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Il quadro normativo in materia di acque è molto complesso e in continua evoluzione.

La principale normativa sugli scarichi idrici e sulle acque è il D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall´inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fon- ti agricole”.

Oggi tale normativa risulta essere abrogata e superata dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 Norme in materia ambientale, un complesso codice normativo che sostituisce le princi- pali norme del settore ambientale. In esso si recepisce la Direttiva Quadro europea in materia di acque (Dir 2000/60/CE).

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Rispetto alle attività cantieristiche è evidente che la normativa da seguire è quella relativa agli scarichi, ovvero la immissione diretta in condotte di acque reflue liquide, semiliquide convo- gliabili in superficie, nel sottosuolo e in rete fognaria.

Le acque di scarico di un cantiere edile sono quelle derivanti dall’uso di servizi igienici e del- la mensa (se prevista) da parte delle maestranze. Lo smaltimento avviene con modalità diffe- renti in funzione dell’ubicazione del cantiere, delle caratteristiche geofisiche del terreno, della durata dei lavori, del numero di operai.

Generalmente è possibile l’allacciamento alla rete fognaria comunale per tutta la durata dei lavori del cantiere o si provvede a soluzioni alternative come l’uso di bagni chimici che rac- colgono il refluo in una fossa settica, periodicamente svuotata da aziende specializzate.

DEFINIZIONI (art. 74 D.lgs. 152/2006) Acque reflue domestiche

Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalen- temente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali

Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività com- merciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteori- che di dilavamento.

Acque sotterranee

Tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana di sostanze o di calore nell’acqua che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente.

Scarico

Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

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PRINCIPALI NORMATIVE IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI Normative nazionali

- D.lgs. 152/99 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonte agricole.

- D.lgs 152/2006 Norme in materia ambientale – Parte terza: norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

GENERALITÀ

Finalità (art. 73 D.lgs. 152/2006)

Le disposizioni definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

- prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destina- te a particolari usi;

- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità di quelle potabili; - mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di so- stenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

- mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Il raggiungimento degli obiettivi si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idri- ci;

- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun distretto idro- grafico ed un adeguato sistema di controlli e sanzioni;

- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori li- mite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

- l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;

- l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

- l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo del- le risorse idriche;

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- l’adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi;

- l’adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque super- ficiali.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

S’intende il limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misura- ta in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione si applicano di norma nel punto di fuo- riuscita delle emissioni dall’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di pro- tezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.

Il D.lgs. 152/2006, nella Parte III Allegato 5, fissa i valori limite di emissione per le varie so- stanze per ogni tipologia di scarico idrico.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (art.101 comma 5 D.lgs. 152 /2006).

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (D.lgs. 152/2006)

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione.

Scarichi sul suolo

E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (con alcune eccezioni).

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Scarichi in acque superficiali (corpi idrici, fiumi, mare)

Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i valori limite di emissione.

Gli acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento ap- propriato.

Scarichi in rete fognaria

Scarichi industriali: ferma restando l’inderogabilità dei valori limite di emissione, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall’Autorità d’ambito competente in

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base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.

Scarichi di acque reflue domestiche: sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito competente.

Rifiuti: non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

AUTORIZZAZIONI E ADEMPIMENTI (D.lgs. 152/2006)

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico.

Scarichi di acque reflue domestiche

Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni. Gli scari- chi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei rego- lamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito. L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della sca- denza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nel caso di insediamenti abitativi nuovi o di insedia- menti soggetti a modifiche dello schema fognario, l’autorizzazione all’allacciamento in fogna- tura è compresa nelle concessioni edilizie/DIA.

Le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi neces- sari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente. L’autorità competente determina, preliminarmente all’istruttoria e in via provvisoria, la som- ma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

La medesima Autorità, completata l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Scarichi di acque reflue industriali

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume an- nuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misu- razione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature im-

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piegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione uti- lizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

CONTROLLI (art.128-132 D.lgs. 152/2006)

L’autorità competente (ARPA) effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. Essa è autoriz- zata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o rego- lamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

SANZIONI (art.133-140 D.lgs. 152/2006)

Le sanzioni possono essere, a seconda della gravità, di tipo amministrativo o penale.

Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico, superi i valori limite di emissione fissati nelle ta- belle del D.lgs. 152/2006 oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni, o quelli fissati dalla autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentami- la euro.

Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, ser- vite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila a sessantamila euro.

Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto in- caricato del controllo, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni.