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Le proposte di Legge sulle coppie di fatto

Nel documento IL DIVORZIO IMPOSTO (pagine 166-171)

3 LE UNIONI OMOSESSUALI

3.4 Le proposte di Legge sulle coppie di fatto

E’ certamente utile vedere alcune delle più importanti proposte di legge per il riconoscimento delle coppie di fatto (anche tra persone dello stesso sesso); anche se poi tali proposte sono state lasciate cadere senza mai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento. Si possono riconoscere innanzitutto tre tipi di conviventi:

• coppie eterosessuali che non sono contrarie all’idea del matrimonio; esse convivono perché non ritengono sia giunto il momento giusto per questo grande passo o perché non hanno la condizione economica sufficiente per affrontare il vincolo coniugale;

• coppie eterosessuali contrarie all’idea del matrimonio, perché non vogliono vincoli o reduci da separazioni o divorzi o non sono interessate ad affrontare le maggiori responsabilità proprie del matrimonio;

• coppie omosessuali, alle quali il matrimonio è precluso. E’ evidente che le proposte di legge in questione non nascono per tutelare e disciplinare le coppie di fatto eterosessuali, che ben potrebbero ricorrere al matrimonio, ma per regolamentare le coppie omosessuali alle quali il vincolo coniugale è precluso.

3.4.1 La “p.d.l. Grillini”

fatto si è avuta con l’iniziativa del deputato Grillini insieme ad altri 97.

Tale proposta è stata presentata il 28/4/2006, ed è stata molto significativa in tema di sottoscrizioni di iniziativa parlamentare (es. Grillini, Pollastrini, Violante,…).

Dove, per tale ”p.d.l. Grillini vanno analizzati quattro aspetti: • Finalità: riconoscere la coppia di fatto (anche omosessuale) come formazione sociale, da tutelare in base all’art.2 Cost. e da non discriminare in base all’art.3 Cost.; quindi si vuole garantire il diritto della persona alla sua piena realizzazione nell’ambito della relazione affettiva di coppia;

• Ambito di applicazione: disciplinare i rapporti personali e patrimoniali della vita in comune della coppia, inclusa, vanno ripetuto, anche quella tra due persone dello stesso sesso;

Divieti: l’elenco dei divieti a contrarre un pacs ricalcava quasi per intero (quasi perché non vi era la distinzione di sesso) la disciplina del matrimonio, come per es. i vincoli di parentela; ciò evitava che il patto fosse uno strumento per aggirare problemi insormontabili;

• Costituzione: per il patto non era prevista una costituzione semplice e informale, ma una “forma pesante”; ossia un atto pubblico sottoscritto alla presenza dell’ufficiale di stato civile, preceduto da una richiesta scritta delle parti e seguito dall’iscrizione nei registri dello stato civile; un atto contro il cui rifiuto di iscrizione era ammesso il ricorso al Tribunale.

Comunque tale proposta venne lasciata cadere e non entrò mai nel nostro panorama legislativo.

3.4.2 I “DICO”

Il d.d.l. del Governo sui DICO 98 venne approvato dal Consiglio dei

Ministri l’8/2/2007; tale d.d.l. si aggancia al D.P.R. 223/1989, che definisce (per gli effetti anagrafici) famiglia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi.

Dove, per poter iscrivere un dico, occorreva che le persone fossero soltanto due (anche dello stesso sesso) e con certe caratteristiche (maggiorenni, capaci, uniti da vincoli reciproci di affetto, tra di essi non doveva esserci parentela e non dovevano avere un matrimonio valido in corso). La quale iscrizione poteva avvenire in due modi: a) i conviventi andavano insieme all’ufficio comunale e rendevano contestualmente la dichiarazione di convivere; b) oppure si recava solo un convivente, che aveva poi l’onere di darne comunicazione all’altro con raccomandata con avviso di ricevimento.

Quindi il riconoscimento pubblico dei dico faceva riferimento ad

una convivenza basata sull’affetto, intendendosi per affetto un dato emozionale e soggettivo che in tal caso avrebbe rivestito carattere giuridico.

Inoltre tali dico prevedevano per i soggetti conviventi registrati vari diritti:

• assistenza per malattia o ricovero; • decisioni sulla salute o in caso di morte;

• successione nella locazione, se la convivenza durava da almeno tre anni o se c’erano figli in comune;……

Ma tale d.d.l. sui dico presentava vari difetti:

1) in primis faceva riferimento a presupposti vaghi ed indeterminati (es. stabile convivenza), senza darne una precisa definizione;

2) poi con l’iscrizione attraverso dichiarazione individuale sarebbe potuto essere stato pregiudicato, perché eventualmente non consenziente, l’altro convivente; addirittura sarebbe spettato proprio a lui l’onere della prova, ossia dimostrare che non aveva potuto conoscere la dichiarazione trasmessagli per raccomandata;

3) ancora, manca da chi non avrebbe potuto effettuare la registrazione coloro i quali avevano in corso un’altra convivenza;

4) infine, ometteva di spiegare come si sarebbe potuto sciogliere un dico.

Di conseguenza, tale ddl sui dico non è mai giunto ad approvazione, pregiudicando così (anche ad oggi) la posizione delle coppie omosessuali in Italia.

3.4.3 Il “CUS”

Dopo il mancato esame del Parlamento del ddl sui dico, venne elaborata dal Presidente della Commissione Giustizia del Senato un’ altra proposta di legge sulle unioni civili: il c.u.s. (contratto di unione solidale)99.

Dove, i diritti e doveri nascenti dall’unione potevano essere regolamentati dalle parti nel contratto, ma in ogni caso il rapporto personale prevaleva sempre su quello patrimoniale (es. una delle parti non poteva essere esclusa dal contribuire ai bisogni dell’unione in base alle proprie capacità patrimoniali, di reddito o di lavoro).

Quindi il testo del cus presentava diversi aspetti positivi, quali soprattutto lasciare spazio all’autonomia delle parti nella regolamentazione della scelta personale di organizzare una stabile vita in comune senza accedere al matrimonio, attraverso la scelta del duttile strumento del contratto.

Però, per l’acquisizione di diritti nella sfera pubblicistica e di diritti personali o patrimoniali, il contenuto del cus era molto scarno ed inefficace perché non disponeva direttamente ma rinviava ad una successiva regolamentazione.

Così tale cus presentava vari difetti, tra i quali:

• l’inopponibilità verso i terzi di quanto deciso in tema di diritti; infatti la registrazione del notaio non comportava automatica iscrizione in altri pubblici registri;

• in caso di scioglimento del contratto, in mancanza di accordo delle parti, non si precisava quale giudice doveva essere chiamato a dirimere le controversie relative agli aspetti patrimoniali e a decidere dell’eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti;…..

Ricordando come la fine della legislatura ha fatto sì che il disegno legge sui cus non venne mai approvato dalla Comm.ne giustizia del Senato e non fosse sottoposto al voto dell’aula del Senato. Anche questa proposta è finita nel cassetto dei progetti che rimarranno tali.

Nel documento IL DIVORZIO IMPOSTO (pagine 166-171)