La disposizione collega strettamente l’utilizzazione funzionale del bene alle funzioni e competenze istituzionali svolte dagli enti che ad ogni livello fanno richiesta di assegnazione dei beni. Tale vincolo finalistico generale è confermato nella Relazione tecnica deliberata dal Consiglio dei Ministri, che accompagna il provvedimento, anche se non è molto chiaro quale debba essere il rapporto tra l’uno o l’altro aspetto ovvero l’aspetto della connessione tra la natura e le potenziali capacità di valorizzazione del bene, e l’aspetto delle funzioni svolte dell’ente.
55 Cfr. la Relazione allo schema di decreto legislativo, 24 dicembre 2009. V. Nicotra, F. Pizzetti,
Federalismo demaniale: il primo passo nell’attuazione del federalismo fiscale, cit., e M. Antoniol, Il federalismo demaniale. Il principio patrimoniale del federalismo fiscale, Padova, Exeo Edizioni, 2010. V. A.
Police, Il federalismo demaniale: valorizzazione nei territori o dismissioni locali?, in Giornale diritto
amministrativo, 2010, 12, 1233 e R. Gallia, Il federalismo demaniale, in Rivista giuridica Mezz., 2010, 3, 967
ss.; v. F. Scuto, Il “federalismo patrimoniale” come primo “atto” del legislatore delegato nell’attuazione della
32 Sicuramente nasce un rapporto molto stretto tra il bene e l’Ente cui il bene è trasferito, e che, ai sensi dell’art. 2, comma 556
, lettera c), giustifica anche il trasferimento in capo ai fondi.
Peraltro, sempre in ordine all’obbligo di valorizzazione funzionale e al significato da attribuire a questa espressione, va richiamato quanto disposto dall’art. 2, al comma 4, “L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della rappresentata ed é tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata.”57
Semplicemente la disposizione testé richiamata, specifica che l’ente territoriale, a seguito dell’attribuzione del bene, deve favorirne la massima valorizzazione a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale.
Tale innovativo concetto di “vantaggio diretto o indiretto” va legato al principio di valorizzazione del bene e, letto in combinato disposto all’art.1, comma 2, ciò vuol dire che deve essere funzionale all’utilizzazione del bene.
Il vantaggio indiretto del solo vantaggio economico mal si concilia con la valorizzazione funzionale del bene, a meno che le risorse ricavate siano destinate ad aumentare la valorizzazione del bene a diretto vantaggio della comunità territoriale anche
56 Il vincolo di cui all'art. 2, comma 5, lett. c ), peraltro, giustifica anche il trasferimento in capo ai fondi comuni di investimento, quando questo si ricolleghi alla necessità di assicurare una capacità finanziaria strumentale a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene. Sul punto, F. Scuto , Il “federalismo patrimoniale” come primo atto del legislatore delegato nell'attuazione della legge 42/2009 , in Astrid Rassegna , 2010, 24.
57 Prosegue l’articolo: “ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di
valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti”.
33 attraverso il miglioramento del benessere, un aumento della qualità della vita o un miglioramento dei servizi offerti.
Il combinato disposto dell’art. 1, comma 2, dell’art. 2, comma 4 e della lettera c) del comma 5 dell’art. 2, sembra escludere che la valorizzazione possa ridursi in una semplice “monetarizzazione” del bene, ovvero la norma vuole evitare che il federalismo demaniale si trasformi in una privatizzazione del patrimonio dello Stato mediante dismissioni sistematiche da parte degli enti assegnatari. Tuttavia l’utilizzo del termine “dispone” all’art. 2, comma 4, sembra prevedere tale evenienza58.
Inoltre, a complicare il quadro su delineato interviene la previsione della successiva lettera b), del comma 5, dell’art. 2: “semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione”. Tale norma prevede che i beni trasferiti possono essere inseriti dalle Regioni e dagli Enti territoriali anche in “processi di alienazione e dismissione”, prevedendo la possibilità, per rendere coerente la disposizione con gli altri principi della norma, di poter modificare gli strumenti urbanistici al fine di rendere possibile la valorizzazione del bene.
Un secondo aspetto particolarmente importante dell’articolo 1 è che i beni possono essere trasferiti solo su richiesta degli Enti territoriali. Questa previsione è importantissima, perché evita che il federalismo demaniale possa concludersi mediante assegnazione di beni ad enti che non siano in grado di valorizzarli,
58 Suo punto v. anche Cfr. L. Antonini, Il primo decreto di attuazione della legge n. 42/09: il federalismo
demaniale, in federalismi, n. 25/2009; v. A. Police, Il federalismo demaniale: valorizzazione nei territori o dismissioni locali?, in Giornale diritto amministrativo, 2010, 12, 1233 e R. Gallia, Il federalismo demaniale, in Rivista giuridica Mezz., 2010, 3, 967 ss.;. F. Scuto, Il “federalismo patrimoniale” come primo “atto” del legislatore delegato nell’attuazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale in Astrid Rassegna, n.3,
34 né gestirli, né tutelarli. E’ evidente che vi sia un legame diretto tra l’obbligo per gli enti di provvedere alla valorizzazione del bene, e l’effettivo trasferimento del bene.
L’aver vincolato l’attribuzione del bene alla richiesta da parte dell’ente costituisce una delle modifiche più rilevanti apportate rispetto alla prima versione del provvedimento. Infatti, era previsto che solo i beni immobili e le aree erano assoggettati ad un procedimento di accettazione, mentre tutte le altre tipologie di beni erano di fatto assegnate per volontà dello Stato59.
La soluzione trovata in sede di concertazione sembra soddisfare tutte le parti: da un lato si limita l’assegnazione del bene per atto unilaterale e dall’altro si evitano frazionamenti causati dalla mancata accettazione di beni non graditi. A tal proposito assume rilevanza la previsione dell’art. 3, comma 1, che prescrive che “i beni del demanio idrico ed i beni del demanio marittimo possono essere individuati singolarmente o per gruppi”.