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La vigente legislazione sull'applicazione delle imposte dirette affida le operazioni di accertamento dei redditi ad un solo funzionario, l'agente IO.

delle imposte, investito, a tal fine, delle più ampie facoltà. Fatta eccezione per il reddito dei terreni, che, a causa della catastazione, non richiede alcun processo di valutazione o di accertamento da parte degli uffici che provvedono all'applicazione dell'imposta relativa, ogni altro reddito sogget-to alle due imposte sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, deve essere accertato dagli agenti.

Non occorre qui prospettare le difficoltà gravissime che si frappongono all'opera di questi funzionari, i quali, non sempre giustamente apprezzati nel compimento di un dovere delicatissimo e di alto interesse sociale, circondati talora da un'aura di impopolarità, che artificiosamente intorno ad essi si crea, sono bene spesso impotenti a superare ostacoli ed a vincere resistenze, con l'effetto ultimo di errori e di sperequazioni, i quali, oltre a danneggiare gli interessi dell'erario, sono fomite di malcontento per coloro che, nei confronti con altri, si ritengono più onerosamente gravati.

Per ciò che riguarda più specialmente l'imposta di ricchezza mobile — il tributo principe del vigente sistema d'imposizione diretta — le difficoltà e gli inconvenienti segnalati si accentuano notevolmente per alcuni redditi che vi sono soggetti, quelli, cioè, che derivano dall'esercizio d'industrie, commerci o professioni.

Se la valutazione dei redditi industriali e commerciali, conseguiti da enti obbligati alla compilazione e alla pubblicazione dei relativi bilanci, importa ricerche e constatazioni poggiate sopra dati positivi, che è sempre possibile controllare e vagliare, non altrettanto può dirsi per i redditi della stessa natura, colpiti al nome di altri contribuenti, per i quali occorre fondarsi prevalentemente sugli indizi e sulle presunzioni; e quindi attra-verso un procedimento, il quale è di tanto più fallace di quanto più difettosa è la conoscenza degli elementi di fatto, da parte di chi deve quel procedimento applicare.

Ciò va detto, naturalmente, anche per tutti i redditi derivanti dall'eser-cizio di arti e professioni, per i quali, la valutazione deve appoggiarsi sopra dati di fatto, che, ancor meno dei redditi industriali e commerciali, hanno una constatabile manifestazione esteriore: onde, affidare questo compito ad un sol uomo, così come l'odierno ordinamento dispone, significa lasciare aperto l'àdito a tutti gli errori che la imperfetta conoscenza dei fatti comporta. Perciò noi abbiamo ritenuto subito di dover porre a base della riforma la creazione, per gli accertamenti, di un corpo collegiale, che porti il contributo di una più vasta e precisa conoscenza di uomini e di cose, sicché restino meglio tutelati l'interesse dell'erario e quello della giustizia. Per verità la istituzione di questo corpo collegiale non può neppur dirsi radicalmente innovatrice, giacché, nel vigente assetto dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, esiste una norma che affida alle giunte munici-pali il compito di redigere e annualmente aggiornare le liste dei contri-buenti; ma è una norma che, in fatto, arreca poco o niun giovamento, tutto riducendosi, il più delle volte, ad un lavoro che compiono gli uffici comunali e che è limitato alla semplice indicazione di coloro che nel

I. RIFORMA D E L L E I M P O S T E DIRETTE 147 comune esercitano industrie, commerci, arti o professioni, mentre il compi-to veramente ponderoso della ricerca ad esatta determinazione del reddicompi-to resta affidato all'agente delle imposte.

Ora questo istituto appunto, che già in germe la vigente legislazione contiene, si è voluto perfezionare e rendere veramente utile proponendo che una Giunta di stima, presieduta dal capo dell'Ufficio erariale delle imposte (l'agente) debba procedere alla valutazione del reddito da accertare in confronto dei singoli. Sono le proposte di questo collegio, che, sostitui-te a quelle del solo agensostitui-te delle impossostitui-te e notificasostitui-te al contribuensostitui-te, aprono l'adito al reclamo amministrativo avanti le commissioni giudicanti, con che si inizia la fase contenziosa nella procedura di accertamento dei redditi.

