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carichi famigliari (regolate dall'articolo 80)

Le detrazioni a titolo di passività sono dovute al contribuente poiché il reddito soggetto all'imposta complementare deve essere quello che veramente è disponibile per provvedere alle spese della famiglia; e depurato quindi da tutto ciò che è spesa di produzione, imposte, tasse, interessi passivi. In parte di queste spese e passività già si tiene conto, per la determinazione del reddito soggetto alla impo-sta normale; e così, ad esempio, si deducono le spese di produzione in tutte le categorie e gli interessi passivi nelle categorie A , B e C ; sicché il reddito viene già assunto al netto da esse per l'imposta complementare. Ma già vedemmo come nelle categorie A2, ed A3, la detrazione degli interessi passivi sia ammessa, secondo le nostre pro-poste, solo per i terreni bonificati; ed inoltre la complementare colpi-rà redditi — provenienti da fonti straniere — non assoggettati alla

I. RIFORMA DELLE I M P O S T E DIRETTE 109 normale. Fa d'uopo perciò fornire un elenco di tutte le detrazioni, le quali debbono farsi per ottenere il reddito netto, in quanto tali deduzioni già non abbiano avuto luogo.

1°) Innanzi tutto le spese e perdite occorse nell'anno per la produzione dei singoli redditi. La detrazione delle spese o perdite si dovrà fare, importa notarlo, dal complesso dei redditi del contribuen-te-. perché mentre la compensazione fra redditi e perdite parve pre-matura fra le diverse categorie della imposta normale, è doverosa nella complementare, la quale vuole colpire il vero reddito disponibile del contribuente.

2°) Le imposte e tasse d'ogni specie sono anch'esse una sottra-zione al reddito disponibile e devono essere dedotte. Né si può fare distinzione fra imposta ed imposta, fra tassa e tassa. Già ai fini della normale, si è creduto di ampliare la interpretazione restrittiva data, agli effetti della vigente imposta di ricchezza mobile, la quale ammet-te solo la detrazione delle imposammet-te gravanti sulla produzione del reddito; poiché si è chiarito (art. 18) come siano deducibili le imposte e tasse gravanti non solo sulla produzione dei redditi, ma anche quelle gravanti sul capitale impiegato nella impresa industriale: il che è logico, non potendosi distinguere fra gravami sul reddito e gravami sul capitale, quando si rifletta che reddito e capitale sono la medesima cosa, guardata sotto diverse visuali: e tanto più pertanto la detrazione deve ammettersi in questa sede. Naturalmente saranno detraibili l'imposta complementare e l'imposta patrimoniale, in omaggio al principio già dimostrato che ogni imposta deve colpire il reddito al lordo di se stessa.

3°) Nessuna dubbiezza vi può essere rispetto alla detrazione delle annualità passive d'ogni specie che siano a carico del contribuen-te. Non occorre più cioè, come per le categorie A, e B della normale, che l'annualità passiva od interesse passivo aggravi il reddito (articolo 19): la imposta complementare avendo carattere dichiaratamente per-sonale, basta che l'interesse passivo venga a sminuire il reddito com-plessivo disponibile per il contribuente: né la finanza può dalla detra-zione subire danno, perché essa è condizionata all'accertamento del-l'importo dell'annualità passiva come reddito a carico del percipiente. Non sono però comprese nelle annualità passive deducibili le quote di ammortamento che i debitori talora pagano — ad esempio, nei mutui contratti con gli istituti di credito fondiario — congiuntamente con gli interessi e che vanno a ridurre l'importo capitale del debito: e ciò per l'ovvio riflesso che pagamento di una quota di ammortamento non è diminuzione del reddito, bensì destinazione del reddito stesso

ad incremento del patrimonio: si è fatta la sola eccezione di consenti-re anche delle quote di ammortamento allorché si tratti di debiti contratti per l'acquisto ed il miglioramento di un fondo, purché l'an-nualità, comprensiva di interesse e di quota di ammortamento, non ecceda l'importo di lire 500 in complesso (articolo 75): ciò allo scopo di giovare alla diffusione della piccola proprietà.

4°) Viene ultima una categoria di detrazioni, le quali si possono dire passività prospettive. La legislazione vigente in tema di imposta di ricchezza mobile colpisce gli stipendi degli impiegati di stato al netto della ritenuta del tesoro per le pensioni; non cioè lo stipendio di 100 lire è colpito; ma le 100 lire meno la ritenuta di 1 a 6 lire che il tesoro fa in conto della futura pensione: concetto perfettamente logico, perché il reddito disponibile oggi per il contribuente non è quello di 100 lire, ma l'altro di 99 a 94 lire, e perché quando l'impiegato, divenuto pensionato, riscuoterà la pensione, sarà sul-l'ammontare di questa colpito; mentre colpirlo prima sulla ritenuta e poi sulla pensione sarebbe una manifesta doppia imposizione. Siffatto concetto proponiamo di applicare a tutti i casi analoghi in sede di imposta complementare; di cui il principale è quello del contribuente che paghi premi per una assicurazione sulla vita stipulata a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge. Questa detrazione, che nella storia degli istituti finanziari è conosciuta sotto il titolo di detrazione Glad-stone 27, dal nome dell'illustre statista che l'introdusse in Inghilterra, e che ha trovato largo accoglimento in quasi tutte le legislazioni straniere di imposta sul reddito ed anche in taluni progetti italiani (Sonnino-Arlotta, del 1910, articolo 28) 28, si inspira al presupposto

