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5.5) Il federalismo demaniale ed i recenti provvedimenti del MEF

Il “federalismo demaniale”, già ripreso dal “Governo Letta” nel D.L. “fare” 69/2013, all’art. 56 bis, viene interessato solo marginalmente dalla Legge di stabilità 2014, n.147 del 27 dicembre 2013, mediante una disposizione che prevede la dismissione di beni immobili dello Stato (ex difesa maggiormente)

74 gestiti dall’Agenzia del Demanio, prevedendo, per gli stessi, una entrata minima di 500 milioni di Euro nel 2014. Tale provvedimento, seppure marginale, sposta sensibilmente l’asse di interesse del Governo da una vera valorizzazione dei beni, mediante l’assegnazione degli stessi agli Enti territoriali, ad una semplice valorizzazione monetaria.

Invece, in merito ai provvedimenti del Ministero Economia e Finanze, connessi al “federalismo demaniale”, occorre ritornare87 al D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale veniva abrogato l'articolo 6 del D. Lgs. 85/2010, che disciplinava l'utilizzo dei fondi immobiliari nel processo di valorizzazione dei beni attribuiti con il federalismo demaniale. Ovvero gli Enti territoriali avevano la possibilità di apportare ai fondi territoriali beni del proprio patrimonio e beni di cui avrebbero avuto titolarità a seguito del federalismo demaniale.

Tale possibilità, nell’ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, veniva già contemplata al comma 8, dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che recitava “gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi … possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410”.

Parallelamente all’abrogazione dell’art. 6, del D.Lgs. 85/2010, il D.L. 98/2011, come convertito, prevede all’art. 33 “… il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del

75 risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari.”

Tra le disposizioni del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 si segnala la norma introdotta con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, rubricato “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La modifica detta una nuova disciplina in tema di valorizzazione, trasformazione, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante l’inserimento dell’art. 33-bis nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sotto la rubrica "Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici".

Tale norma assegna all'Agenzia del demanio, che opera per lo Stato, un ruolo determinante per la valorizzazione, trasformazione, gestione ed alienazione del patrimonio pubblico, anche di proprietà delle Regioni e degli altri enti attraverso la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, o mediante la selezione di privati partecipanti. Tale normativa è stata impugnata dalla Regione Veneto88 per asseriti contrasti con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La Regione ricorrente contesta il ruolo assegnato all’Agenzia del demanio, Organo finanziario dello Stato, nelle decisioni inerenti i beni.

76 La Suprema Corte, con sentenza n. 284 del 12 dicembre 2012, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto, si legge tra le motivazioni, “Il ruolo attribuito alla Agenzia del demanio appare in linea con l'articolata gamma di interventi che alla stessa sono stati via via riservati per conseguire un obiettivo di razionalizzazione e valorizzazione della gestione del patrimonio immobiliare e con gli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica e di riduzione delle spese di cui agli obblighi interni e comunitari…”.

Effettivamente, la disposizione introdotta ed impugnata dalla Regione Veneto appare in contrasto con lo spirito del federalismo demaniale laddove assegna all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione di beni di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e assegnati con il provvedimento del federalismo demaniale.

Infine, per nostro interesse, si evidenzia che l’utilizzo dei fondi nel processo di valorizzazione dei beni demaniali attribuiti agli Enti territoriali è contemplata, in questa fase del federalismo demaniale, mediante un chiaro rimando al comma 1089, dell’art. 56 bis del D.L. “fare” n. 69/2013. Pertanto, in attuazione all’art. 33, con il Decreto 05 febbraio 201490, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha avviato le procedure per la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare. Con tale previsione

89 “Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai

sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85”.

77 regolamentare91, il MEF attua una disposizione normativa in favore degli Enti territoriali per la valorizzazione del proprio attuale patrimonio e di quello che sarà acquisito in sede di federalismo demaniale92. In pratica, avvalendosi della Società “InvImIt Sgr S.p.a.”93

il fondo o i fondi nazionali istituiti potranno investire in fondi territoriali anche direttamente per acquisire immobili delle pubbliche amministrazioni. E’ presumibile che accanto agli Enti territoriali ci saranno anche altri potenziali sottoscrittori come la Cassa Depositi e Prestiti ed i maggiori istituti creditizi ed assicurativi.

91 Il buon avvio del sistema del fondo di fondi utilizzato per il social housing ha convinto il governo a

costituire dei fondi nazionali che, come accade per il Fia gestito da Cdpi sgr, siano volano a fondi promossi dagli Enti territoriali, sottoscrivendo quote degli stessi in equity e rendendo in tal modo meno problematica l'attività di fundraising tenuto conto della difficile situazione dei mercati finanziari”. S. Mantella, “Fondi

immobiliari pubblici per i beni statali e locali”, articolo pubblicato il 06 luglio 2011 su ww.ilsole24ore.it. 92 Tra cui il “Piano di alienazione e valorizzazione” di cui all'articolo 58 del D.L. 112/2008.

93 Istituita con Decreto del MEF 19 marzo 2013, in attuazione al comma 1, dell’art. 33 del D.L 98/2011, ed autorizzata dalla Banca d’Italia il 08 ottobre 2013.

78 CAPITOLO VI