• Non ci sono risultati.

L E DIRETTIVE EUROPEE SULLA NON DISCRIMINAZIONE

D ELL ’U OMO A VOCAZIONE UNIVERSALE DELL ’O RGANIZZAZIONE DELLE N AZION

3. L E FONTI EUROPEE IN MATERIA DI NON DISCRIMINAZIONE

3.2. L’U NIONE E UROPEA

3.2.3. L E DIRETTIVE EUROPEE SULLA NON DISCRIMINAZIONE

L’Unione Europea, nel corso degli anni, ha adottato alcune misure con lo scopo di estendere la tutela del principio di non discriminazione, soprattutto per quanto riguarda le questioni legate alla razza e al fenomeno del razzismo. Il Parlamento europeo è il primo ad elaborare alcune risoluzioni a questo scopo seguito dal Consiglio dell’Unione Europea che predispone un’azione comune contro razzismo e xenofobia.

Ma è nel 2000 che trova attuazione la modifica dell’ex articolo 13 TCE previsto dal Trattato di Amsterdam, in base al quale sono tutelate le discriminazioni basate sulla razza, con l’introduzione di tre direttive159 da parte del Consiglio dell’Unione Europea: la direttiva 2000/43/CE160 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la direttiva 2000/78/CE161 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro e la direttiva 2004/113/CE162 sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne all'esterno del mercato del lavoro.

Tutte le direttive fanno riferimento alla nozione di discriminazione e di uguaglianza richiamate dal testo della Dichiarazione universale dei diritti umani, della Convenzione delle Nazioni Unite

158 Articolo 18 TFUE: “Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni

particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.”

159 Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a percepire le direttive nel proprio

ordinamento nazionale. Per quanto riguarda gli atti in questione, la direttiva 2000/43/CE doveva essere recepita entro il 19 luglio 2003 e la 2000/78/CE entro il 2 dicembre 2003.

160 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di

trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, pubblicata in GU n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0022 - 0026.

161 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata in GU L 303 del 2.12.2000, pagg. 16–22.

162 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di

trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura pubblicata in GU L 373 del 21.12.2004, pagg. 37–43.

52

sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dei Patti Internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L’articolo 2 di ogni direttiva definisce la nozione di discriminazione che è comune a tutte e tre. La direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica ha lo scopo di proteggere una determinata categoria di persone dalla discriminazione fondata su queste due caratteristiche nel settore dell’occupazione, nel sistema di previdenza sociale, nel settore dell’istruzione e nell’acquisto di beni o nell’utilizzo di servizi.163 Tale direttiva introduce il concetto di discriminazione diretta e indiretta che sarà affrontato nel capitolo successivo.164

La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro amplia la tutela sul settore del lavoro165 a discriminazioni fondate sull’età, la disabilità, la religione, le convinzioni personali e l’orientamento sessuale. La direttiva in questione dunque non restringe il campo di azione alle sole discriminazioni basate sulla razza come quella precedente ma ampia la categoria sebbene queste siano riconducili unicamente al settore lavoro.

La direttiva sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne all’esterno del mercato del lavoro ha l’obiettivo di garantire all’interno degli Stati membri la parità tra uomo e donna in modo tale che non vi siano discriminazioni fondate sul sesso nell’accesso e fornitura di beni e servizi.166

Nel 2006 un’altra direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea interviene a regolare l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di

163 La direttiva non fornisce una chiara spiegazione del concetto di razza e di origine etnica come la

Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale ma si limita a stabilire che l’Unione Europea “respinge le teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte.” Vedi considerando n°6 della Direttiva 2000/78/CE.

164 Vedi capitolo seguente.

165 Ci si riferisce materialmente al settore lavoro in cui sono compresi sia il settore pubblico che privato

e gli organismi di diritto pubblico.

53

trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ampliando quindi la portata della direttiva 2004/113/CE.

La direttiva 2006/54/CE167 vieta tutte le discriminazioni fondate sul sesso168, in particolare per quanto “riguarda un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni”.169

Inoltre nei considerando della Direttiva vengono richiamati gli sviluppi dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia170 la quale ritiene opportuno proteggere anche le discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.171

La Commissione Europea con l’intento di completare il quadro normativo in materia di non discriminazione dell’Unione Europea, il 2 luglio 2008 ha presentato la proposta di una nuova Direttiva del Consiglio172 volta a implementare quanto già stabilito dalla Direttiva 2000/78/CE e basata sul contenuto delle Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, il cui testo è stato emendato con una risoluzione legislativa del Parlamento europeo il 2 aprile del 2009173.

167 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante

l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), pubblicata in GU L 204 del 26.7.2006, pagg. 23–36.

168 Come la Direttiva 2004/113/CE, anche la direttiva in questione riporta quale forma di

discriminazione anche i casi di molestie e molestie sessuali. Inoltre si riferisce anche “al trattamento

meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità”.

Vedi secondo comma dell’articolo 2 della Direttiva 2006/54/CE.

169 Vedi articolo 4 della Direttiva 2006/54/CE.

Inoltre l’articolo 5 della Direttiva stabilisce che nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione che riguarda il campo d'applicazione di tali regimi e relative condizioni d'accesso, i contributi e il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni e le condizioni relative alla durata e al mantenimento dei diritti.

170 Vedi primo Considerando della Direttiva 2006/54/CE. 171 Vedi punto 3 dei considerando della Direttiva 2006/54/CE.

172 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le

persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale {SEC(2008) 2180} {SEC(2008) 2181} /* COM/2008/0426 def. - CNS 2008/0140 */.

173 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del

Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)).

54

La proposta riguarda l’applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro.

Focalizzando l’attenzione sull’articolo 1 della proposta di direttiva, il testo emendato prevede che sia vietata la discriminazione “per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione”174. Inoltre per la prima volta, la direttiva pone in evidenza la multidiscriminazione175 o discriminazione multipla, di cui si parlerà approfonditamente successivamente.