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SETTORI DI ATTIVITA' PREVALENTE

C) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria < al 50% di cui:

3.3. La Carta delle Fondazion

3.3.1. La struttura della Carta

La Carta delle Fondazioni è un documento organico ed articolato, progettato ed elaborato in sede Acri, l’associazione di categoria delle fondazioni di origine bancaria. Tale testo vuole fornire delle linee operative il più possibile omogenee e costituire, secondo l’opinione del presidente dell’Acri, un riferimento volontario ma comune per tutte le consociate [Tosolini 2013, p.104]. Inoltre, la Carta delle Fondazioni si configura come una sorta di risposta alle critiche e alle richieste espresse nei confronti delle fondazioni bancarie ma è anche, e soprattutto, una presa di coscienza da parte loro del proprio ruolo e della maturità istituzionale raggiunta finora [Mirabelli, 2012]. L’importanza di tale testo, approvato dall’assemblea dell’Acri il 4 Aprile del 2012, emerge non solo per le Fondazioni stesse, che sono chiamate ad attuare i principi sottoscritti, ma anche per chi fosse interessato a conoscere l’identità e i criteri operativi di queste istituzioni. Il termine ‘carta’, infatti, assume notevoli significati in ambito giuridico, tuttavia alcuni aspetti permangono in tutte le sue diverse declinazioni: è un atto solenne che impegna chi lo emana o sottoscrive ad attenervisi. La Carta delle fondazioni ha un valore straordinario per i contenuti descrittivi, prescrittivi e di indirizzo che esprime, ma anche per la collegialità dell’atto che l’ha validata. Inoltre le fondazioni vi aderiscono singolarmente e “condividono il contenuto della presente Carta e ad essa ispirano la propria azione, dando attuazione ai principi e criteri indicati declinandoli in piena autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, nonché in procedure e prassi operative” (Preambolo). Questo dimostra, quindi, una positiva tendenza delle fondazioni a fare sistema, pur con modalità sempre rispettose del principio di autonomia. Proprio l’esercizio di questo principio rafforza il quadro normativo primario, quello legislativo, e dimostra la capacità delle fondazioni di darsi norme in risposta alla loro natura e alla loro missione.[Mirabelli, 2012]

Il documento si articola in quattro parti: 1- Preambolo;

2- Governance;

75 4- Gestione del patrimonio.

Preambolo

In questa sezione della Carta si dà una descrizione sintetica della natura e delle caratteristiche delle fondazioni di origine bancaria. In particolare, viene approfondito il tema del rapporto con il territorio sia perché è lì che le fondazioni e i loro patrimoni trovano origine sia perché le comunità locali sono i principali destinatari degli interventi promossi da questi istituti. È interessante notare, poi, come venga utilizzata l’espressione ‘rappresentano un bene originario nelle comunità locali’, anziché delle comunità [Mirabelli, 2012], quasi a sottolineare il senso di appartenenza di queste istituzioni. Le fondazioni si propongono, infatti, come catalizzatori di risorse e competenze sul territorio, rispetto a problematiche di interesse comune [Preambolo].

Il secondo tema che emerge in maniera piuttosto forte è quello dell’autonomia. Nel Preambolo si fa riferimento diretto alle due sentenze della Corte costituzionale che, riconducendo tali istituti nell’ambito delle organizzazioni delle libertà sociali, ne sanciscono l’autonomia, intesa come libertà da condizionamenti esterni e capacità di autodeterminarsi. Le fondazioni, inoltre, ‘rispondono del loro operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del proprio territorio, in maniera imparziale e con uno spirito di collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali’[Preambolo]. Quest’ultima espressione risulta particolarmente importante in quanto introduce il concetto di sussidiarietà orizzontale: le fondazioni si propongono quali entità animatrici della sussidiarietà, capaci di catalizzare le energie per attivare processi di innovazione e sviluppo nei settori di intervento. Inoltre, il riferimento allo spirito di collaborazione richiama anche il principio di leale collaborazione con gli enti locali, per poter meglio individuare i bisogni collettivi [Mirabelli, 2012].

