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Il primo comma, fa una elencazione delle tipologie di beni “trasferibili” e, soprattutto include in essi i beni mobili che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio.

La lista dei beni è la seguente:

a) i beni appartenenti al demanio marittimo, comprese le relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione ad esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;

b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze di interesse interregionale, regionale, provinciale o comunale ad esclusione di:

1. dei fiumi di ambito sovraregionale;

2. dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;

c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del Codice della Navigazione;

d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;

e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

55 Va rilevato che in sede di confronto con gli Enti Locali, il Governo ha apportato due correttivi importanti: la possibilità di trasferire demanio avente interesse interregionale e la possibilità di trasferire demanio avente interesse comunale.

Il primo correttivo è volto a superare l’ambito dell’interesse regionale, oltre il quale rilevava il solo interesse nazionale. Ciò significa che è stata data la possibilità di attribuire congiuntamente, a più regioni, ad esempio, beni del demanio idrico, che presentassero un interesse interregionale. É evidente che si riconosce, in questa possibilità, il principio dell’interesse comune di più regioni quale piena affermazione di quanto previsto nell’articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede intese fra più Regioni e persino fra Regioni ed enti di altri Stati.

Inoltre, tale importante principio evidenzia il significato politico ed istituzionale del concetto di “interesse interregionale” che, in combinato disposto a quanto previsto nel citato articolo 117 della Costituzione, prevede la possibilità di gestire beni e servizi connessi fra più regioni, il tutto a rafforzare il concetto di appartenenza ad un’unica comunità e con esse all’Unione Europea78.

Nel secondo correttivo è stata inoltre prevista, differentemente dalla prima versione del provvedimento, la possibilità per i comuni di richiedere anche beni del demanio idrico avente interesse comunale. Inoltre, il provvedimento contiene la possibilità della trasferibilità degli aeroporti di interesse locale appartenenti al demanio civile statale e relative pertinenze e la trasferibilità delle miniere ubicate su terraferma e le relative

78 A. Police, Il federalismo demaniale: valorizzazione nei territori o dismissioni locali?, in Giornale diritto

amministrativo, 2010, 12, 1233 Il “federalismo patrimoniale” come primo “atto” del legislatore delegato nell’attuazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale in Astrid Rassegna, n.3, 2010;

56 pertinenze. Infine, al fine di evitare l’esclusione di taluni beni non rientranti nelle tipologie elencate, l’ultimo punto dell’elenco detta una regola generale riferendosi agli “altri beni immobili dello Stato” (ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento).

Individuate le tipologie dei beni da trasferire o meno, analizziamo i parametri che ha adottato il legislatore nella individuazione delle varie tipologie dei beni.

A tal proposito, ci accorgiamo immediatamente che i beni del demanio marittimo e relative pertinenze sono individuati applicando il criterio dell’esclusione. Ovvero “i beni del demanio marittimo ad esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali”.

Invece, per quanto riguarda il demanio idrico da trasferire questo viene individuato positivamente come quello che “presenta interesse interregionale, regionale, provinciale o comunale”, mentre tale criterio risulta più restrittivo in riferimento agli aeroporti e al demanio aeronautico civile.

Diversamente, per le miniere si applica il criterio della ubicazione nella terraferma, senza alcun altra limitazione ne di carattere territoriale ne di localizzazione.

Non è chiaro il motivo per cui il legislatore abbia adottato dei criteri generali così diversificati; l’unica spiegazione va ricercata nelle singole tipologie dei beni e nella loro natura.

Infine, proprio per la difficoltà di poter individuare dei parametri omogenei, è stata adottata, a chiusura, una norma di carattere generalissimo al fine non escludere alcun bene, fatta eccezione per quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni dello Stato. Pertanto, va detto che sono comunque trasferiti tutti i beni di proprietà dello Stato, anche se diversi dalle tipologie

57 elencate. Tale previsione non era contemplata nella prima versione del provvedimento e configura una clausola residuale che tende ad includere tutti i beni di proprietà Statale non esclusi ai sensi del successivo comma 2.

Se il provvedimento sul federalismo demaniale troverà piena attuazione, lo Stato resterà proprietario solo dei seguenti beni:

a) beni rientranti fra quelli esplicitamente esclusi ai sensi dell’art. 5, comma 2;

b) beni per i quali è stata accolta la richiesta di esclusione presentata dall’amministrazione Statale ai sensi dell’art. 5, comma 3;

c) beni in proprietà del Ministero della Difesa che non sono trasferibili ai sensi dell’art. 5, comma 4;

d) beni del patrimonio culturale che non rientrano nelle previsioni indicate dall’art. 5, comma 5.

Le scelte effettuate nel provvedimento sono molto coraggiose ma, allo stesso tempo, fanno sorgere numerosi dubbi in merito alla scelta di cedere agli Enti territoriali i beni lasciando in capo allo Stato l’intero debito pubblico.

In merito, gli operatori internazionali79 hanno sollevato alcuni dubbi sulle garanzie del debito pubblico. Tuttavia, è evidente che nessun Ente accetterebbe un bene già gravato da debiti.