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L A LIBERTÀ RELIGIOSA E DI CREDO SECONDO LA C ONVENZIONE E UROPEA PER LA S ALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ’ UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTAL

CREDO IN E UROPA

1. L A LIBERTÀ RELIGIOSA E DI CREDO SECONDO LA C ONVENZIONE E UROPEA PER LA S ALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ’ UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTAL

La Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali come gli strumenti internazionali, europei e nazionali326, riconosce in alcune delle sue disposizioni il diritto alla la libertà religiosa ed in particolare il divieto di discriminazione fondato su motivi di religione e di credo.

L’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, la cui formulazione ricorda quanto stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea su tale punto327, riconosce la libertà di religione e stabilisce che “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono state stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti o delle libertà altrui”.328

326 L’articolo 19 della Costituzione Italiana prevede che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la

propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

327 Vedi par. 3 e 4 del capitolo 2 del presente elaborato.

328 Il testo inoltre ricorda l’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Ogni

individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.”

Vedi http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf, ultima consultazione in data 09 ottobre 2016.

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L’importanza della libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stata più volte sottolineata dalla Corte EDU che la riconosce quale fondamento della società democratica.329

L’articolo 9 riconosce inoltre la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato.

Con riguardo esclusivamente a tali materie, il secondo comma della disposizione stabilisce che la libertà di manifestare la propria religione o credo possa essere soggetta unicamente alle limitazioni imposte dalla legge ed in particolare tali restrizioni devono costituire delle misure necessarie, “in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”.

329 Vedi Sentenza della Corte EDU del 25 maggio 1993, Kokkinakis contro Grecia, Causa 14307/88 in

A260-A la quale enuncia al par. 31 “As enshrined in Article 9, freedom of thought, conscience and religion

is one of the foundations of a "democratic society" within the meaning of the Convention” ovvero “Come sancito dall'articolo 9, la libertà di pensiero, coscienza e di religione rappresenta uno dei fondamenti di una "società democratica" ai sensi della Convenzione.”

Inoltre continua “It is, in its religious dimension, one of the most vital elements that go to make up the

identity of believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society, which has been dearly won over the centuries, depends on it. While religious freedom is primarily a matter of individual conscience, it also implies, inter alia, freedom to "manifest [one’s] religion". Bearing witness in words and deeds is bound up with the existence of religious convictions.” ovvero “Si tratta, nella sua dimensione religiosa, di uno degli elementi più vitali che vanno a costituire l'identità dei credenti e la loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti. Il pluralismo indissociabile da una società democratica, che è stato a caro prezzo conquistato nel corso dei secoli, dipende da essa. Mentre la libertà religiosa è in primo luogo una questione di coscienza individuale, ma implica anche, inter alia, la libertà di "manifestare [una] religione». A testimonianza, in parole e opere, è legata l'esistenza di convinzioni religiose.”

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I limiti imposti dalla legge non devono trasformarsi in una restrizione del campo di interpretazione del concetto di religione o di credo poiché, secondo la giurisprudenza della Corte EDU330, questi godono di uguale protezione in base a quanto stabilito dalla Convenzione europea. Tuttavia, non è presente una definizione di religione o di credo né all’interno della Convenzione Europea né nella giurisprudenza della Corte EDU poiché, nonostante non tutte siano tutelata all’articolo 9, questa deve essere sufficientemente flessibile da accogliere qualsiasi forma di religione o credo331

Il secondo comma dell’articolo 9 va letto unitamente all’articolo 17 della Convenzione europea secondo cui le disposizioni contenute in essa, non devono essere interpretate nella misura in cui uno Stato, un gruppo o un individuo si senta legittimato a compiere degli atti che comportano la distruzione dei diritti o delle libertà o limitazioni più ampie.332

L’articolo sulla libertà religiosa viene spesso associato all’articolo 14 il quale vieta che, nel godimento dei diritti e delle libertà contenute nella Convenzione, sia attuata qualsiasi forma di discriminazione tra cui anche quella fondata sulla religione o su altre convinzioni.333

330 Vedi per esempio la sentenza della Corte EDU del 6 novembre 2008, Leela Förderkreis E.V. e altri

contro Germania, Causa 58911/00 in cui viene riconosciuta ai sensi dell’articolo 9 i principi professati

dal movimento Bhagwan Shree Rajneesh, seguaci di Osho.

331 Vedi la sentenza della Corte EDU del 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito, Causa 2346/02, in

Reports of Judgments and Decisions 2002-III in cui si stabilisce al par. 82: “[…] not all opinions or

convictions constitute beliefs in the sense protected by Article 9 § 1 of the Convention. […] do not involve a form of manifestation of a religion or belief, through worship, teaching, practice or observance as described in the second sentence of the first paragraph. As found by the Commission, the term “practice” as employed in Article 9 § 1 does not cover each act which is motivated or influenced by a religion or belief.” Ovvero “[…] non tutte le opinioni o le convinzioni costituiscono un credo tutelato dall'articolo 9 § 1 della Convenzione. […] non costituiscono una forma di manifestazione di una religione o di credo, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche o l'osservanza, come descritto nella prima frase del primo comma. Come rilevato dalla Commissione, il termine "pratica", ai sensi dell’articolo 9, § 1 non copre ogni atto che è motivato o influenzato da una religione o le convinzioni personali.”

332 Vedi articolo 17 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà

fondamentali secondo cui: “Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel

senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.”

333 Vedi la sentenza della Corte EDU del 15 giugno 2010, Grzelak contro Polonia, causa 7710/02. In

questa caso, la violazione dell’articolo 9 della Convenzione europea viene esaminata congiuntamente a quanto stabilito dall’articolo 14 poiché i genitori di un bambino, di credo agnostico, sollevano la questione che quest’ultimo subisca un trattamento differenziato fondato sul proprio credo rispetto agli

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Il primo protocollo alla Convenzione Europea si occupa inoltre di disciplinare un particolare aspetto della libertà religiosa riguardante il diritto di istruzione, costituendo una lex specialis. L’articolo 2 del protocollo prevede che: “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.334