Governance

Questa seconda parte della Carta delle Fondazioni si struttura in due parti: Premessa e Principi. La prima è una piccola introduzione che funge da raccordo con il Preambolo e che enuncia le principali caratteristiche della struttura di governance. Gli organi identificati come irrinunciabili sono quelli già previsti

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dall’ordinamento normativo, che li distingue secondo le funzioni di indirizzo, cui spetta la determinazione dell’assetto strategico; amministrazione, alla quale spetta l’implementazione delle dinamiche gestionali, e controllo, che vigila sul corretto funzionamento della fondazione. Fra i primi due poteri individuati deve esserci un equilibrio, poiché non è possibile che uno dei due esautori o prevarichi l’altro. [Mirabelli, 2012]

La parte, invece, relativa ai Principi contiene un elenco di valori sui quali deve basarsi la governance dell’istituzione stessa, ma anche delle eventuali società controllate o partecipate. Vi si trovano principi di trasparenza ed autonomia, ma anche autorevolezza e competenza, economicità, responsabilità. L’organizzazione, inoltre, non viene intesa solo in senso statico ma anche in quello dinamico, ossia di continuità degli indirizzi presi nel tempo e di avvicendamento nelle cariche dirigenziali. [Mirabelli, 2012]

Attività istituzionale

Questo capitolo, come il precedente, si apre con una breve Premessa che riprende alcuni dei punti esposti nel Preambolo, in particolare l’autonomia delle scelte e il richiamo al principio di sussidiarietà. I principi guida enunciati nella seconda parte del testo sono, però, in questo capitolo, raggruppati attorno a tre temi: Principi di programmazione e gestione dell’attività istituzionale; Principi e criteri per la individuazione e la valutazione delle iniziative, a sua volta suddiviso in Principi che informano il processo e Criteri di valutazione delle iniziative di terzi e, infine, Principi di gestione, monitoraggio e valutazione delle iniziative sostenute.

L’attività istituzionale deve quindi essere scandita da tre momenti: la programmazione degli interventi, la valutazione delle iniziative e la verifica dei risultati. Inoltre, la Carta non esclude la possibilità di collaborazioni con altre istituzioni, purchè nel rispetto dei reciproci spazi di azione e di responsabilità; assicura continuità grazie alla programmazione annuale e pluriennale e prescrive che le scelte in ambito progettuale debbano basarsi su principi di trasparenza e non discriminazione.

Gestione del patrimonio

Anche questo ultimo capitolo presenta una struttura complessa come il precedente.

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Il patrimonio offre la necessaria base materiale alla fondazione e rende concretamente possibile realizzare gli obiettivi tramite le attività, grazie ai redditi che produce [Mirabella, 2012]. La Premessa si sancisce che le fondazioni operano con la logica dell’investitore istituzionale, ossia di medio/lungo periodo, e sono attente al mantenimento del patrimonio nel tempo e ad una adeguata redditività [Premessa]. Le sezioni successive sono: Principi e criteri di selezione degli investimenti; Assetto organizzativo, monitoraggio e rendicontazione e Principi e criteri di selezione dell’advisor/gestore.

3.3.2. I principi informanti

Trasversalmente alle tre sezioni individuate dalla Carta delle Fondazioni (Governance, Attività istituzionale e Gestione del patrimonio) vi sono alcuni principi che ricorrono più spesso di altri e che meritano quindi una piccola analisi. 1.Autonomia

Il primo valore che compare più volte lungo tutto il testo è quello dell’autonomia. Pur ribadendo più volte il legame con il territorio e con le comunità di riferimento, già nella sezione dedicata alla Governance si afferma chiaramente che i componenti degli organi devono essere scelti in base a qualifiche personali e professionali, sgomberando quindi il campo da eventuali tentativi di influenza dell’operato dell’istituto. ‘I componenti degli organi, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, sono portatori di professionalità, competenza e autorevolezza in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali’ [Principio 3.Rappresentatività in Governance]. Inoltre, ‘Agiscono nell’esclusivo interesse delle Fondazioni e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono’ [Principio 5.Indipendenza degli organi in Governance]. A queste disposizioni si aggiunge poi il Principio 7 [in Governance] che ipotizza un ulteriore caso di incompatibilità ed ineleggibilità, specificatamente riferito a cariche di natura politica e suggerendo una ipotesi di discontinuità temporale fra la cessazione dalla Fondazione e l’assunzione di incarichi pubblici.

