico di cui al paragrafo 17. L a C om m ission e è giunta pertanto alla con clu sion e che o c co r ra p re v e d e re la possibilità di una tassa più sp ecifi­

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ca in aggiunta alle altre m isure d el p a cch etto per raggiungere, in m od o razionale ed e co n o m ico , l ’ob ie ttiv o di stabilizzazion e. Sem bra infatti d if­ ficile m otivare gli agenti econ om ici a m igliorare la loro e fficien za en er­ getica se i prezzi rim angono trop p o bassi. In oltre, alcune fonti en erg eti­ ch e, in particolare qu elle rinn ovabili ch e son o positiv e per l ’o b iettiv o di stabilizzazione e per la qualità gen erale dell am bien te, non potranno svilupparsi in m o d o sign ificativo se la loro posizion e di m ercato n on v ie ­ ne m igliorata in clu den do nel loro p rezzo il van taggio am bien tale. U na n u ov a tassa sp ecifica è considerata il m ez zo più adatto p er fornire un se­ gnale di p rezzo a lungo term ine e p ro v o ca re un cam b iam en to nel com ­ p orta m en to e c o n o m ico di 340 m ilioni di consum atori di en ergia. T ale tassa a g ireb b e c o m e un sostegno gen erale e a u m en tereb b e l’effica cia di altre m isure d el p a cch etto politico. U n ’iniziativa com unitaria e v itereb b e la proliferazion e di azioni distinte da parte d ei singoli Stati m em bri che p o tre b b e portare a distorsioni d ella con corren za e a pertu rbazioni nel m ercato interno. T a le tassa a sseg n erebb e un valore alle risorse naturali lim itate e ch e d e v o n o essere tutelate per le future generazioni.

20. Un tratto caratteristico della nuova tassa sarà la neutralità del suo gettito. Ciò significa che la tassa non deve provocare alcun aumento dei contributi e degli oneri stabiliti per legge. La nuova tassa deve ac­ compagnarsi ad incentivi e riduzioni fiscali per le società e per singoli individui. Secondo la Commissione non si tratta di aumentare l’onere fi­ scale bensì di modificare il meccanismo dell’imposizione attraverso una riforma progressiva in modo da tener maggiormente conto dell’ambiente. Si dovrà inoltre esercitare una grande cautela nell’applicazione di tali incentivi per non introdurre nuove forme di distorsione della concorrenza.

21. Questa nuova tassa deve essere formulata molto attentamente onde limitare eventuali effetti economici negativi per la posizione con­ correnziale delle industrie comunitarie e l’economia in generale, massi­ mizzare i possibili utili in termini di riduzione del CO* e tener conto dei vantaggi in altri settori politici. In particolare sarà necessario garantire che la sicurezza dell’approvvigionamento energetico non sia colpita e che non si creino eccessive difficoltà socio-economiche.

22. Dato che questa tassa in un primo tempo sarà probabilmente applicata solo nella Comunità è essenziale evitare costi economici mag­ giori per alcuni settori industriali, in particolare quelli fortemente con­ sumatori di energia e molto attivi nel commercio internazionale (acciaio, prodotti chimici, prodotti non ferrosi, cemento, vetro, pasta e carta). In attesa che i principali concorrenti della Comunità adottino misure analo­ ghe si dovranno prevedere clausole speciali. Queste modalità speciali che potrebbero essere riservate alle industrie più colpite in cambio di accordi per ridurre le emissioni di CO* potrebbero assumere le forme seguenti:

— eson ero parziale o totale; — ap plicazion e di un tasso zero;

— in trodu zion e di in cen tivi fiscali, ridu zion e di tasse o ridu zion e degli on eri sociali p er gli addetti.

L a scelta tra questi diversi ap procci non recip rocam en te esclusivi (gli in cen tivi fiscali p o tre b b e ro essere abbinati a una d elle prim e d u e opzion i) m erita un u lteriore esam e. P er il m om en to l’op zion e m igliore sem bra qu ella di ap plicare un tasso zero. Q ueste op zion i van no u lterior­ m ente esam inate in siem e alle industrie più colpite.

23. Si d ov rà an ch e garantire ch e l ’in trodu zion e di una n u ov a tassa non p rov och i un au m en to d e ll’im posizion e sui singoli. Sarà necessario ri­ durre le tasse op p u re offrire in cen tivi fiscali p er azioni di protezion e am bientale o p er program m i di efficien za en erg etica on d e com pen sare gli effetti della n u ov a tassa. N ella scelta finale della soluzione, si d ov rà ten er c on to della situazione sp ecifica di ogni Stato m em b ro e in trodu cen ­ do la tassa sarà n ecessario p r ev ed ern e la sospen sion e tem poran ea e la m od ifica d el livello in relazione agli svilu ppi econ om ici e ai progressi com piuti v erso l’ob ie ttiv o di stabilizzazione. Si d o v rà an che p roced ere periodicam en te ad u n ’attenta valu tazion e d el fu n zion a m en to della tassa e d e ll’ap plicazione del p rin cip io della neutralità d el gettito.

