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I redditi extra-territoriali e quelli degli stranieri

Su quali redditi deve il capo famiglia pagare l'imposta? Il pro-blema si presenta innanzitutto rispetto al luogo di origine dei redditi; e si presenta come il contrasto fra due sistemi, di cui l'uno vuole la imposizione dei redditi aventi origine nazionale nel territorio del Regno, mentre l'altro sostiene la imposizione di tutti i redditi del contribuente qualunque ne sia l'origine territoriale.

Ambedue questi sistemi sono inaccettabili, per quanto ha tratto all'imposta complementare. Il primo, che si può dire della

territoriali-tà nazionale, è e deve essere accolto nell'imposta normale, poiché

stato italiano non si estende oltre i confini del Regno; ma si arresta alle cose le quali sono situate nel territorio nazionale.

Non così rispetto alle persone. Queste, che sono il soggetto della imposta complementare sul reddito complessivo del contribuente, possono in Italia godere redditi provenienti dall'estero e possono quindi avere una capacità contributiva maggiore di quella che avreb-bero se quei redditi non possedessero: opinare altrimenti equivarreb-be ad instaurare stridenti sperequazioni tributarie.

Ma non tutti i redditi provenienti da fonti estere debbono

essere assoggettati all'imposta complementare. Quelli però che certa-mente sono suscettibili di imposizione sono i redditi prodotti all'estero che vengono importati, o meglio goduti, in Italia: se il reddito estero rimane all'estero, ed il contribuente non ne ricava nessun vantaggio in Italia, manca la ragione di assoggettarlo al tributo.

La regola più corretta è quella della uguaglianza di trattamento fra cittadini e stranieri; assoggettando e questi e quelli quando essi producono o godono reddito in Italia ed esentandoli egualmente per i loro redditi prodotti o goduti all'estero. Non si evitano certo in tal modo tutti i conflitti di imposizione, per cui un medesimo reddito viene colpito due volte, nel luogo di produzione prima e poi nel luogo di godimento e talvolta tre e più volte, quando uno stato colpisce i redditi prodotti all'interno anche se ivi non goduti e quelli prodotti all'estero anche se non goduti all'interno; ma i conflitti sono ridotti al minimo possibile, dovendosi per il resto rinviare la soluzio-ne definitiva a convenzioni internazionali, le quali sempre più si riconoscono inevitabili in tale materia.

D'altra parte, tenuto conto della necessità di crescere la influenza italiana nel mondo, è utile non scoraggiare con doppie e triple impo-sizioni l'opera di quegli italiani che, dopo avere costituito aziende fortunate all'estero, conservano ancora affetto alla madrepatria e vi ritornano essi in vecchiaia o vi mandano i figli, pur serbando interes-senze e proprietà nei luoghi dove fecero fortuna: l'Italia ha bisogno di emigranti scelti, i quali esercitino imprese industriali, commerciali ed agricole all'estero e moltiplichino le correnti commerciali fra la ma-drepatria ed i nuclei italiani all'estero, onde occorre che i nostri concittadini i quali hanno saputo farsi onore altrove, siano incoraggia-ti a tornare in Italia; né li incoraggeremmo se volessimo colpirli con imposta su tutto il loro reddito, anche su quello che in Italia non viene goduto.

I. RIFORMA DELLE I M P O S T E DIRETTE 93 Su queste basi, ecco riassunte in un quadro, le regole accolte nel disegno di legge (art. 70):

Appartenenza allo stato Luogo di residenza della persona Luogo di produzione del reddito Luogo di godimento del reddito Il reddito è soggetto all'imposta complementare?

I - Cittadino Regno Regno Regno

II - Straniero id. id. id.

III - Cittadino Estero Estero Estero

No

IV - Straniero id. id. id.

No

V - Cittadino id. Regno id.

VI - Straniero id. id. id.

No

VII - Cittadino In tutto od in parte del Regno Estero In tutto od in parte nel Regno Sì, per la parte goduta nel R e

-gno (su indizi)

Vili - Straniero id. id. id. id.

