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L A CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL ’U NIONE EUROPEA

D ELL ’U OMO A VOCAZIONE UNIVERSALE DELL ’O RGANIZZAZIONE DELLE N AZION

3. L E FONTI EUROPEE IN MATERIA DI NON DISCRIMINAZIONE

3.2. L’U NIONE E UROPEA

3.2.2. L A CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL ’U NIONE EUROPEA

Un altro strumento di cui si avvale l’Unione Europea a protezione dei diritti fondamentali, all’interno del suo territorio e che rappresenta uno dei più importanti passi nella complessa evoluzione di suddetta disciplina, è la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.147 Nonostante la Corte di Giustizia riconoscesse la salvaguardia dei diritti fondamentali all’interno della categoria dei principi generali di diritto, fino all’adozione del Trattato di Maastricht, non vi fu alcuna traccia all’interno dei trattati di tale materia.

Il complesso percorso che ha portato alla definitiva redazione della Carta dei diritti fondamentali, trova le sue origini nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Colonia del 1999148 e nello stesso anno nel Consiglio Europeo di Tampere149 dove viene predisposta la composizione dell’organo anteposto alla elaborazione della Carta.150

Lo scopo di questa Carta è quello di palesare i diritti fondamentali all’interno della Unione Europea, istituendo così una lista di valori già designati dai Trattati istituivi, dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.151

147 Altresì conosciuta come “Carta di Nizza” è stata proclamata il 7 dicembre 2000.

148 “La tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell'Unione europea e il

presupposto indispensabile della sua legittimità. L'obbligo dell'Unione di rispettare i diritti fondamentali è confermato e definito dalla Corte di giustizia europea nella sua giurisprudenza. Allo stato attuale dello sviluppo dell'Unione è necessario elaborare una Carta di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile l'importanza capitale e la portata per i cittadini dell'Unione. …”.

Vedi “Allegato IV - Decisione del Consiglio Europeo relativa all'elaborazione di una Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione Europea”, disponibile nel sito http://www.europarl.europa.eu.

149 Vedi http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm, ultima consultazione in data 07 ottobre

2016.

150 Nell’allegato delle conclusioni della Presidenza, vengono riportate la composizione, il metodo di

lavoro e le modalità pratiche dell’organo.

Vedi “Allegato - Composizione, metodo di lavoro e modalità pratiche concernenti l'organo preposto

all'elaborazione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali, quale stabilita nelle conclusioni di Colonia” disponibile nel sito http://www.europarl.europa.eu.

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Nel 2000, al Consiglio Europeo di Nizza152, la Carta dei diritti fondamentali153 viene proclamata solennemente dal Parlamento Europeo, dalla Commissione e dal Consiglio come un catalogo di diritti, senza carattere vincolante, propri dell’Unione Europea.154

Nel 2007 la Carta è stata oggetto di alcune modificazioni155 e nel 2009, con la ratifica da parte dei tutti gli Stati membri del Trattato di Lisbona, le viene attribuito carattere vincolante e pari valore giuridico dei Trattati156, rimanendo comunque autonoma, e confermandosi quindi come fonte di diritto primaria.

La Corte, confermando il carattere vincolante attribuito alla Carta dal Trattato di Lisbona e la qualifica di fonte primaria, ha l’obbligo di riferirsi a questa nella soluzione di controversie in materia di diritti fondamentali.

La Carta dei diritti fondamentali dispone di un preambolo che richiama i valori fondamentali citati all’interno dei Trattati157, su cui si fonda la moderna società dell’Unione, anticipando così la suddivisione per titoli dei successivi 54 articoli ovvero:

- Dignità (articolo 1 a 5) - Libertà (articolo 6 a 19)

152 Nel primo punto dell’atto che riassume i temi discussi nel Consiglio della Presidenza, intitolato Carta

dei diritti fondamentali, si riporta che: “Il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta,

da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, della Carta dei diritti fondamentali, che riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societali finora enunciati in fonti diverse, internazionali, europee o nazionali. Il Consiglio europeo auspica che alla Carta sia data la più ampia diffusione possibile presso i cittadini dell'Unione. In conformità delle conclusioni di Colonia, la questione della portata della Carta sarà esaminata in un secondo tempo.”

153 La Carta era inizialmente formata da un breve preambolo e 54 articoli.

154 Nonostante non sia riconosciuto valore giuridico vincolante a questa prima formazione della Carta,

le istituzioni dell’Unione Europea, nel formulare un giudizio, già vi facevano riferimento.

Vedi U.DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione Europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura

dell'Unione Europea, Quinta edizione, GIUFFRÈ EDITORE, 2014, pag. 257.

155 Nella conferenza intergovernativa avviata dal Consiglio Europeo del 2007, viene rivisto il carattere

non vincolante della Carta dei diritti fondamentali.

Vedi Carta dei diritti fondamentali in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 303, 14 dicembre 2007.

156 Articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea: “1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti

nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. […]”

50 - Uguaglianza (articolo 20 a 26)

- Solidarietà (articolo 27 a 38) - Cittadinanza (articolo 39 a 46) - Giustizia (articolo 47 a 54)

È proprio all’interno del terzo capo intitolato Uguaglianza che si trova l’articolo che qualifica il principio di non discriminazione quale diritto fondamentale dell’Unione Europea.

L’articolo 21 infatti recita: “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.”.

Il principio di non discriminazione contenuto nella Carta dei diritti fondamentali è ispirato dalle norme su tale materia contenute nei maggiori strumenti internazionali in materia di protezione dei diritti dell’uomo e particolarmente dal protocollo n° 12 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La norma in questione, si differenzia dall’articolo 19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea poiché quest’ultimo offre un elenco chiuso di motivi di discriminazione mentre l’articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione prevista nel testo ed inoltre, come l’articolo 14 CEDU e la prima disposizione del protocollo 12 sulla CEDU, aggiunge “in particolare”, ricomprendendo così una più ampia categoria di motivi. È proprio a questi due modelli che la Carta dei diritti fondamentali fa riferimento nella definizione del principio di non discriminazione ampliando l’elenco delle possibili cause.

Inoltre, l’articolo 21, come l’articolo 1 del protocollo n° 12 della Convenzione Europea, non ancora l’applicazione del divieto ad una norma contenuta nella Carta ma vieta la discriminazione nei confronti di qualsiasi diritto, qualunque sia la fonte, garantendo quindi l’applicazione di un divieto di discriminazione in termini generali.

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Il secondo paragrafo dell’articolo 21 si riferisce alla discriminazione basata sulla nazionalità riprendendo la dicitura dell’articolo 18 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.158