27. William Ewart Gladstone (1809-1898) fu cancelliere dello Scacchiere (1853) e due volte primo ministro in Gran Bretagna ( 1 8 6 8 - 1 8 7 4 e 1 8 8 0 - 1 8 8 5 ) . Nel 1 8 5 3 aveva varato una graduale riduzione dell 'income tax e rimesso in vigore la detrazione dei pre-mi pagati dal contribuente a titolo di assicurazione sulla vita; questa detrazione, già ammessa nell'income tax secondo la formula del Pitt, era stata accantonata dal Peel nel 1 8 4 2 (cfr. BASIL E. V . SABINE, A history of income tax, London, Alien & Unwin,

1 9 6 6 , p. 7 6 ) .

2 8 . Enrico Arlotta ( 1 8 5 1 - 1 9 3 3 ) , deputato dalla X X alla X X I V legislatura, senatore dal 1 9 1 9 , fu ministro delle Finanze nel ministero Sonnino ( 1 1 dicembre 1 9 0 9 - 3 1 marzo

1 9 1 0 ) , dei Trasporti marittimi e ferroviari nel ministero Boselli ( 2 2 giugno 1 9 1 6 - 1 5

giugno 1917) e ministro senza portafoglio nello stesso gabinetto. L'on. Arlotta aveva presentato insieme al Sonnino, ITI febbraio 1910, un disegno di legge sul riordinamento dei tributi locali, con il quale proponeva di avocare allo stato l'imposta comunale di famiglia e quella sul valore locativo, lasciando in compenso ai comuni il provento dei dazi di consumo (cfr. LUIGI EINAUDI, La guerra cit., p. 3 0 1 ) . Per il testo del disegno di legge cfr. « Atti parlamentari », Camera dei deputati, legislatura X X I I I , sessione

I. RIFORMA DELLE I M P O S T E DIRETTE 1 1 1 che il contribuente ragionevole, buon padre di famiglia, non può veramente considerare come disponibile e godibile il suo reddito, se non quando egli abbia provveduto ad assicurare sé ed i suoi contro il pericolo che la morte, la vecchiaia, l'invalidità vengano a renderlo incapace di guadagnare in avvenire per sé e per la sua famiglia. Né vuoisi tacere che noi ne speriamo un forte impulso a tutte le maniere di assicurazione e di previdenza: la detrazione Gladstone dicesi sia stata in Inghilterra uno dei fattori più considerevoli del meraviglioso sviluppo delle assicurazioni sulla vita; ed altrettanto è augurabile accada in Italia, con vantaggio insieme della privata economia e della pubblica finanza.

§ 2. — La detrazione per carichi di famiglia.

Un concetto analogo a quello illustrato nell'ultimo numero del precedente paragrafo ha suggerito e giustifica [la] detrazione per cari-chi famigliari regolata dall'articolo 80. È ormai canone pacifico negli ordinamenti municipali dell'imposta italiana di famiglia la concessione di una detrazione fissa per ognuno dei membri della famiglia: a Torino ed a Milano, ad esempio, la detrazione è fissata in lire 400. Né mai, come nel momento presente, la giustizia e la convenienza di siffatta detrazione sono state per verità così evidenti.

Dal punto di vista tributario, altra è la capacità contributiva di chi è solo e con le sue 5000 lire di reddito netto, non abbia da mantenere che se stesso, ed altra quella di chi invece con il medesimo reddito debba provvedere a più o meno numerosa figliuolanza: così altra è la capacità contributiva di un milionario che abbia 50000 lire di reddito e che le possa spendere per i suoi personali consumi, ed altra quella di un capo di associazione religiosa, il quale debba con la rendita uguale provvedere alla vita di forse 30 o 40 suoi compagni di convivenza. L'unico modo di instaurare uguaglianza di trattamento fra questi differenti casi è la detrazione di una somma fissa per ogni persona componente la famiglia.

Dal punto di vista politico-sociale è evidente interesse dello stato non gravare la mano sulle famiglie numerose che apprestano lavorato-ri alle industlavorato-rie ed all'aglavorato-ricoltura, e soldati alla patlavorato-ria per l'ora tlavorato-riste del cimento: colla detrazione non si favorisce qualcuno a danno di altri, ma si evita che qualcuno sia colpito ingiustamente in confronto di altri: e se le necessità finanziarie non ponessero un limite alla

1909-1910, Documenti. Disegni di legge e Relazioni, voi. IX, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1913, n. 330, pp. 39.

possibilità di attuare i postulati della perequazione tributaria, sarebbe anzi conveniente fissare in una cifra più alta l'ammontare della detra-zione: però, anche limitata a 500 lire, essa sembra bastevole ad equilibrare il peso tributario delle diverse categorie di contribuenti.