I cittadini, residenti nelle colonie e quelli che risiedono all'estero per ragioni di ufficio sono parificati ai cittadini residenti nel Regno.

Gli otto casi sopra elencati non esauriscono tutte le combinazioni possibili nella pratica; ma paiono bastevoli a chiarire i criteri seguiti. V i sono alcuni casi, come quelli indicati sotto, I, II, III e I V , che non richieggono spiegazioni particolareggiate: se il reddito prodotto e goduto nel Regno del cittadino ivi residente (I) deve essere tutto colpito da imposta, ragion vuole che altrettanto accada per lo stranie-ro che si tstranie-rova nell'identica situazione (II). Se lo straniestranie-ro, il quale risiede all'estero ed ivi produce e gode i suoi redditi (IV) deve essere esente, mancando qualsiasi titolo di imposizione, altrettanto deve far-si per il cittadino che far-si trova nella medefar-sima far-situazione (III). A che gioverebbe del resto colpirlo astrattamente di imposta, quando l'im-posta sarebbe inesigibile ed agirebbe solo come un ostacolo al rimpa-trio degli emigrati arricchiti?

Qualche maggiore chiarimento occorre per i casi V e V I da un lato e V I I ed V i l i dall'altro. Il cittadino, il quale vive all'estero ed all'estero gode dei suoi redditi che sono però prodotti in Italia (caso

V ) è colui che si suol chiamare assenteista: manca, rispetto all'assen-teista, la ragione del godimento del reddito in paese; ma rimangono i vincoli di appartenenza e di produzione del reddito: se egli fosse esentato dall'imposta complementare, i cittadini italiani sarebbero in-dotti ad uscire dalla patria per godere all'estero i propri redditi. La finanza italiana non potrà colpire l'assenteista per la parte dei redditi che egli produce e gode all'estero (rispetto a cui egli ha la figura dell'emigrante del caso III); ma non può esentare i redditi che egli ritrae dall'Italia e che a lui piace di consumare fuori. Almeno questa sembra, data la figura mista del contribuente, la soluzione media più ragionevole.

La posizione dello straniero, il quale vive all'estero ed ivi gode i redditi prodotti in Italia (IV), si diversifica dalla precedente per ciò che mancano la cittadinanza, la residenza ed il godimento in Italia. Unica base di imposizione sarebbe la produzione del reddito in Italia. Ma questo titolo, se è sufficiente a spiegare la imposizione con la imposta normale, la quale ha riguardo oggettivamente ai redditi pro-venienti dalle cose esistenti in Italia — ed in questa sede lo straniero è colpito — non basta a spiegare la imposizione con l'imposta com-plementare, la quale ha carattere personale e non può colpire le persone che non abbiano vincolo né di sudditanza, né di residenza, né di godimento del reddito in Italia. Rispetto al cittadino assenteista si può immaginare la fictio juris di una residenza che egli dovrebbe avere idealmente in Italia; per lo straniero nessuna finzione di questo genere è possibile. In questo caso predominano dunque le ragioni di esclusione dall'imposta complementare.

Intermedia è la situazione del cittadino e dello straniero che dimorino per tutto o una parte dell'anno in Italia e che hanno redditi prodotti all'estero (casi V I I e V i l i ) . Se essi hanno redditi prodotti in Italia, si possono presumere rispetto ad essi la residenza completa ed il godimento in Italia; e per tal parte essi cadranno perciò nei casi I e II. Ma quanto alla parte del reddito prodotta dall'estero, il colpirla intieramente, anche se essa non è importata e goduta nel Regno, equivarrebbe ad eliminare le attrattive che l'Italia ha per i cittadini emigrati ed arricchiti all'estero e per i forestieri doviziosi; mentre poi la imposizione sarebbe puramente astratta, senza possibilità seria di

accertamento. Quindi sembra ragionevole di affermare il principio

della imposizione unicamente della parte del reddito prodotto all'este-ro che è goduta nel Regno; principio che in pratica si risolverà nella valutazione indiziaria disciplinata dall'articolo 81.

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C A P I T O L O I I I .