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c) Per i beni costituenti l'attivo netto delle aziende commercia-

commercia-li, gestite sia da individui singocommercia-li, come da società in accomandita semplice, in nome collettivo o da associazioni di fatto, era difficile stabilire un unico criterio di valutazione. È questo il grande scoglio in cui inciampano oggi gli accertamenti in materia di tasse di registro; rispetto a cui spesso la materia imponibile sfugge per la difficoltà di valutare il valore delle scorte di magazzino, dell'avviamento e di altre attività industriali e commerciali. Accade non di rado che, aperta la successione di negozianti, iscritti nei ruoli della ricchezza mobile per somme cospicue, finché erano in vita, non si possa accertare alcun asse ereditario, o si accertino somme esigue. Si è creduto perciò necessario che, senza trascurare tutti i possibili elementi di valutazio-ne (esame dei libri di commercio), si dovesse avere riguardo al

reddi-I. RIFORMA D E L L E IMPOSTE DIRETTE 143 to di categoria B inscritto agli effetti dell'imposta normale e capitaliz-zare questo ad un dato tasso di interesse per ottenere il patrimonio dell'azienda. Non sarebbe stato possibile indicare però nel testo di legge un unico tasso di capitalizzazione, come si fece per i terreni, le case, ed i canoni e censi; poiché, mentre in questi ultimi casi l'errore massimo nell'adoperare tale unico criterio è sempre piccolo, il reddito delle aziende commerciali si capitalizza a tassi differentissimi a secon-da della dimensione dell'impresa, della sua antichità e continuità, della proporzione del capitale al lavoro nella produzione del reddito: parve perciò buon consiglio fissare soltanto, tra l'8 ed il 2 0 % , gli estremi dei tassi di capitalizzazione, lasciando alle Commissioni di applicare il tasso più conveniente all'indole di ogni singola impresa.

Occorreva stabilire altresì i criteri per la valutazione dei beni, rispetto ai quali la nuda proprietà spetti a persona diversa da quella che ne ha l'usufrutto, l'uso o l'abitazione: ed ecco quelli adottati:

a) La nuda proprietà è valutata ad un prezzo uguale alla diffe-renza fra il valore della intiera proprietà ed il valore attribuito all'u-sufrutto, uso od abitazione (art. 104).

b) Il valore attuale da attribuirsi ai diritti di uso, usufrutto od abitazione si calcola scontando le singole annualità di reddito alla ragione composta del 4 % se trattasi di diritti la cui scadenza è esatta-mente conosciuta, ed alla ragione composta del 4 % con riguardo alla vita probabile del reddituario se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui (art. 105).

c) Per analogia, lo stesso metodo si adopera per la valutazione delle rendite temporanee e vitalizie (art. 105).

L'art. 108 provvede al caso del cittadino che sia stato iscritto come contribuente all'imposta complementare non sulla base, o non com-pletamente sulla base, di valutazioni analitiche dei singoli cespiti di reddito; bensì in tutto od in parte per effetto del procedimento indiziario portato dall'art. 81: la norma dell'art. 108 merita di essere conservata, perché, essendo ben diffìcile che i redditi impiegati in titoli diano un rendimento minore del 4, la capitalizzazione fiscale a questo tasso sarà un incentivo alla denuncia.

A questo proposito giova avvertire che per l'applicazione della imposta ai titoli non nominativi il metodo è logicamente quello stes-so che fu già esposto a proposito della complementare sul reddito (articolo 88 ed 89). Per l'erario è indifferente che l'imposta d e l l ' l % o sia pagata dall'ente debitore o dal possessore del titolo; ma, poiché questi ha già avuto interesse a denunciare il titolo agli effetti della complementare sul reddito, ed avrà inoltre per lo più interesse di far

constare il valore effettivo dei suoi titoli per non subire l'applicazione della imposta sul 100 per 4, accadrà quasi sempre che il contribuente denunci i titoli e paghi direttamente l'imposta. Ove il contribuente non faccia constare di aver denunciato il titolo, l'imposta sarà pagata dall'ente che ha emesso il titolo stesso, con rivalsa sul primo dividen-do od interesse annuale da pagarsi al possessore.

Può però darsi che l'imposta patrimoniale sia dovuta, perché il titolo ha un valore corrente di borsa, sebbene temporaneamente non dia dividendo od interesse: è un caso analogo a quello delle aree fabbricabili, le quali hanno un valore patrimoniale e debbono essere soggette alla imposta, sebbene non diano reddito: ma anche da una simile ipotesi se il contribuente non abbia denunciato il titolo, la imposta dovrà essere anticipata dall'ente, il quale avrà diritto di rivalersene sul primo dividendo che pagherà o sul prezzo capitale del titolo, all'atto del suo rimborso. A d ogni modo, non potrà mai acca-dere che l'erario perda ciò che gli è dovuto.

Non rimane ora se non dar conto brevemente della disposizione contenuta nell'articolo 120.

Ripetutamente si è detto che l'imposta patrimoniale, apprezzabile in sé stessa pel suo gettito, doveva essere considerata da un lato come integrazione dell'imposta complementare sul reddito e dall'altro come premessa all'imposta successoria. Anche se nulla fosse statuito al riguardo, ragion vorrebbe che l'asse ereditario del decuius non fosse valutato ad una somma inferiore a quello che aveva il patrimonio suo nel momento della morte: ma parve necessario, nell'interesse della giustizia e dell'erario che tale norma fosse esplicitamente sancita nel disegno di legge. Di qui la disposizione secondo la quale, allorché avvenga la morte del contribuente, il valore dei beni costituenti l'asse ereditario agli effetti della tassa di successione non può essere ritenu-to inferiore a quello accertaritenu-to per la imposta sul patrimonio alla data della morte. Nulla vieta che si faccia un accertamento superiore, potendo darsi che la finanza riesca a scoprire attività che sono sogget-te all'imposta successoria, sebbene non fossero soggetsogget-te alla imposta patrimoniale, od attività che non si poterono scoprire, nemmeno col metodo indiziario, durante la vita del contribuente: ma almeno si avrà un punto fermo, al disotto del quale non si potrà scendere. Non è soverchio ottimismo affermare che da questa norma deriveranno i più benefici risultati a prò della pubblica finanza ed insieme della equa ripartizione dei tributi34.

I. RIFORMA DELLE IMPOSTE DIRETTE 145

T I T O L O Q U A R T O

L'accertamento della materia imponibile; la procedura contenziosa