La Carta delle Fondazioni costituisce un codice di autoregolamentazione poiché, pur se vincolante, resta un atto di soft law. Questo però non sminuisce la

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sua portata, in quanto è anche una necessaria presa di posizione e di coscienza da parte delle fondazioni bancarie: la “vittoria” legislativa ottenuta con le due sentenze della Corte Costituzionale, che sanciscono la piena autonomia di questi enti, necessita di essere consolidata con cambiamenti condivisi nei regolamenti e nelle prassi, se si vuole che questo primo movimento innovativo permanga e rimanga effettivo [De Siervo, 2012]. L’autonomia è, infatti, anche ‘strumento e modalità attuativa’ cioè ‘la capacità di definire entro i limiti generali dettati dal sistema positivo (costituzionale e legislativo) le proprie scelte e le relative regole attraverso le diverse forme giuridiche riconosciute: statutarie, regolamentari, o anche di semplice autodisciplina’ [Preambolo].

È necessario dare una rappresentazione chiara e pubblica delle legittimazioni dei soggetti della società civile sia nei confronti di sé stessi sia verso l’opinione pubblica ed è quello che sembrano fare le fondazioni bancarie nel Preambolo alla Carta, laddove definiscono la loro mission di incubatori e promotori della crescita culturale, sociale ed economica. In questo, il principio di autonomia gioca un ruolo fondamentale, in quanto ‘fondante nelle sue varie declinazioni, in termini di indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni e di capacità di libera autodeterminazione’[Preambolo]. Esse infatti sono ancora oggetto di pressioni politiche o di altri gruppi di interesse che possono, in parte, essere neutralizzate con l’applicazione di alcuni dei principi enunciati nella Carta, come quello di autorevolezza e competenza degli organi o quello di trasparenza [De Siervo, 2012]. ‘Al fine di effettuare in autonomia le migliori scelte nell’interesse proprio e delle comunità di riferimento, le Fondazioni provvedono, in particolare, a esplicitare i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all’interno degli organi, l’eventuale adozione di modalità di designazione dei componenti degli organi di indirizzo [..], l’individuazione degli ambiti nei quali i designati devono aver maturato i requisiti e la definizione dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti richiesti’ [Principio 6.Trasparenza in Governance]. Analogo significato hanno le due menzioni all’Indipendenza, quale principio per la selezione del gestore del patrimonio, inteso come professionalità esterna e quindi libera da condizionamenti interni, ma anche come criterio informante la selezione dei

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candidati, che devono essere liberi da situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Un’ulteriore citazione dell’autonomia è rintracciabile nel principio di Autonomia nelle scelte nell’ambito della programmazione dell’attività istituzionale. 2.Rapporti con le comunità locali

