• Non ci sono risultati.

Cambiamento del nome per i transessuali

Nel documento IL DIVORZIO IMPOSTO (pagine 78-82)

2 IL DIVORZIO IMPOSTO

2.3 Il transessualismo

2.3.1 Cambiamento del nome per i transessuali

Un aspetto rilevante della disciplina sui transessuali riguarda il

31 Trib.Roma sez.1, 11/3/2011 n.45232, tratta da Mutamento di sesso di uno dei

coniugi e «divorzio imposto»: diritto all’identità di genere vs paradigma della etrosessualità del matrimonio, Cambiamento di sesso e divorzio

32 Trib.Pisa, 15/01/2008, L. Bozzi, Mutamento di sesso di uno dei coniugi e

«divorzio imposto»: diritto all’identità di genere vs paradigma della eterosessualità del matrimonio, Cambiamento di sesso e divorzio

cambiamento del nome per i transex, poiché all’attribuzione del nuovo sesso deve necessariamente conseguire anche l’assegnazione di un nuovo nome, corrispondente al sesso, al fine di evitare una discrepanza tra sesso e nome 33. Difatti l’art.35 d.P.R. del 2000

dispone che il nome imposto deve corrispondere al sesso; quindi la rettificazione di nome è consequenziale alla rettificazione dell’attribuzione di sesso.

Ma, secondo un orientamento emerso in seno alla Corte Costituzionale, si mette in luce come con la L.164/1982 il legislatore italiano abbia accolto un nuovo e diverso concetto di identità sessuale, che dà rilievo non solo agli organi genitali esterni ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale 34. Quindi appare a me

utile porsi una domanda: “allo stato attuale è possibile una rettifica del nome (intendendo un nome appartenente ad un sesso diverso dal proprio) senza intervento chirurgico”? Innanzitutto si parla in questo caso di un’istanza di modificazione del proprio nome, che è cosa ben diversa della procedura giurisdizionale diretta alla rettificazione di un atto dello stato civile, poiché mentre il presupposto di tale procedura è un errore in cui è incorso nella sua compilazione l’ufficiale di stato civile, invece tale istanza si può proporre ogni qualvolta si vuole per i più svariati motivi. Oggi la competenza a provvedere su tale istanza è propria del Ministero dell’Interno che opera territorialmente attraverso l’organo prefettizio. Cosicché a prima vista sembrerebbe

33 F. Cionti, Segni distintivi della persona e segni distintivi della personalità, Giuffré Milano 1994, pag. 65 ss.

possibile poter cambiare per il transessuale il proprio nome con tale istanza, alla luce dell’art. 89 d.P.R. 396/2000 secondo cui “salvo

quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce”. Ma non pare possibile attribuire al Ministero dell’Interno

la competenza diretta di valutare i casi di cambiamento di nome per mancata concordanza psicosessuale all’identità della persona richiedente, perché si rischierebbe di far rigettare ogni istanza in cui le motivazioni siano fondate su circostanze da accertare ulteriormente: occorre ed è quindi auspicabile un intervento del legislatore.

Di conseguenza attualmente non è possibile mutare il proprio nome con un nome del sesso opposto senza prima una rettificazione di sesso; a meno che non ricorrano due esigenze fondamentali:

• che il proprio sesso biologico non sia adeguato alle proprie caratteristiche psicosessuali;

• che non sia possibile procedere ad un adeguamento dei propri caratteri sessuali perché tale intervento sarebbe estremamente rischioso per la vita della persona.

Comunque in merito alla possibilità della rettifica del nome senza mutamento di sesso per i transessuali vanno ricordate due sentenze con soluzioni contrapposte:

decisione sulle necessità di una preventiva rettificazione di sesso per ottenere poi il cambiamento del nome, perché in caso contrario (dice la Corte) “il legislatore (L.164/1982) avrebbe avvertito l’esigenza di una maggiore e puntuale specificazione”; secondo tale Corte non può avere rilievo né un presunto contrasto con la tutela della salute della persona (in quanto l’intervento chirurgico è visto come liberatorio per il paziente, costretto a vivere nell’angoscia derivante dal contrasto tra condizione anatomica e quella psichica), né lo stato soggettivo del singolo (in quanto la norma non gli preclude di vivere le propria transessualità senza la rettificazione dello stato civile) 35;

2) Tribunale di Rovereto-2/5/2013, che invece ritiene possibile una rettifica del proprio nome per il transessuale anche senza la preventiva modifica del sesso; tale orientamento si fonda su un dato letterale della L.164/1982 (che legittima una rettificazione di sesso anche in assenza di un preventivo intervento chirurgico, in quanto prevede che debba essere autorizzato se necessario) e su un concetto ampio di identità sessuale (che va compreso all’interno dei diritti umani di ultimissima generazione, in una prospettiva sempre più individualistica, dentro i quali si iscrive il diritto alla libera autodeterminazione) 36. Evidente è pertanto in Italia la mancanza,

tranne se ricorrono le due condizioni sopra citate, della possibilità di

35 G.Alpa e P.Zatti, Matrimonio-Rettificazione di attribuzione di sesso-Automatica

cessazione degli effetti civili del matrimonio, La nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, pag. 21 ss.

36 G.Alpa e P.Zatti, Matrimonio-Rettificazione di attribuzione di sesso-Automatica

cessazione degli effetti civili del matrimonio, La nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, pag. 21 ss.

mutare il proprio nome con un nome differente dal proprio sesso senza un intervento invasivo e delicato per la salute come la rettificazione di sesso; certamente ciò pregiudica l’identità sessuale e la salute psichica dei transessuali e la loro libertà costituzionalmente garantita di autodeterminarsi (in questo caso nella scelta del nome).

Guardando l’orizzonte europeo, particolarmente interessante è la soluzione tedesca, che fa riferimento a due diverse tipologie:

• soluzione grande, ossia mutamento del nome e intervento chirurgico;

• soluzione piccola, ossia la possibilità di chiedere il solo cambiamento del nome quando la persona transessuale sente di non appartenere più al sesso indicato nell’atto di nascita.

A questo punto vale la pena chiedersi se sia opportuno anche in Italia prevedere una disciplina del tipo soluzione piccola tedesca, per dare al transessuale una nuova identità anagrafica che migliori la propria percezione di se stesso, per poi decidere eventualmente di effettuare l’intervento chirurgico che è invasivo e irreversibile 37.

Nel documento IL DIVORZIO IMPOSTO (pagine 78-82)