§ 3. — Gli aggravi sugli esenti dal servizio militare e sui celibi.

L'articolo 80 non regola soltanto la materia delle detrazioni, bensì anche quella degli aggravi. I quali sono di diverse specie e raggiungo-no, fra l'altro, il risultato di innestare sul tronco dell'imposta com-plementare altre due imposte, quella militare e quella sui celibi senza farne un istituto separato. La moltiplicazione delle imposte è sempre dannosa, quando possa essere evitata: accresce il lavoro amministrati-vo, è fonte di sperequazioni e dà l'impressione di fiscalismo eccessi-vo: di qui il nostro proposito di far servire l'imposta complementare a raggiungere importanti scopi secondari.

Per l'imposta militare il metodo più semplice di raggiungere l'in-tento è sembrato quello di negare la detrazione personale delle 500 lire a tutti coloro che, dopo il compimento del ventitreesimo anno, non dimostrino di avere prestato il servizio della difesa nazionale: in tal modo automaticamente, dato il congegno proposto, l'aggravio vie-ne a colpire l'esente, se egli costituisce famiglia a sé, o l'esente insieme con il suo genitore, se egli è ancora membro della fami-glia di questi; e, per effetto della progressività l'aggravio viene pu-re a ragguagliarsi al pu-reddito complessivo. Il sistema meriterà for-se, col tempo, di essere perfezionato magari coll'aumento di altret-tanta somma, oltre la non detratta al reddito; ma ciò dovrà es-sere veduto in rapporto alle istituzioni militari che nel nuovo ordi-ne di cose internazionale anche l'Italia dovesse adottare. Si noti del resto che l'aggravio militare dura dal ventitreesimo al cinquantesimo anno e quindi risulta maggiore di quanto accadrebbe se avesse durata limitata ad alcuni pochi anni: teoricamente niente osterebbe a farlo durare per tutta la vita del cittadino, non esistendo un nesso logico stretto fra la durata del servizio militare e la durata del pagamento del tributo da parte degli esenti: ma il metodo proposto ha per intento di far coincidere l'aggravio sulla maggior parte degli anni di vita produttiva del contribuente, quando a questi riesce più agevole il pagamento ed alla finanza più redditizia la imposizione, gravante su di un maggiore reddito imponibile. Parve infine impolitico proseguire l'aggravio al di là del cinquantesimo anno, quando non è presumibile possa durare l'attitudine al servizio militare.

I. RIFORMA DELLE I M P O S T E DIRETTE 113 Il secondo aggravio potrebbe, se si volesse istituire un tributo autonomo, prendere il nome di imposta sui celibi, la quale è perfet-tamente giustificata dal punto di vista tributario, già essendosi ricor-dato che, a parità di reddito, è ben maggiore la capacità contributiva di chi deve provvedere solo a sé, di quella di chi deve pensare alla moglie ed ai figli: né occorre preoccuparsi di guardare il problema dal punto di vista morale e sociale. L'intento di stabilire una perequazio-ne tra il cittadino avente carico di famiglia e quello che non perequazio-ne ha alcuno, si raggiunge come vuole l'articolo 80 al terzo capoverso, negando la detrazione delle 500 lire al celibe che abbia compiuto i trent'anni, ed aumentando inoltre a carico suo il reddito imponibile di altre 500 lire: il celibe in tal modo viene a pagare l'imposta, a parità di reddito, sopra una somma di 1000 lire superiore in confron-to dell'ammogliaconfron-to con prole; e poiché l'aliquota è progressiva, il suo maggiore aggravio può andare per questo motivo, dal minimo di 10 lire al massimo di 250 lire: e la distanza può crescere ancor di più a seconda del numero dei figli del contribuente ammogliato con cui si voglia confrontare: però ad evitare che l'aggravio possa avere conse-guenze troppo dure per le famiglie con tenue reddito, si è giudicato opportuno di proporre che l'aggravio non abbia luogo quando il reddito complessivo, al netto delle detrazioni di cui all'articolo 74, non raggiunga lire 3000.

L'aggravio, ben s'intende, colpisce solo i celibi, i quali non siano tali per un impedimento di carattere legale o morale; non perciò coloro i quali siano tali perché la condizione di celibato è inerente alla professione, all'ufficio o al ministero da essi esercitato e neppure coloro ai quali il Codice civile all'articolo 61 vieta di contrarre ma-trimonio (interdetti per infermità di mente).

Una situazione di mezzo tra lo stato matrimoniale con figli e il celibato è quello dello stato matrimoniale improle; indipendentemen-te da ogni ricerca sulla causa del fatto, esso rimane tributariamenindipendentemen-te apprezzabile ai fini della perequazione; e lo si è perciò regolato colla disposizione che ai coniugati maschi i quali arrivati a trent'anni non abbiano figli toglie il beneficio della detrazione corrispondente alla loro persona, conservando solo quella per la moglie se vivente.

C A P I T O L O V I I .