Un secondo tema che occupa una posizione di assoluto rilievo all’interno della Carta delle Fondazioni è il rapporto fra Fondazioni e le comunità locali, di cui sono una particolare espressione. Si è detto come nel Preambolo queste istituzioni siano definite come ‘un bene originario nelle comunità locali’ e che operano ‘prevalentemente nell’ambito dei territori da cui hanno avuto origine’, vi sono però altri passaggi della Carta in cui tale rapporto viene messo in evidenza. Innanzitutto è rintracciabile nella Premessa, alla sezione dedicata all’attività istituzionale, che fa una sintesi delle disposizioni successive: “Nel perseguimento delle finalità istituzionali, le Fondazioni operano avendo come riferimento il proprio territorio di elezione, secondo logiche ispirate all’autonomia delle scelte e all’imparzialità delle decisioni, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, senza svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte”. Questa doppia rivendicazione, ossia del radicamento nel territorio e al contempo dell’autonomia degli istituti, è leggibile anche in altri passaggi come ‘Le Fondazioni sono radicate nel territorio da cui hanno avuto origine’ [Principio 1.1.Territorialità, in Attività istituzionale] oppure ‘L’interazione con le comunità dove sono radicate è un valore imprescindibile, che viene perseguito secondo modalità e forme adeguate alle realtà di riferimento, dando ascolto ed interpretando le istanze ritenute più meritevoli di attenzione’ [Principio 1.2.Ascolto, in Attività istituzionale]. Affermazioni seguite dalla specificazione che ‘le Fondazioni individuano autonomamente le modalità di intervento ritenute più idonee per il perseguimento delle proprie finalità statutarie’[Principio 1.5.Autonomia nelle scelte, in Attività istituzionale] proprio per evitare di divenire strumenti delle politiche degli enti locali. Il rapporto con le amministrazioni locali è riassunto dal principio 1.4. Sussidiarietà, contenuto nella sezione Attività istituzionale, che stabilisce che le Fondazioni ‘In conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, definiscono in piena libertà e indipendenza

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la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni’ e ribadito con il criterio di Non sostitutività, annoverato fra i criteri per la valutazione delle iniziative di Terzi, che prescrive un ‘approccio complementare e non sostitutivo dell’intervento pubblico [Criterio 7.Non sostitutività in Attività istituzionale]. Tutto questo a scongiurare il rischio di divenire o di essere percepiti come meri finanziatori delle politiche pubbliche. 3.Trasparenza e non discriminazione nell’attività delle Fondazioni

Altra disposizione ricorrente è quella legata al tema della Trasparenza, intesa sotto diversi aspetti. Nell’arco di tutto lo scritto della Carta delle Fondazioni, infatti, vi sono almeno cinque diverse menzioni della Trasparenza come principio guida, in riferimento alle modalità di designazione dei componenti dell’organo di indirizzo; alle fasi del processo di individuazione delle iniziative da sostenere; alla pubblicità delle decisioni di investimento; ai criteri di gestione del patrimonio e, infine, alle procedure di selezione di soggetti esterni che supportino la gestione degli investimenti [De Siervo, 2012]. Peraltro, il già citato principio di Autonomia nelle scelte, della sezione Attività istituzionale, inserisce fra i principi generali d’azione per gli enti conferenti proprio quelli di trasparenza e non discriminazione. Quelli qui elencati sono soltanto i riferimenti espliciti alla trasparenza, ma ve ne sono molti altri che la tutelano espressamente pur senza farne il centro della disposizione. Un caso su tutti nel principio di Adeguatezza del Bilancio si prescrive che la Nota informativa abbia caratteristiche di adeguatezza, completezza e trasparenza. [De Siervo, 2012]

Il tema dell’imparzialità invece è maggiormente messo in luce nell’ambito della gestione dei processi di finanziamento di iniziative di soggetti terzi, dove si stabilisce che l’‘individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, escludendo situazioni di conflitto di interessi e ingerenze esterne’ e si impegna a garantire la ‘parità di trattamento’[Principio 2.2.Imparzialità e non discriminazione del settore Attività istituzionale].

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Vi sono poi due principi particolarmente meritevoli e che afferiscono all’ambito della gestione del patrimonio. Il primo è quello denominato Eticità che, a proposito degli investimenti delle fondazioni, preclude quelli che ‘presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell’uomo e delle norme di tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale’. L’altro principio è quello relativo al Rapporto con la società bancaria di riferimento, in quanto ‘Nell’ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l’investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, le Fondazioni perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale. Le Fondazioni non si inseriscono nella gestione operativa delle società bancarie, ma, esercitando i diritti dell’azionista, vigilano affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati”. L’importanza di questo principio sta nel fatto che, con esso, le fondazioni dimostrano di essere pienamente coscienti e consapevoli del loro ruolo rispetto all’originario istituto di credito, a dispetto delle polemiche che hanno sempre caratterizzato questo tema e che vedevano nella partecipazione delle fondazioni alla società bancaria un travisamento della natura non economica precipua di questi enti. [De Siervo, 2012]