24. Si posson o p r e v e d e r e d u e tipi di tassa: una tassa sull’energia applicata senza distinzione a tutte le fonti en ergetich e op p u re una tassa CO* m odulata in relazione al ten ore di carbon io. U n a tassa sull’energia sarebbe più e ffica ce p er p rom u ov ere l’efficien za en erg etica m entre una tassa sul carbon io offrire b b e m aggiori in cen tivi a ridurre le em issioni di CO*. Q uesta secon da op zion e im p orreb b e p erò un on ere relativam ente elev a to sul carbon e ch e costituisce l ’a p p rov vigion a m en to en erg etico più sicuro e fa v orireb b e inoltre l ’en ergia n ucleare ch e presen ta dei vantaggi in term ini di ridu zion e delle em issioni di CO * m a ch e com p orta una p ro­ blem atica particolare. U n a tassa del 100% sul carbon io a v re b b e an che, in relazion e alla struttura en erg etica, un im patto m olto div erso sulla p o ­ sizione com p etitiv a d elle industrie degli Stati m em bri. C on siderate infi­ ne le lim itazioni tecn ich e, e con om ich e e politich e alla sostituzione del com bu stibile, soltanto un au m en to c o n sid erev ole d e ll’efficien za en erg e­ tica p o tre b b e contribuire in m o d o rilevan te all’o b ie ttiv o di stabilizzazio­ ne nel 2000.

25. A lla luce di questa analisi, la C om m ission e ritiene che l’op zion e m igliore sa reb be q u ella di una tassa con una c om p on en te energia e una com p on en te basata sul ten ore di carbon io. P er incoraggiare le fonti en ergetich e alternative, la com p on en te en ergia d o v r e b b e esclu dere le energie rinnovabili ad e ccezion e dei program m i idroelettrici su vasta scala. Si d ov ra n n o an ch e esclu dere le fonti en ergetich e usate co m e m a­ terie prim e. L a c om p on en te en ergia della tassa proposta non d o v re b b e superare il 50 % . L a com p on en te ca rb on io non d o v r e b b e superare il 25 % . L ’abbin am en to d elle d u e com p on en ti p o tre b b e essere riesam inato successivam ente alla lu ce di n uovi svilu ppi tecn ici o di sviluppi partico­ lari nel settore della sicurezza en ergetica.

26. Il tasso n ecessario p er raggiungere nel 2000 l’ob iettivo di stabi­ lizzazione nella C om u n ità d ip en d erà da un lato d a ll’an dam en to di una serie di variabili ch ia v e (in particolare la crescita econ om ica , i prezzi m ondiali d e ll’en ergia e la diffu sion e del progresso tecn ico) e, d a ll’altro, dalla risposta degli agenti econ om ici alle m isure politich e proposte. E n ­

trambe le variabili implicano un considerevole grado di incertezza che spiega in parte una certa divergenza nei risultati finali di diversi studi. In base a tali studi, esiste una convergenza di opinioni secondo cui un tasso equivalente a 10 Usd per barile di petrolio in combinazione con al­ tri elementi della strategia, compresi quelli adottati a livello nazionale, dovrebbe essere sufficiente a garantire che la strategia globale si avvici­ ni all’obiettivo di stabilizzazione delle emissioni di CO * (cfr. allegato 7).

27. P er assicurare u n ’in trodu zion e senza scosse d e ll’au m en to dei prezzi di en ergia legato alla tassa e ridurre l ’effe tto generale sui costi p er i consum atori e l’industria, è essenziale annunciare il p rov v ed im en to tem pestiva m en te e p rev ed ern e un ’ in trodu zion e graduale. In relazione alle varie possibilità ch e si o ffro n o (cfr. allegato 8) e ten en d o con to della n ecessità di garantire la co e sio n e del m ercato in terno, si p o tre b b e pre­ v e d e re di introdurre alla data d el I o gen n aio 1993, una tassa di 3 Usd per barile con un au m en to di 1 Us d p er barile ogn i an n o su ccessivo fin o al 2000. Si d e v e p roce d e re rapid am en te considerati i tem pi b rev i dispon i­ bili per raggiungere l’o b iettiv o di stabilizzazione. R itardare l’ introdu zio­ n e di questa tassa c o m p o rte re b b e aum enti superiori in un p e r io d o più b r e v e e p o tre b b e dar lu ogo a in cen tivi nazionali, a d etrim ento d ella c o e ­ sione com unitaria. L o scad enzario preciso d ov rà com u n q u e essere m od i­ ficato alla lu ce deg li svilu ppi e co n o m ici c o m e parte del processo di sor­ veglian za.

28. Le modalità precise della tassa devono essere elaborate in colla­ borazione con gli Stati membri nell’ambito dei vincoli posti dal mercato interno e dagli obblighi internazionali. Sarà assolutamente necessario te­ ner conto del fatto che l’introduzione di questa tassa ha come obiettivo la modifica del comportamento dei consumatori (finali o intermedi). Per mantenere i costi amministrativi allo stretto necessario si dovrà per quanto possibile ricorrere a meccanismi fiscali esistenti. Nel caso degli idrocarburi sarebbe pertanto opportuno utilizzare la struttura di imposi­ zione esistente. Per il carbone e l’elettricità questo aspetto va ulterior­ mente esaminato. Per quanto riguarda il tasso, sembra preferibile una formulazione in termini monetari piuttosto che una ad valorem.

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