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I beni comuni e il loro rapporto con l’ordinamento positivo.

3 (Segue) Stefano Rodotà e la funzionalizzazione dei beni comuni ai diritti fondamental

4 Ugo Mattei, i beni comuni in una prospettiva ‘indisciplinata’ e il loro rapporto con il dettato

4.2 I beni comuni e il loro rapporto con l’ordinamento positivo.

La nozione di beni comuni, costruita in opposizione alla distinzione fra soggetto e oggetto, come limite all’appropriabilità privata, a difesa del ‘pubblico’, rilevante nello svolgersi delle resistenze concrete, è inserita da Mattei all’interno dell’ordinamento positivo esistente attraverso l’interpretazione del testo costituzionale.

Sembra opportuno porre in luce quali sono gli ostacoli, a livello pratico e teorico, che l’autore si trova a dover superare. A livello concreto sembrerebbe prodursi una frizione fra beni comuni e ordinamento esistente in quanto spesse volte le lotte per i beni comuni sono condotte attraverso la pratica dell’occupazione, mentre a livello teorico la compatibilità della nozione di beni comuni con l’ordinamento esistente – di conseguenza con la Costituzione – è revocata in dubbio da parte della dottrina filosofica90, e d’altra parte appare necessaria la sua giustificazione alla luce dell’impostazione che Mattei utilizza nella costruzione della categoria dei beni comuni, che si afferma come “alternativa tanto alla proprietà privata quanto a quella pubblica”91, e di rottura rispetto alla distinzione fra soggetto e oggetto. In aperta polemica con la posizione di Negri e Hardt, Mattei considera la costituzione come un punto di riferimento rispetto nella tutela dei beni comuni, da una parte in ragione del fatto che una                                                                                                                

88 Ugo Mattei Beni comuni cit. p. 10.

89Scrive l’autore che un bene comune “non può essere ricondotto all’idea moderna di merce”,

Ugo Mattei Beni comuni cit. p. 52.

90 Michael Hardt, Antonio Negri Comune. Oltre il privato e il pubblico, Milano, 2010. 91Ugo Mattei Beni comuni cit. p. 7.

dimensione costituente può prodursi all’interno del tessuto costituzionale, in ragione dell’imporsi di “prassi di lotta contrarie a precedenti consolidate letture”, che impongano una nuova lettura della Costituzione. D’altra parte la Carta Costituzionale è considerata il naturale punto di riferimento di una categoria che istituzionalizza “la partecipazione e l’uguaglianza in un processo collettivo di identificazione e soddisfazione dei bisogni di tutti”92.

Proprio in base alla capacità dei beni comuni di rispondere a principi costituzionalmente tutelati, Mattei afferma la compatibilità dei primi con l’ordinamento costituzionale attuale, trovando nella decisione giurisprudenziale sul caso del “Cinema Palazzo”93 una conferma di detta compatibilità, in quanto il tribunale di Roma “pare riconoscere particolare meritevolezza nell’azione antigiuridica condotta per motivi politici costituzionalmente radicati”94.

La ricostruzione giuridica della categoria dei beni comuni, riaprendo “il dibattito sulla questione fondamentale della creazione e distribuzione delle risorse e dei confini fra privato e pubblico”95 si inserisce nel solco della Costituzione, rendendone possibili nuove interpretazioni. La norma considerata centrale in questo senso è l’articolo 42 cost., nella parte in cui afferma la funzione sociale della proprietà, di cui i beni comuni inaugurano “una nuova stagione di senso”96.

Alla funzione sociale affermata dall’art 42 costituzionale e agli articoli 2,3,9 e 43 della Costituzione si riferisce infatti Mattei nella diffida da lui redatta per MACAO97, e recapitata al Sindaco, al Prefetto                                                                                                                

92Ugo Mattei I beni pubblici: un dialogo fra diritto e politica. cit. p. 136.

93Trib. Roma, VIII sez. civile, 8 febbraio 2012. Si tratterà della sentenza nel paragrafo

dedicato alla giurisprudenza.

94 Ugo Mattei I beni pubblici: un dialogo fra diritto e politica cit. p. 133. 95Ugo Mattei I beni pubblici: un dialogo fra diritto e politica cit. p. 137. 96Ugo Mattei I beni pubblici: un dialogo fra diritto e politica cit. p. 137.

97 L’esperienza di Macao nasce con l’occupazione della Torre Galfa a Milano, un grattacielo di 21 piani lasciato vuoto dalla proprietà, il 5 Maggio 2012 ed è portata avanti dai lavoratori dell’Arte e dello Spettacolo, come si autodefiniscono. La Torre Galfa è stata sgomberata il 15 maggio 2012, e adesso l’attività prosegue all’interno di un’altra struttura, l’ex Borsa del Macello. Per una descrizione più articolata: http://www.macao.mi.it/chi-e-macao/ .

e al Questore di Milano. Con riguardo alla funzione sociale della proprietà privata si legge che questa è “la forma che legittima costituzionalmente il governo dei beni comuni oltre lo Stato (concezione fascista della proprietà) e oltre il mercato (concezione liberista della proprietà).”98

Questa ricostruzione è criticata da chi99 – pur ammettendo un “uso

tattico” del principio della funzione sociale – ritiene che questa “si pone in contrasto con la genealogia del principio”100 della funzione sociale, in ragione di due ordini di considerazioni; da una parte si considera come questo principio si inserisca all’interno di un sistema che tutela la proprietà privata, e come, pur modificandola non si faccia portatore di “quelle istanze fortemente antiproprietarie”101 che invece

caratterizzano i beni comuni. D’altra parte si osserva come la funzione sociale è stata utilizzata come “strumento attraverso cui lo Stato mette a punto una serie di politiche di carattere redistributivo”; la redistribuzione delle risorse connessa all’applicazione del principio della funzione sociale ha sempre avuto lo Stato come mediatore necessario fra la comunità e le risorse. Questa parte della dottrina considera quindi la funzione sociale, “per intero iscritta entro l’orizzonte del binomio sovranità-proprietà”102, e perciò non idonea alla garanzia di una relazione diretta fra la comunità e le risorse che la costruzione della categoria dei beni comuni sembrerebbe presupporre.

Al di là dei rilievi critici la ricostruzione di Mattei, istituendo un legame costitutivo fra comunità e beni comuni, ne propone una categorizzazione in ragione della loro capacità di opporsi all’espansione della logica proprietaria, e ne afferma la funzione di                                                                                                                

98 Il testo della diffida è riportato da Mattei in Ugo Mattei, Per un nuovo diritto metropolitano: MACAO, un esempio di spazio sociale come bene comune, in Rebelpainting, Beni comuni e spazi sociali: una creazione collettiva, Pisa, 2012, p. 25 ss.

99Maria Rosaria Marella Il principio costituzionale della funzione sociale della proprietà cit. 100 Maria Rosaria Marella Il principio costituzionale della funzione sociale della proprietà cit. p. 112.

101 Maria Rosaria Marella Il principio costituzionale della funzione sociale della proprietà cit. p. 113.

102 Luca Nivarra Beni comuni a sovranità limitata, articolo pubblicato su Il Manifesto del 14 Agosto 2011.

tutela di un pubblico non statuale, collocandoli in una dimensione costituzionale. All’interno della Carta Fondamentale, l’autore individua nella funzione sociale, affermata dall’articolo 42 della Costituzione, un principio centrale per la legittimazione giuridica dei beni comuni.

5 Maria Rosaria Marella, per un diritto dei beni