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Le attività di cantiere possono determinare inquinamento del suolo o, per infiltrazione, del sottosuolo o delle acque sotterranee. Nel cantiere si effettuano infatti lavorazioni che acciden- talmente causerebbero effetti negativi sull’ambiente: sversamento di sostanze pericolose sul suolo, rottura di materiali inquinanti durante il trasporto o lo stoccaggio in cantiere, deposito di residui tossici.

Rispetto al quadro normativo, l’inquinamento dei siti ritrova importanti adempimenti nella prima legge sull’ambiente, il D.lgs. del 5 febbraio 1997 n°22 o Decreto Ronchi, nell’art.17 ri-

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guardante la bonifica dei siti contaminati. Tale legge ha trovato attuazione nel 1999 con il D.M. 471/99.

Il D.lgs 22/97 risulta essere abrogato dal D.lgs 152/2006 Norme in materia ambientale, ma rimane in vigore il decreto ministeriale 471/99 in quanto non ancora superato dalle disposi- zioni attuali.

La normativa sull’inquinamento dei siti è molto severa per gli interventi di bonifica richiesti e per il controllo delle attività connesse ad eventuali danni ambientali del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

DEFINIZIONI

Sito (art.240 D.lgs. 152/2006)

L’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

Sito inquinato (art.2 D.M. 471/99)

Sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche dei suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito. E’ inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti.

Bonifica (art.2 D.M. 471/99)

L’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello, uguale o inferiore ai valori di con- centrazione limite accettabili stabiliti.

Ripristino e ripristino ambientale (art. 240 D.lgs. 152/2006)

Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urba- nistici.

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PRINCIPALI NORMATIVE IN MATERIA DI BONIFICA DI SITI INQUIANTI Normative nazionali

- D.lgs. 22/97 – Attuazione delle Dir. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Decreto Ronchi), art.17 Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti. Tale decreto è abrogato dal D.lgs. 152/2006. - D.M. 471/99 – Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

- D.lgs 152/2006 Norme in materia ambientale – Parte quarta, Titolo V: bonifica di siti con- taminati.

GENERALITÀ

Principi e campo di applicazione (art. 239 D.lgs. 152/2006)

Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contamina- ti e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessa- rie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

Il responsabile dell’inquinamento è perciò tenuto, per legge, a procedere alla comunicazione dei danni prodotti alle autorità competenti e ad effettuare a proprie spese ogni intervento di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate.

VALORI LIMITE (allegato 1 del D.M. 471/99)

Il decreto nell’allegato 1 fissa in diverse tabelle i valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti (verde pubblico, verde privato, residenziale, industriale, commerciale) e i criteri di accettabilità per le acque superficiali. I suddetti valori si applicano per tutta la profondità che si ritiene necessario campionare ed analizzare per definire l’estensione dell’inquinamento e per progettare interventi di bonifica che garantiscano l’eliminazione dell’inquinamento delle matrici ambientali.

INTERVENTI

Tipologie (art. 2 D.M. 471/99)

Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano co- stituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur appli-

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cando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili. In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e di controllo.

Messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inqui- nanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli in- terventi di messa in sicurezza permanente.

Bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze in- quinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sotto- suolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai va- lori di concentrazione limite accettabili stabiliti.

Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che con- sentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso con- forme agli strumenti urbanistici, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici am- bientali.

Progetto degli interventi (art. 10 D.M. 471/99)

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente sono ef- fettuati sulla base di apposita progettazione, che si articola nei seguenti tre livelli di approfon- dimenti tecnici progressivi: piano della caratterizzazione, progetto preliminare e progetto de- finitivo.

- Piano della caratterizzazione: consiste nella raccolta e sistematizzazione dei dati (mappatura impianti, fognature, descrizione dell’ambiente e dei processi produttivi); caratterizzazione del sito e formulazione del Modello Concettuale (misura della concentrazione, flussi contaminan- ti, modelli di trasporto e dosi di esposizione), Piano di investigazione iniziale (strategia di campionamento, localizzazione dei punti prelievo, formazione del campione, analisi di labora- torio).

- Progetto preliminare: consiste nell’analisi dei livelli di inquinamento, eventuale investiga- zione di dettaglio, analisi comparativa delle possibili tecnologie adottabili.

- Progetto definitivo: descrizione di dettaglio della tecnologia scelta e degli interventi propo- sti, interventi da realizzare per l’attuazione delle prescrizioni e delle limitazione all’uso del suolo, piani dei controlli e monitoraggio.

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AUTORIZZAZIONI E ADEMPIMENTI (art. 242 D.lgs. 152/2006)

- Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il respon- sabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di preven- zione e ne dà immediata comunicazione.

- Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, al co- mune ed alla provincia competenti entro quarantotto ore dalla comunicazione.

- Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento dei limiti anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle pro- vince competenti con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza dei servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative e si avvia- no tutte le procedure di analisi del rischio e di monitoraggio delle concentrazioni.

- Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, il sog- getto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione del docu- mento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicu- rezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripri- stino ambientale.

- La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamen- te competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione de- gli interventi compresi nel piano e nel progetto.

CONTROLLI (art. 248 D.lgs. 152/2006)

La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d’uso e delle prescrizioni è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) competenti ai fini dell’effettuazione dei controlli sulla conformità de- gli interventi ai progetti approvati. Gli stessi organismi di controllo accertano la conformità al progetto approvato degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, mediante apposita certificazione e relazione tecnica.

82 SANZIONI (art. 257 D.lgs. 152/2006)

Chiunque cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle ac- que sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità compe- tente.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemila- duecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.