incameramenti: la normativa della Regione Toscana ed il conflitto di competenze
8.3.1 L’attività di classificazione delle opere: la facile/difficile rimozione
A seguito di esposto prodotto nel 2007 dal concessionario di uno stabilimento balneare, la Procura della Repubblica di Lucca ha delegato la Capitaneria di Porto di Viareggio all’esecuzione di sopralluoghi ai quali hanno preso parte, in qualità di tecnici nominati dall’Autorità Giudiziaria, diversi funzionari dell’Agenzia del Demanio di Firenze. Tale attività, svolta nell’ambito dell’intero compartimento, e protrattasi negli anni 2008 e 2009, ha interessato 80 concessioni demaniali marittime.
L’attività si è concretizzata in sopralluoghi cui hanno partecipato i tecnici nominati dalla Procura, il personale della Capitaneria di Porto e talvolta la Polizia Municipale e/o tecnici delle Amministrazioni Comunali. A seguito della verifica dello stato dei luoghi, facendo riferimento alla normativa vigente187, i tecnici nominati dalla Procura hanno redatto, per le opere ispezionate, una dettagliata relazione dalla quale emergeva soventemente la classificazione quali di difficile rimozione delle strutture presenti in sito.
Molte delle citate relazioni contrastavano con gli asseveramenti dei professionisti incaricati, configurando, di fatto, le ipotesi di illecito penale di cui agli artt. 481, e 640 C.P.188. Pertanto, sono state redatte a carico dei tecnici di parte, in
187 Art. 29 e 49 del Codice della Navigazione, art. 12 e 13 del Reg. Cod. Nav. Inoltre le circolari n°53 serie II emanata in data 18 Luglio 1962 dall’allora Ministero della Marina Mercantile e le successive circolari n°120 del 24 maggio 2001 e n°22 del 25 marzo 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 188 Falsità in atti e truffa a danno delle Amministrazioni.
139 concorso con i concessionari, numerose comunicazioni di notizie di reato con l’avvio dei consequenziali procedimenti penali.
Pertanto, concluse le fasi inquisitorie, la Procura della Repubblica di Lucca, allo scopo di accertare l’assenza di danni erariali derivanti da una errata classificazione della natura delle opere, ha interessato la Capitaneria di Porto di Viareggio affinché, alla luce della normativa vigente, avviasse tutti gli accertamenti amministrativi necessari di competenza189.
La Capitaneria di Porto di Viareggio, sussistendo anche profili di competenza, ha coordinato una serie di accertamenti avvalendosi, per la valutazione degli aspetti tecnici – così come peraltro esplicitamente individuato dalla Autorità Giudiziaria – dell’Agenzia del Demanio, delle Amministrazioni Comunali, nonché di un funzionario del Provveditorato Opere Pubbliche e Marittime, giusta attribuzioni capo a quell’ufficio ex art. 12 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione. In merito all’attività posta in essere dagli Enti citati, alla luce degli accertamenti di natura tecnica, degli aspetti dominicali ed erariali coinvolti, andranno classificate le opere insistenti sul demanio, realizzate nel tempo dai concessionari. Le risultanze andranno inviate agli Enti coinvolti e competenti per le valutazioni finalizzate all’emanazione degli eventuali provvedimenti amministrativi di carattere erariale e fiscale.
L’instaurata attività di classificazione delle opere, da cui potrebbe discendere l’incameramento delle opere alla scadenza della concessione190 ha destato molto clamore negli operatori del
189 In merito nel gennaio 2011 giunsero circa 40 segnalazione della Procura della Repubblica di Lucca per accertamenti su altrettante strutture realizzate sul pubblico demanio marittimo.
190 l’art. 1, comma 18 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 al fine di chiudere una procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato Italiano per quanto in contrasto con
140 settore, amplificata anche dalle future probabili applicazioni derivanti dalla Direttiva sui Servizi nota come “Bolkestein”191
.
Nell’agosto 2011, perveniva alla Capitaneria di Viareggio un esposto anonimo, nel quale si lamentava una disparità di trattamento per i controlli mirati solo alle strutture individuate dalla Procura della Repubblica di Lucca. Pertanto l’attività veniva estesa a tutte le strutture insistenti sul demanio marittimo del Compartimento di Viareggio.
In data 03 gennaio 2012 le associazioni balneari della Versilia inviavano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Capitaneria di Porto di Viareggio una memoria nella quale, invocando i lavori di una commissione interministeriale del 1975192 che aveva già provveduto a classificare tutti gli stabilimenti balneari versiliesi (ad eccezione di 4 concessioni) di facile rimozione, hanno chiesto la sospensione dell’attività al fine di valutare l’istituzione di una nuova commissione interministeriale.
La problematica in oggetto trae origine dal combinato disposto gli articoli 29 e 49 del Codice della Navigazione e dalle relative circolari interpretative ed applicative susseguitesi nel tempo - tra cui la circolare n. 53, serie II, emanata in data 18
la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 provvedeva ad abrogare la previsione del diritto di insistenza di cui all’art. 37, comma 2, secondo periodo del Codice della Navigazione;sempre l’art. 1, comma 18 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 ha disposto la proroga delle concessioni in essere fino a tutto il 31 dicembre 2015; l’art. 1 comma 18 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito L. 25/2010 è stato nuovamente modificato dall’art. 34-duodecies del D.L 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. 17 dicembre 2012, n. 221 prorogando tutte le concessioni in essere al 31 dicembre 2020.
191 Il 12 dicembre 2006 il Consiglio Europeo, approvava la direttiva dei servizi (c.d. Bolkestein) 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, recepita dall'Italia mediante il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
192 V. “Verbale di riunione tenutasi in data 29 novembre 1975 presso la Capitaneria di Porto di Viareggio per l’esame della Questione riguardante l’utilizzazione di zone arenili che per scopi turistico-balneare”. Il verbale, sottoscritto dal Ministero della Marina Mercantile, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero dei Lavori Pubblici, dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, dall’intendenza di Finanza di Lucca e MAssa, dall’U.T.E. di Lucca e Massa dall’Ufficio Opere Marittime di Genova “classificava tutti gli stabilimenti balneari
della Versilia di facile rimozione ad eccezione del Principe di Piemonte, Cavalluccio Marino, Cristallo e Bussola”. La prima riunione era a verbale del 11 aprile 1975.
141 Luglio 1962 dall’allora Ministero della Marina Mercantile e le successive circolari n. 120 del 24 maggio 2001 e n. 22 del 25 marzo 2009 - ed inerenti i criteri di classificazione delle opere realizzate sul pubblico demanio marittimo, oltre alle disposizioni promananti dall’Organo Finanziario. La vicenda coinvolge interessi erariali, dominicali e fiscali relativamente a tre macroaree: determinazione dei canoni, forma e durata dell’atto concessorio, attivazione della procedura di incameramento alla scadenza del titolo.