Certo è che, un ordinamento così congegnato, richiede nei componenti delle giunte di stima, oltre che specchiatezza di rettitudine e perfetta conoscenza di uomini e di ambiente, anche la maggiore indipendenza, di fronte ai partiti e alle influenze locali: il qual fine ritiensi possa essere conseguito affidando la nomina dei singoli membri all'autorità giudiziaria che li sceglierà fra i componenti le commissioni giudicanti di primo grado, delle quali più innanzi. La sola presidenza resta affidata al funzionario delle finanze, il capo dell'Ufficio erariale delle imposte: egli, peraltro, viene ad assumere nel nuovo ordinamento una figura la quale, mentre conferisce a lui ed allo stato, che in questo campo egli rappresenta, dignità e prestigio assai maggiore che per il passato, ne orienterà l'atteggiamento e le attribu-zioni in tal guisa, da ridurle a vere e proprie funattribu-zioni di amministrazione della giustizia tributaria.

Così costituite, le giunte di stima avranno competenza ad effettuare, nel campo delle imposte dirette, tutte quelle operazioni di estimazione che non si appoggiano, di regola, a dati di sicura veridicità e che, per ciò è parso opportuno di non lasciare, come ora, alle attribuzioni dei soli uffici delle imposte.

Per ciò che riguarda più particolarmente l'imposta normale, resteranno sotratti alla competenza delle giunte di stima i redditi procedenti dai terreni, il cui ammontare, soggetto all'applicazione dell'imposta stessa, risulta già censito nei rispettivi catasti: è fatta solo eccezione pei redditi dei terreni bonificati non ancora censiti, per i quali il progetto accoglie l'idea della imposizione sulla base del valor locativo, ed occorrerà pertanto un procedimento di valutazione, spesse volte presuntiva, che conviene affidare alle giunte di stima.

Sempre nei riguardi dell'imposta normale, un'altra classe dei redditi, la cui valutazione è sottratta alla competenza delle giunte di stima, è data da quelli che la vigente legge di ricchezza mobile colpisce come frutti del solo capitale (corrispondenti ai redditi di cat. A2 dell'imposta normale) e da quei redditi, pure di carattere mobiliare, che, come oggi agli effetti della vigente imposta di ricchezza mobile, dovranno essere valutati, agli effetti della imposta normale, in base a bilancio: continueranno, questi redditi,

ad essere valutati dagli uffici dalle imposte, senza il concorso delle giunte di stima, dal momento che la valutazione stessa si appoggia a dati e docu-menti che, di regola, rendono possibile il controllo; ma quando, pur trattandosi di enti obbligati a compilazione ed a pubblicazione di bilancio, si ritenga doversi prescindere dai risultati di questi, per esservi fondato motivo di accertamento presuntivo, dovrà la proposta di valutazione affidarsi alle giunte di stima.

Tutti gli altri redditi soggetti all'imposta normale saran valutati e proposti dalle giunte di stima, a cui spetta altresì la competenza di tutte le valutazioni agli effetti delle altre due imposte: quella complementare sul reddito, e quella sul patrimonio.

Come vedesi, ben circoscritto è il campo in cui si svolge l'azione dei soli uffici delle imposte, e assai più vasto è quello in cui debbono operare le giunte di stima; le quali traendo profitto da tutti gli elementi di fatto che gli uffici delle imposte debbono — per loro attribuzione — raccoglie-re, e integrandoli con la conoscenza di uomini e di cose per parte dei singoli componenti, possono rendere opera sommamente utile ai fini su-premi della giustizia nel campo dell'applicazione dei tributi.

A tanta latitudine di attribuzioni conveniva certo apportare un corret-tivo, il quale si trova, da un lato nella facoltà data al capo dell'Ufficio erariale delle imposte, di chiedere la rettifica delle cifre proposte dalla giunta alla Commissione giudicatrice di primo grado; dall'altro nella facol-tà della Commissione stessa e di quella provinciale di rettificare in aumen-to, e di propria iniziativa, le cifre predette, facoltà quest'ultima già confe-rita, anche nel vigente ordinamento, alle commissioni di prima istanza.

Quando sia avvenuta la notificazione delle proposte, formulate dalle giunte di stima o dagli uffici erariali delle imposte, si inizia la procedura contenziosa, che converrà illustrare nelle linee generali e nelle innovazioni che il disegno di legge propone.

C A P I T O L O I I .