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Classificazioni e tratti condivisi dai beni comun

3 (Segue) Stefano Rodotà e la funzionalizzazione dei beni comuni ai diritti fondamental

5 Maria Rosaria Marella, per un diritto dei beni comun

5.1 Classificazioni e tratti condivisi dai beni comun

Marella individua cinque gruppi di beni e situazioni che – in ambito politico e/o giuridico – vengono definiti come beni comuni: alcuni beni materiali come le risorse o altri beni “che hanno un sostrato materiale ma evocano anche scenari più complessi come l’ambiente e il patrimonio artistico e storico-culturale di un paese”105

, beni immateriali, istituzioni “erogatrici di servizi che sono oggetto di servizi sociali”106

, lo spazio urbano; da ultimo sono citati i casi in cui l’espressione è associata non allo sfruttamento di una risorsa, ma “evoca piuttosto complessi di istituzioni, relazioni politiche e/o rapporti economici che hanno dignità costituzionale e funzione costituente un dato ordine sociale politico”107

, come quello del lavoro, della democrazia o dell’informazione, considerati come beni comuni da parte della dottrina. Con riguardo a quest’ultima categoria l’autrice revoca in dubbio la possibilità di includerla nel novero dei beni comuni, a partire proprio dalla considerazione per cui in questo caso non sia in gioco la gestione di una risorsa.

Costatate le molteplici accezioni in cui l’espressione ‘beni comuni’ è usata, Marella segnala il rischio per cui “un uso tanto ampio del termine può comprometterne l’efficacia espressiva e banalizzarne il senso”, e di conseguenza afferma la necessità di un’indagine diretta alla individuazione dei caratteri comuni che “attraversano gli usi eterogenei del termine”108, pur affermando l’impossibilità della configurazione di uno “statuto giuridico generale” 109 , e di conseguenza la necessità di costruirlo di volta in volta, in ragione delle diverse tipologie di beni.

                                                                                                               

105Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, cit. p. 17. 106Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, cit. p. 18. 107 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, cit. p. 19. 108 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, cit. p. 17. 109 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, cit. p. 19.

Un primo carattere che i vari beni comuni sembrano condividere è quello della loro “sottrazione al mercato concorrenziale e alle sue regole, prima di tutto quella del profitto”110. Nello stesso senso sembrerebbe orientarsi anche Nivarra, che descrive il bene comune come un “bene indisponibile a trasformarsi in merce o, se si preferisce, in cui il valore d’uso prevale sul valore di scambio”. 111 In

questa ricostruzione non si fa discendere dalla sottrazione al mercato dei beni comuni la necessità di una loro esclusione, in quanto si considera che questa potrebbe comportare una riduzione dell’estensione della categoria, anche in ragione della diversità funzionale e strutturale dei beni ricompresi nella categoria e “della pervasività del mercato come forma organizzativa dominante della società” 112; la sottrazione alla logica del profitto può essere invece

perseguita attraverso soluzioni giuridiche diverse, come l’imposizione di limiti alla facoltà di disposizione o di un vincolo di destinazione.

Un secondo tratto che è riconosciuto come trasversale alle eterogenee situazioni qualificate come beni comuni è rinvenuto nell’esistenza di una connessione “fra risorsa (o servizio) e comunità”113. Marella, considera quello della definizione della comunità di riferimento “un problema chiave nella definizione di uno statuto giuridico per i beni comuni”114, in quanto, come anche nella ricostruzione di Mattei, il rapporto fra commons e comunità è costruito dall’autrice come reciprocamente costitutivo. La comunità di riferimento è individuata “in ragione dei legami sociali di solidarietà che esistono o dovrebbero instaurarsi in relazione alla fruizione del bene comune”115.

                                                                                                               

110 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, cit. p. 21.

111 Luca Nivarra Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune cit. p. 70. Nello stesso senso anche Antonello Iuliani Prime riflessioni in tema di beni comuni cit. p. 617.

112 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni cit. p. 21 113 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni cit. p. 21. 114Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni cit. p. 21. 115 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni cit. p. 21.

Marella, come si è già accennato116, si riferisce criticamente al concetto di comunità, in primis rilevando come il processo di individuazione della comunità non sia cosa facile, in ragione del suo differenziarsi “a seconda delle risorse in gioco”. Potendo infatti considerarsi come comunità di riferimento “l’insieme delle persone che lavorano/studiano in una scuola, la popolazione di un quartiere, (…), una comunità nazionale o l’intera umanità”117 in concreto può essere complesso definirne i confini.

