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Capo I Scopo, Definizioni e Ambito di Applicazione e Capo II Disposizioni Generali sulle

Le nuove direttive europee del 2013 e i possibili sviluppi del sistema in Italia

5.2.1 Capo I Scopo, Definizioni e Ambito di Applicazione e Capo II Disposizioni Generali sulle

Condizioni di Accoglienza

Il Capo I della Direttiva non presenta praticamente alcuna differenza con la “vecchia” 2003/9/CE (accoglienza): uniche differenze possono essere riscontrate solo nell’articolo 2, definizioni, ma sono assolutamente trascurabili e influiscono ben poco sul sistema esistente. Discorso a parte merita invece il Capo II: al suo interno sono presenti alcune parti che differenziano le due direttive: ma anche indipendentemente da ciò, data l’importanza della materia trattata, sembra opportuno analizzare i vari articoli in maniera approfondita.

L’articolo 5, informazione, pone un limite tassativo di quindici giorni, dopo la presentazione della domanda, al tempo utile affinché lo Stato membro informi i richiedenti riguardo ai benefici loro spettanti e agli obblighi; allo stesso tempo i vari Stati provvedono ad informare i richiedenti sulle organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale o materiale ai cittadini stranieri (comma 1). Le informazioni devono di norma essere fornite per iscritto in una lingua che il

richiedente comprende, ma possono anche essere fornite oralmente nel caso in cui la situazione lo richieda (comma 2).

L’articolo 6, documentazione, indica tre giorni, dalla presentazione della domanda, come tempo massimo per il rilascio del documento che attesti la condizione di richiedente. Questo documento sarà valido finché la domanda è pendente o in esame (comma 1), ma non obbligatoriamente certificherà l’analisi del richiedente (comma 3). Un’innovazione rispetto alla direttiva 2003/9/CE è l’introduzione del comma 6, in cui il legislatore europeo pone il divieto assoluto di esigere documenti inutili e sproporzionati o di imporre particolari requisiti amministrativi prima di riconoscere i diritti conferiti dalla protezione internazionale.

L’articolo 7, residenza e libera circolazione, ribadisce come i richiedenti possano circolare liberamente nel territorio dello Stato ospitante o in un’area assegnata dallo Stato membro, in cui non deve essere pregiudicata la sfera inalienabile della vita privata (comma 1); allo stesso tempo lo Stato membro può comunque stabilire autonomamente il luogo di residenza per il richiedente per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o per il controllo e trattamento rapido delle domande di protezione internazionale (comma 2). La concessione dei benefit dovuti all’accoglienza può comunque essere subordinata alla residenza del soggetto in un determinato luogo deciso dallo stato membro (comma 3). Di importanza cruciale si rivela infine il comma 5, che indica l’obbligo dei richiedenti di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare “con massima tempestività” qualsiasi modifica dello stesso.

L’articolo 8 tratta e regolamenta i trattenimenti. Con il termine trattenimento è da intendersi “il confinamento del richiedente, da parte di uno stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione”138. Il comma 1 vieta tassativamente il trattenimento di una persona per il solo fatto di essere un richiedente protezione internazionale; malgrado tutto, in seguito ad un’analisi caso per caso gli stati membri possono trattenere il richiedente (comma 2), ma solo in casi specifici elencati nel comma 3. I casi considerati sono costituiti dalla necessità

di determinare o verificare l’identità o la cittadinanza, di verificare elementi su cui si basa la domanda che non potrebbero essere verificati senza il trattenimento (in particolar modo se sussiste il rischio di fuga del richiedente), di decidere sul diritto del richiedente di entrare nel territorio, nel caso in cui sia prevista l’espulsione o il rimpatrio e esista il sospetto che il soggetto abbia presentato domanda di protezione internazionale solo per ritardare o impedire l’esecuzione del rimpatrio, di garantire la sicurezza nazionale o l’ ordine pubblico, di decidere se uno Stato membro sia competente o no relativamente a una domanda di protezione internazionale.

In seguito al trattenimento vengono assicurate al cittadino straniero determinate garanzie, che sono disciplinate dall’articolo 9. Il richiedente può essere trattenuto per un periodo il più breve possibile (comma 1), il trattenimento deve essere disposto per iscritto da un’autorità giurisdizionale o amministrativa (comma 2).Gli Stati membri sono infatti obbligati, utilizzando il diritto nazionale, ad indicare un termine entro il quale effettuare le dovute verifiche (comma 3). Il richiedente deve essere informato immediatamente per iscritto in una lingua che comprende non solo delle motivazioni del trattenimento, ma anche delle procedure previste dal diritto nazionale e della possibilità di usufruire gratuitamente dell’assistenza e della rappresentanza legale (comma 4). Il trattenimento deve essere soggetto a costanti verifiche, specialmente se ha una durata particolarmente lunga, per verificare la presenza di nuovi elementi che possano renderlo illegittimo (comma 5); l’assistenza e la rappresentanza legale gratuita deve essere garantita, ma allo stesso tempo può essere concessa solo a determinate categorie (chi non dispone delle risorse necessarie) e solo mediante avvocati o altri consulenti legali che sono specificatamente designati dal diritto nazionale (comma 7).

