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Brevi annotazioni sul sistema statunitense dei licenziamenti individuali

Come rilevato dalla dottrina statunitense, «la relazione contrattuale at-will è la risultanza di

un [originario] intervento legislativo, dell’interpretazione giudiziale e dei contemporanei usi nei

luoghi di lavoro»

434

.

La centralità del contratto individuale di lavoro risulta pressocchè dogmatica in un

ordinamento in cui la legislazione sembra concentrarsi più che altro su questioni di

public law, che generalmente incidono solo in via indiretta sui rapporti interprivati.

Non per caso, dunque, si ravvisa uno scarso interesse per la materia sindacale - se

non per l’intero ambito giuslavoristico, almeno come lo intendiamo in Europa

435

- e

si comprende quindi una così limitata diffusione dello strumento “tipico” (agli occhi

di un osservatore europeo) della contrattazione collettiva.

Riprendendo le parole di Summers, «il contratto individuale di lavoro costituisce una

prospettiva privilegiata per analizzare i diritti ed i doveri della relazione contrattuale, sia quando il

rapporto di lavoro è disciplinato dalla contrattazione collettiva sia quando è definito [solo] dalla

contrattazione individuale» tenendo conto che «quando i lavoratori non sono protetti da un

contratto collettivo, ma devono contrattare individualmente, essi sono spesso alla mercè del datore di

lavoro»

436

.

In tale quadro, «l’inattività sia [di alcune] delle Corti che del legislatore rispetto al tema

dell’employment at-will altro non è che l’esito di una scelta sovrana e consapevole di non

434 K.W. STONE, Revisiting the At-Will Employment Doctrine…, 101 (2007).

435 Come rilevato dalla dottrina americana, «gli studiosi del rapporto di lavoro hanno tradizionalmente concentrato la loro

attenzione sugli sviluppi della disciplina relativa al settore sindacalizzato dell’economia: disciplina che gli avvocati americani comunemente indicano con il termine ‘diritto del lavoro’. Negli ultimi decenni, tuttavia, […] l’importanza relativa del ‘diritto del lavoro’ si è ridotta e sia i giudici sia i legislatori hanno creato una serie innumerevole di nuove regole riguaranti i luoghi di lavoro nei quali il sindacato non è presente» [così J.H. VERKERKE, Un approccio di Law and Economics …, 293 (1998)].

Sembra dunque superata l’impostazione statunitense “classica” incentrata sul ruolo del sindacato, secondo cui «labor law … [is] the legal relationship between employers and unions and between unions and members» [così J.R. GRODIN, The Story of Pugh v. See’s Candies, Inc. …, 9 (2007)].

intervenire»

437

, tenendo comunque a mente che per parte (pur minoritaria) della

dottrina «il contratto at-will rappresenta in gran parte dei contesti una soluzione efficiente nelle

relazioni di lavoro»

438

.

Anche l’approccio di law and economics - di cui si è detto nel cap. I - seguìto da parte

della dottrina statunitense

439

per supportare le singole prospettive de iure condendo

440

non è sembrato dirimente. Più nello specifico, nonostante «il libero mercato non può

condurre [ex se] ad un livello efficiente di protezione contro i licenziamenti illegittimi se i lavoratori

sono eterogenei»

441

, nè la spiegazione Paretiana, nè l’allocazione dei property rights

teorizzata da Calabresi

442

- pur con argomenti di indubbio spessore giuridico - sono

riuscite a convincere le lobbies di riferimento, vero ago della bilancia, ad accettare

l’ipotesi di una legislazione sui licenziamenti individuali.

Nemmeno la situazione di incertezza in cui si trova il datore di lavoro, che - a

seconda dello Stato territorialmente competente - rischia la astratta sussimibilità del

licenziamento irrogato nella spire della disciplina antidiscriminatoria o di una delle

tre eccezioni all’Eaw rule, ha avuto quella spinta propulsiva auspicata dalla dottrina,

posto che la casistica, pur “drammatica” nell’ottica datoriale, è sempre stata

numericamente limitata e, dunque, poco incidente nel bilanciamento tra costi

(ovverosia, la perdita della possibilità di licenziare at-will) e benefici (non rischiare più

di ricadere nelle spire succitate) di una disciplina legislativa.

Ma quindi non è vero che una semplificazione legislativa non avrebbe una sua utilità

a prescindere?

437 C.J. PECK, Unjust Discharges From Employment …, 24 (1979). 438 R.A. EPSTEIN, In Defense of Contract at Will…, 951 (1984).

439 Ci si riferisce alle già citate teorizzazioni di M. BERGER (1997), J.L. HARRISON, (1984), A.B. KRUEGER (1991), J.H. VERKERKE (1995), in accordo con chi ha ritenuto che «nessun duello mortale, dunque,

tra diritto ed economia, ma, al contrario, un contributo essenziale che dall’economia può venire (sia nel momento della creazione della norma, sia in quello della sua interpretazione) al rafforzamento del diritto, cioè dalla sua capacità di produrre effettivamente un essere economico corrispondente al dover essere della norma» [così P. ICHINO, Il dialogo tra economia e diritto …, 198

(2001), in ideale risposta alla marcata contrapposizione tra diritto e relazioni economiche proposta da P. LOI,

L’analisi economica del diritto e il diritto del lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 547 e ss.].

440 Nel tema in esame le proposte dottrinali sembrano - beninteso, per necessità - invertire la successione logica del ragionamento comune: in un sistema di common law ed in una peculiare situazione di vacatio legis occorre partire dagli sviluppi de iure condito per poi formulare - in un secondo momento - eventuali proposte de

iure condendo.

441 D.I. LEVINE, Just-Cause Employment Policies …, 294 (1991). 442 G. CALABRESI, A.D. MELAMED, Property rules…, 1089 (1972).

Come rilevato in dottrina, «sarebbe fuorviante parlare di una tendenza, più o meno marcata,

verso la deregulation. Certamente, nella storia degli Stati Uniti è per lungo tempo prevalso un

approccio flessibile e, per molti aspetti, completamente privo di regole di matrice statuale» ma «le

più recenti linee di tendenza evolutive potrebbero addirittura essere interpretate, non senza

fondamento, alla stregua di una chiara tendenza verso una maggiore giuridificazione dei rapporti di

lavoro»

443

. A maggior ragione, la sistematizzazione legislativa potrebbe «far sembrare

semplice e coerente questo quadro complesso realizzato dei giudici, poiché la legislazione sarà

certamente una combinazione di regolamentazioni federali statali ed anche locali. Ogni legge non

avrà solo il suo corpo di norme sostanziali, ma anche propri mezzi di tutela e proprie procedure

amministrative. [Diversamente, …] la legge sul lavoro cambierà incessantemente, trasformandosi

da un bosco a giungla impenetrabile»

444

.

Trascorsi oltre 20 anni dalla considerazione appena riportata, si può dire che se fino

ad oggi non vi è stata la tanto caldeggiata riforma dell’EaW rule è allora verosimile

che la “giungla” non sia la stessa descritta in un racconto Salgariano ed, in fin dei

conti, non sia - anche per gli imprenditori - così difficile da attraversare.