Inoltre, se si considera che la comunità può essere un luogo in cui si rafforzano le caratteristiche etniche e sociali di un gruppo, questa configurazione, in ragione del rapporto costitutivo fra un bene comune e comunità, incide anche sulle “potenzialità di trasformazione sociale, economica e politica”118 dei beni comuni stessi.

La considerazione appena fatta è considerata valida sia per quanto attiene ai rapporti interni alla comunità, sia per quanto riguarda la sua relazione con l’esterno. Per quanto riguarda il primo aspetto, come già accennato,119 “la relazione soggetto-comunità-comune può non essere emancipatoria”120 in quanto la libertà individuale può porsi in conflitto con la cooperazione. Questo rilievo è portato alle estreme conseguenze da Ermanno Vitale121, che identifica nella comunità un luogo di elezione per l’affermazione di rigide gerarchie, che impediscono, per l’appunto, l’esplicarsi della libertà individuale.

Per quanto riguarda il rapporto fra la comunità e l’esterno Marella, prendendo come punto di riferimento gli effetti redistributivi e di maggior equità sociale che i beni comuni dovrebbero produrre, mette in evidenza il rischio che questi non si realizzino al di fuori della comunità che gestisce e fruisce direttamente del bene. Il riferirsi a una comunità concepita in astratto può portare a costituirla come                                                                                                                

116 Si veda il paragrafo 3.1 di questo capitolo.

117 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni cit. p. 22. 118 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni cit. p. 22. 119 Si veda il paragrafo 3.1 di questo capitolo.

120 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni cit. p. 24. 121 Ermanno Vitale Contro i beni comuni, cit. p. 97.

omogenea al suo interno, e quindi “concretizzarsi nella creazione di enclave di privilegiati dotati del potere economico necessario per costituirsi in commons ed escludere gli altri”122. Quest’aspetto problematico, ritrovato da Marella nel caso di un orto urbano collocato in quartiere residenziale altoborghese123, diventa una nuova enclosure nel caso delle “gated communities”, comunità chiuse in cui i membri detengono lo jus excludendi alios124.

La possibile direzione per risolvere i rilievi critici appena esposti è ritrovata da Marella nella declinazione della nozione di comunità in chiave dinamica, come “flusso o incrocio fra flussi”125; a partire dall’analisi del rapporto dell’abitante della città con le comunità di riferimento, il quartiere in cui vive, il quartiere in cui lavora, la città stessa, Marella dunque afferma la possibilità della costruzione dinamica della comunità, che a sua volta modifica la nozione di soggetto di diritto, “che non scompare (…) ma non può più essere il soggetto del diritto liberale, cioè un’entità fissa nella sua identità (…), ponendosi in questa relazione a sua volta come punto di incrocio di un fascio di rapporti”126 . L’autrice non considera necessaria la dissoluzione della nozione di soggetto di diritto all’interno della comunità, ma auspica una sua riconsiderazione trasformativa che includa nella definizione la cooperazione e che collochi il soggetto all’interno relazioni sociali in cui vive.

Il rapporto fra comunità e commons accoglie al suo interno anche una “dimensione diacronica”, in quanto la gestione dei beni comuni deve tener conto degli interessi delle generazioni future. Come già accennato127, la considerazione degli interessi delle generazioni future nella gestione dei beni comuni potrebbe destare qualche dubbio circa l’individuazione del soggetto chiamato, nel presente, a decidere su                                                                                                                

122 Maria Rosaria Marella Introduzione. La difesa dell’urban commons, in Maria Rosaria Marella (a cura di) Oltre il pubblico e il privato. cit. p. 193.

123 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni cit. p. 22. 124 Maria Rosaria Marella Introduzione. La difesa dell’urban commons cit.p. 193. 125 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni cit. p. 23. 126 Maria Rosaria Marella Introduzione. Per un diritto dei beni comuni cit. p. 23. 127 si veda il paragrafo 2.

questi interessi. Forse più che di interesse delle generazioni future si potrebbe affermare in capo a queste il diritto a poter decidere esse stesse sulla gestione e sull’uso della risorsa; in questo senso si potrebbe configurare un dovere, in capo alla generazione presente, di preservare il bene, in modo che in nel futuro rimanga qualcosa su cui chi verrà possa decidere.

Marella individua un terzo carattere che i vari statuti dei beni comuni condividono, “la gestione collettiva o partecipata del bene comune”128; anche su questo punto, tenendo salda una prospettiva critica, Marella sottolinea come non sia cosa semplice individuare uno schema concreto che non si presti a storture, soprattutto in relazione alla non omogeneità della comunità di riferimento; uno strumento è individuato nel “vincolo di destinazione sul bene, che incide sulla gestione in chiave di limite”129.