In caso di trattenimento, questo deve avvenire solo a determinate condizioni, che sono disciplinate all’interno dell’articolo 10. Il trattenuto deve essere ospitato in appostiti centri di trattenimento; nel caso in cui lo Stato membro non lo possa ospitare in appositi centri, il soggetto può essere ospitato anche in un istituto penitenziario a condizione che sia tenuto separato dai detenuti ordinari, ma anche da cittadini terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale (comma 1). Durante il trattenimento i richiedenti non solo devono

vedersi garantito l’accesso a spazi all’aria aperta (comma 2), ma anche la possibilità di comunicare direttamente con l’ACNUR, o con qualsiasi organizzazione che opera in suo nome (comma 3), e con familiari o avvocati o consulenti legali di altre organizzazioni non governative riconosciute dallo Stato membro (comma 4). Come per ogni altra azione riguardante il richiedente, anche in questo caso il soggetto deve essere informato delle norme vigenti nel centro, dei suoi diritti e dei suoi doveri in una lingua che comprende o che si presuma che comprenda.

Particolare rilevanza, nella direttiva 33/2013/UE, viene data al trattenimento delle persone vulnerabili; ad esse viene dedicato un intero articolo, il numero 11, che regolamenta dettagliatamente la loro gestione. Già il comma 1 indica quelle che sono le linee guida da seguire affermando che “lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.” A queste garanzie ne vengono associate altre, come la garanzia che sarà utilizzata come ultima ratio in caso di minore e che un trattenimento dello stesso deve comunque garantire la possibilità di svolgere attività nel tempo libero come il gioco. Ugual protezione viene garantita ai nuclei familiari trattenuti, i quali hanno diritto a una sistemazione separata che ne garantisca l’intimità (comma 4).

Come nella direttiva 2003/9/CE, si dedicano articoli specifici alla trattazione degli argomenti: nucleo familiare (articolo 12), esami medici (articolo 13), scolarizzazione e istruzione dei minori (articolo 14), lavoro (articolo 15) e formazione professionale (articolo 16). Questi non presentano alcuna differenza o innovazione rispetto alle disposizioni precedenti: al contrario l’articolo 17, disposizioni generali relative alle condizioni in materia di accoglienza e all’assistenza sanitaria, presenta alcune differenze che meritano di essere messe in evidenza. Già nei commi 1 e 2 emerge la volontà del legislatore europeo di garantire al richiedente non solo condizioni materiali dignitose, ma anche assistenza immediata, a partire cioè dal momento stesso in cui il cittadino straniero manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale. Si tende inoltre a specificare come lo Stato membro, nel caso in cui il richiedente abbia la disponibilità economica, può chiedergli di contribuire a sostenere i costi (comma 5) o limitare la

concessione della protezione solo a soggetti che abbiano dimostrato di non disporre dei mezzi sufficienti a garantirsi un livello di vita adeguato (comma 4). Vengono infine indicati gli strumenti attraverso i quali garantire queste condizioni materiali di accoglienza, cioè buoni o sussidi economici, e viene ribadito come l’ammontare degli stessi sia stabilito autonomamente dai diversi Stati membri, in modo però da garantire un tenore di vita adeguato.

L’articolo 18, modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza, e l’articolo 19, assistenza sanitaria, individuano in maniera dettagliata alcuni

standard minimi dell’assistenza stessa. Innanzi tutto viene fornito un elenco

esaustivo dei luoghi nei quali è concesso fornire un alloggio: locali presenti alla frontiera o zone di transito, centri di accoglienza che consentano un tenore di vita adeguato e case private, appartamenti o alberghi che riescano ad assicurare un alloggio ai richiedenti. Insieme a questo elenco vengono fornite delle garanzie minime che lo Stato membro non può non fornire: non solo l’assistenza sanitaria (non limitata al pronto soccorso, ma relativa anche al trattamento essenziale delle malattie e dei vari disturbi mentali), ma anche la tutela della vita familiare, la tutela della privacy e le misure necessarie per prevenire la violenza di genere o la violenza in generale. Inoltre viene ribadita la necessità sia di un’adeguata preparazione del personale della struttura sia della massima limitazione possibile degli spostamenti da un centro (che devono avvenire solo se necessario, e deve essere garantita ai cittadini stranieri la possibilità di avvisare i propri consulenti legali del cambio di indirizzo).

5.2.2 Capo III - Riduzione o Revoca delle Condizioni