• Non ci sono risultati.

Il coordinamento tra procedure d’insolvenza basato sulla

6. Brevi considerazioni conclusive.

La disciplina del coordinamento tra procedure d’insolvenza introdotta dal regolamento n. 2015/848 della quale si è cercato di tracciare un breve quadro riassuntivo si presenta alquanto artico- lata e rappresenta un significativo avanzamento, nel senso auspi- cato anche dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza, rispetto alla disciplina alquanto embrionale contenuta in proposi- to nel regolamento n. 1346/2000. Al tempo stesso, da un quadro d’insieme delle nuove disposizioni inserite in proposito nel rego- lamento di rifusione si desume l’impressione, confermata dalla lettura dei corrispondenti considerando del preambolo (v. in par-

ticolare i considerando nn. 40-41) che la previsione, desunta dal- la schema del precedente regolamento, della coesistenza della procedura principale d’insolvenza con una o più procedure se- condarie, se da una parte è vista come un mezzo per realizzare una più efficace protezione degli interessi dei creditori localizza- ti in Stati membri diversi da quello nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore, nonché come uno strumen- to per gestire più efficacemente una massa fallimentare comples- sa che comporti beni situati in Stati membri diversi, dall’altra parte è vista come fonte di un potenziale ostacolo ad una gestione unitaria e coerente dell’insolvenza del debitore. Particolarmente, dall’introduzione dell’istituto dell’impegno di cui all’art. 36 del regolamento di rifusione, così come del diritto di impugnare la decisione di apertura di una procedura seconda- ria ove essa non rispetti i criteri di cui all’art. 38 del regolamen- to, si desume l’impressione che l’apertura di una o più procedure secondarie d’insolvenza sia vista, nell’economia del regolamento di rifusione, quasi alla stregua di un’extrema ratio, alla quale ri- correre a titolo residuale nei casi in cui non sia possibile soddi- sfare le medesime esigenze che ne giustificherebbero l’apertura all’interno della stessa procedura principale. In questo senso, l’obiettivo del coordinamento tra procedure d’insolvenza, pro- priamente inteso, appare in qualche modo residuale rispetto a un obiettivo primario, che nell’ottica delle nuove disposizioni alle quali si è fatto riferimento appare costituito dalla concentrazione delle diverse operazioni nell’ambito della stessa procedura prin- cipale di insolvenza.

La prevalenza della procedura principale d’insolvenza appare assicurata anche dalla regola sul coordinamento con le azioni de- rivanti direttamente dalla procedura d’insolvenza e che in essa si inseriscono strettamente, di cui all’art. 6, posto che, per quanto si è osservato, ove tali azioni riguardino la sfera giuridica e patri- moniale del debitore nel suo insieme esse saranno necessaria- mente attratte alla competenza giurisdizionale del giudice della procedura principale.

La disciplina del coordinamento tra procedimenti introdotta dal regolamento di rifusione incontra pur sempre, oltre al limite, al quale si è appena accennato, di non disciplinare – se non nella limitata ipotesi di cui all’art. 6, par. 2, relativa alle azioni in ma- teria civile e commerciale connesse a quelle derivanti diretta- mente dalla procedura d’insolvenza – i rapporti tra la procedura d’insolvenza e altri procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti

innanzi ai giudici dei paesi membri, l’ulteriore limite di non di- sciplinare affatto i rapporti con procedimenti, d’insolvenza o di altra natura, pendenti innanzi a giudici di paesi terzi.

Deve infatti essere notato, innanzitutto, che, laddove il rego- lamento “Bruxelles I-bis” relativamente alla materia civile e commerciale contiene – benché in misura senz’altro meno signi- ficativa rispetto a quanto era stato prospettato nella relativa pro- posta della Commissione e a quanto avviene in altri strumenti come il regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimen- tari e il regolamento n. 650/2012 in materia di successioni – al- cuni criteri di giurisdizione applicabili potenzialmente erga

omnes, e cioè anche nei confronti di convenuti non domiciliati in

uno Stato membro, i criteri di competenza giurisdizionale recati dal regolamento n. 2015/848 – non diversamente dal precedente regolamento n. 1346/2000 – si applicano unicamente quando il centro degli interessi principali del debitore è situato in uno Stato membro (si deve intendere, ad esclusione della Danimarca, la quale, in virtù del regime di opting out del quale beneficia relati- vamente all’adozione di atti nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non è vincolata dal regolamento). Per di più, per quanto più specificamente attiene al piano del coordi- namento tra procedimenti paralleli, a differenza del regolamento n. 1215/2012, il quale contiene un’espressa disciplina in punto di litispendenza e connessione rispetto a procedimenti pendenti innanzi a giudici di paesi terzi, il regolamento n. 2015/848 appa- re anche sotto questo profilo ancora interamente confinato in una prospettiva inter partes. Ciò costituisce un’innegabile criticità del regolamento, posto che nella realtà economica attuale può essere ben frequente l’ipotesi di un debitore il cui centro degli in- teressi principali sia bensì situato in uno Stato membro, ma che possegga dipendenze o beni in uno o più paesi terzi. L’assenza di ogni disposizione atta a promuovere, sul modello di quanto op- portunamente avviene nel regolamento “Bruxelles I-bis”, un coordinamento con eventuali procedimenti pendenti innanzi a giudici di paesi terzi costituisce una lacuna del nuovo regola- mento ed un limite dell’opera di modernizzazione della discipli- na contenuta nel regolamento precedente che esso ha teso a rea- lizzare.

Summary:

This post discusses the amendments introduced by Regulation (EU) No. 2015/848 on insolvency proceedings (recast) as con-

cerns the coordination among insolvency proceedings. The re- cast Regulation on the one hand maintains the general frame- work of the pre-existing Regulation (EC) No. 1346/2000, based on the co-existence of the main insolvency proceedings and sec- ondary insolvency proceeedings. On the other hand, the recast Regulation introduces a series of amendments, inspired to the objective of securing the prevalence of the main insolvency pro- ceeedings. These amendments tend to favour the concentration within the main insolvency proceedings of the whole of the oper- ations inherent in the disposal of the insolvency of the debtor, so as to reduce as far as possible the need for secondary insolvency proceedings to be opened in another Member State. This aim is concretely pursued by granting extensive powers to the adminis- trator of the main insolvency proceedings, among which the power of undertaking to apply, as concerns the protection of creditors’ rights in respect of assets located in a Member State where secondary insolvency proceedings could have been opened, the same law as would have applied in case such pro- ceedings were opened (s.c. “synthetic” or “virtual” secondary insolvency proceedings). The recast Regulation contains also express provisions dealing with jurisdiction on actions directly deriving from insolvency proceedings and closely linked with them, favouring their joinder, either before the courts of the Member State competent for the insolvency proceedings as such, or before the courts competent for other actions in civil and commercial matters to which they may be related. The new Reg- ulation refrains instead from regulating the relationships be- tween the insolvency proceedings and pending lawsuits or arbi- tral proceedings concerning assets of the debtor, which are left for domestic law to regulate, thereby exposing the uniformity in the application of the Regulation to the risk inherent in the dif- ferences among Member States’ laws on the subject. Further- more, reflecting a traditional, strictly inter partes approach, the new Regulation, unlike the Brussels I recast Regulation, falls short of addressing the problems of coordination which might arise with proceedings pending before third country courts.

2

Lotta al terrorismo e