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Il quadro normativo nazionale in materia di emissioni atmosferiche è molto complesso. La normativa principale è il D.P.R. 203/88 relativa all’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali di produzione di beni e servizi, comprese le imprese artigiane per la prote- zione della salute e dell’ambiente. Tale decreto risulta ad oggi abrogato dal più recente D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale.

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Le attività svolte in un cantiere, per la maggior parte dei casi, non prevedono impianti fissi che generano emissioni inquinanti. L’applicazione della normativa è però necessaria nel caso si utilizzino centrali di produzione del calcestruzzo all’interno dell’area di cantiere.

L’altra questione ambientale è caratterizzata dalle polveri, intese come particelle solide di- sperse in aria organiche o inorganiche, anche tossiche, prodotte da differenti attività di cantie- re (movimentazione terre e sabbie, produzione di calcestruzzo, trasporti interni, carico e scari- co materiali, lavorazioni edili generiche). Molto spesso si tratta di polveri generate da attività meccaniche di demolizione, scavo, costruzione, taglio dei materiali e composte da elementi lapidei, da gesso e calce o frammenti di laterizi o piastrelle. La maggior parte delle polveri di

cantiere sono composte da silicati e silice. La normativa italiana54 e comunitaria non prevede

un valore limite di riferimento per l´esposizione a silice libera cristallina. La comunità scienti- fica internazionale è concorde nel riconosce la SLC come sostanza pericolosa per la salute dell’uomo e potenziale cancerogeno.

DEFINIZIONI (art.268 D.lgs. 152/2006) Inquinamento atmosferico

Ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente.

Emissione

Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inqui-

namento atmosferico e qualsiasi scarico di COV55 nell’ambiente.

Stabilimento

Il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sotto- posto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mo- bili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività.

54 fonte ARPA Emilia Romagna: http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/amianto/generale_1367.asp

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PRINCIPALI NORMATIVE IN MATERIA DI EMISSIONI ATMOSFERICHE Normative nazionali

- D.P.R. 203/88 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 con- cernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

- D.lgs 152/2006 Norme in materia ambientale – Parte quinta: norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

GENERALITÀ

Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione agli enti competenti in cui si stabilizzano i valori limite da rispettare, le prescrizioni, i metodi di controllo degli impianti.

VALORI DI EMISSIONE (art. 271 D.lgs. 152/2006)

I valori limite minimi e massimi di emissione sono descritti negli allegati alla parte quinta del decreto; vengono raggruppati in categorie sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e del livello di tossicità:

- sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene; - sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate;

- sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere; - sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore; - composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri;

- polveri totali.

Si definiscono tali limiti per ogni genere di impianto di produzione.

Le autorità regionali e/o locali attraverso le normative sulla qualità dell’aria possono tuttavia imporre limiti ulteriori rispetto al decreto di cui sopra.

AUTORIZZAZIONI E ADEMPIMENTI (art. 269 D.lgs. 152/2006)

Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente (Regione o Provincia) una domanda di auto- rizzazione, accompagnata:

- dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adot- tate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di eserci- zio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione

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degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristi- che merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo;

- da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

L’autorizzazione ha la durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

CONTROLLI

Durante il periodo autorizzato di regime dell’impianto, l’autorità competente per il controllo (normalmente l’ARPA) è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ri- tenga necessarie per accertare il rispetto dell’autorizzazione.

SANZIONI (art. 279 D.lgs. 152/2006)

Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è puni- to con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni sta- biliti dall’autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalla normativa o le prescrizioni altri- menti imposte dall’autorità competente è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro.