• Non ci sono risultati.

L A C ONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

D ELL ’U OMO A VOCAZIONE UNIVERSALE DELL ’O RGANIZZAZIONE DELLE N AZION

3. L E FONTI EUROPEE IN MATERIA DI NON DISCRIMINAZIONE

3.1. I L C ONSIGLIO D ’E UROPA

3.1.1. L A C ONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Uno strumento internazionale per la protezione dei diritti umani è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ideata su proposta del Consiglio d’Europa, è stata firmata a Roma nel 1950 ma entrata in vigore tre anni più tardi. La Convenzione ha istituito la Corte Europea dei diritti dell’uomo92 con sede a Strasburgo, la quale esamina i ricorsi avanzati contro gli Stati Membri quando uno o più diritti fondamentali contenuti nell’accordo vengono violati.

La Convenzione Europea si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti umani93 che si qualifica come quadro normativo di riferimento sebbene quest’ultima riconosca un più ampio complesso di diritti.94

La Convenzione si compone di 59 articoli nei quali vengono riconosciuti i seguenti fondamentali diritti: alla vita, alla libertà e alla sicurezza, al rispetto della vita privata e familiare, al matrimonio, alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, ad un equo processo, al godimento della proprietà dei beni, al voto e alla candidatura. Inoltre viene vietata la tortura, la schiavitù e il lavoro forzato, la detenzione arbitraria e illegale, qualsiasi forma di discriminazione nel godimento dei diritti tutelati dalla Convenzione, la pena di morte, la deportazione. Viene vietato inoltre l’impedimento dell’accesso dei cittadini e la deportazione dei cittadini di un determinato Stato.

92 In origine, oltre alla Corte europea dei diritti dell’uomo era presente anche la Commissione europea

dei diritti dell’uomo. Quest’ ultimo organo è stato definitivamente eliminato nel 1998 con l’introduzione del Protocollo n°11 che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione e che ha consacrato quale unico organo permanente la Corte Europea dei diritti dell’uomo.

93 Vedi primo considerando del preambolo.

94 Il ristretto complesso di diritti riconosciuti dalla Convenzione rispetto alla Dichiarazione universale

dei diritti umani è dichiarato nel quinto considerando del preambolo della Convenzione: “[…] assicurare

la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale”.

Vedi Preambolo della Convenzione, in particolare il quinto considerando. Vedi inoltre S.BARTOLE,P.DE

SENA,V.ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, CEDAM, 2012,

36

Progressivamente l’elenco di diritti contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stata integrato da una serie di Protocolli addizionali ed in particolare per quanto riguarda il principio di non discriminazione è stato introdotto il protocollo n° 12.95

La CEDU si qualifica come strumento interpretativo di concetti applicabili poi nel sistema dell’Unione Europea poiché viene molto spesso richiamata nelle pronunce delle Corte di Giustizia.96

Il principio di non discriminazione è tutelato dall’articolo 14, il quale predispone: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”97

Nel testo dell’articolo viene inserita le locuzioni “in particolare” ed “od ogni altra condizione” ad indicare l’ampia portata di tale divieto, infatti oltre ai motivi di discriminazione menzionati dall’articolo, non vi è alcuna ragione per la quale altri non possano essere compresi.98

L’articolo in questione precisa che il divieto di discriminazione è riconosciuto unicamente per i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e non gode quindi di esistenza autonoma99. In base a questa formulazione, la Corte EDU non può applicare il generale divieto alla soluzione di controversie che non cadono direttamente nel godimento dei diritti e delle libertà contenute nella Dichiarazione o nei protocolli addizionali.

95 Tale argomento sarà approfondito in seguito.

96 Vedi P. BARGIACCHI, Diritto dell’Unione Europea. Istituzioni, norme, politiche., ARACNE, 2015 pag. 466. 97 Vedi al sito http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf, ultima consultazione in data 05

ottobre 2016.

98 Vedi per esempio la Sentenza della Corte EDU (prima sezione) del 24 luglio 2003, Karner contro

Austria, causa 40016/98, in Reports of Judgments and Decisions 2003-IX. La Corte EDU ritiene

opportuno applicare il divieto sancito dall’articolo 14 della CEDU e riconoscere un caso di discriminazione basato sull’orientamento sessuale anche se non esplicitamente previsto nel testo.

99 Come costantemente ribadito dalla Corte, “L’articolo 14 della Convenzione integra le altre clausole

normative della Convenzione e dei suoi Protocolli. Esso non ha un’esistenza indipendente, in quanto vale unicamente per «il godimento dei diritti e delle libertà» da esse sancito”.

Vedi par. 54 della sentenza della Corte EDU del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, Ricorso n. 77/07.

37

Sebbene il testo dell’articolo si riferisca chiaramente a quanto detto finora, la Corte EDU ha specificato che l’articolo 14 può essere applicato anche a casi in cui non vi sia violazione di una disposizione contenuta nella Convenzione.100 “e, in tale misura, possiede una portata autonoma, ma non può trovare applicazione se i fatti della controversia non rientrano nel campo di applicazione di almeno una di dette clausole”. 101

Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte EDU, per discriminazione si intende “il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili”.102

La Corte EDU non ritiene che tutti i trattamenti siano da considerarsi discriminatori e in contrasto con il divieto imposto dall’articolo 14 della Convenzione bensì riconosce una disparità di trattamento quando è priva di una “giustificazione oggettiva e ragionevole”, o di uno “scopo legittimo” e quando non vi è “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso”.103

100 Ci si riferisce al par. 44 della sentenza della Corte EDU del 27 ottobre 1975, Unione nazionale della

polizia belga contro Belgio, Causa 4464/70, in serie A19, in cui la Corte afferma che nonostante non vi sia la violazione di una norma contenuta all’interno della Convenzione, sia comunque possibile applicare il divieto previso dall’articolo 14: “una misura che per sé stessa rispetta le previsioni dell’articolo che

sancisce il diritto o la libertà in questione può tuttavia violare tale articolo se letto insieme all’art. 14 in considerazione della sua natura discriminatoria”.

Vedi S.BARTOLE,P.DE SENA,V.ZAGREBELSKY, op.cit., pag. 521.

101 Vedi par. 58 Sentenza della Corte EDU del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, Ricorso n.

77/07.

Vedi inoltre M.G.PUTATURO DONATI, Il principio di non discriminazione ai sensi dell’art. 14 CEDU: risvolti

sul piano del diritto internazionale e del diritto interno. pubblicato in

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Putaturo_-_Il_principio_di_non_discriminazione.pdf,

pag. 2.

102 Vedi par. 48 della sentenza della Corte EDU del 11 giugno 2002, Willis contro Regno Unito, Causa

36042/97 in Reports of Judgments and Decisions 2002-IV.

103 Vedi Sentenza della Corte EDU del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia, Ricorso n. 77/07, punti 58

e 59.

Vedi inoltre M.G.PUTATURO DONATI,op. cit., pag. 2. Vedi anche L.TRIA, Il divieto di discriminazione tra Corte

di Strasburgo e Corti interne, pubblicato in http://www.unionedirittiumani.it/wp- content/uploads/2014/11/Lucia-Tria-materiale-lezione.doc, pag 22.

38

3.1.2.

I

L PROTOCOLLO N

°

12

ALLA

C

ONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI