Parte II: gUIda alla cOMPIlazIOne della dIchIarazIOne
Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante): utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione spettante
UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016
Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.
Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
nfigli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
nfigli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Consultare in Appendice “Compilazione della casella F1 del prospetto familiari a carico Casi particolari”.
Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha rico-nosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed ef-fettivamente separato.
Nella colonna “Percentuale di detrazione spettante” indicare:
nper ogni figlio a carico:
– ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;
– ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
– ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
– la lettera “C” nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.
nper ogni altro familiare a carico:
– ‘100’ se l’onere grava per intero;
– la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.
Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usu-fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): potete fruire di un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L’ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legal-mente ed effettivalegal-mente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico. In questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.
L’ammontare dell’ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN6 colonna 3.
Si ricorda che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Rigo 9 (Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente): indicare il numero di figli in affido preadottivo (righi da 2 a 6 per i quali è barrata la casella “F” o “D”) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguar-dare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.
5. QUadrO ra – redditi dei terreni
Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è eser-citata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.
Deve utilizzare questo quadro:
nchi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichia-rare il terreno;
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nl’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
Consultare in Appendice “Impresa agricola individuale e impresa familiare o coniugale”.
nil titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
Non deve utilizzare questo quadro il partecipante dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.
Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL “Altri red-diti” del Modello UNICO 2016, fascicolo 2.
Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:
ni terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
ni terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
ni terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza de-ve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pub-blico interesse.
Terreni esenti IMU
Nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’IMU che l’Irpef.
Per effetto del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, sono esenti dall’Imu:
ni terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
ni terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predi-sposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
nai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
ni terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali o a questi concessi in comodato o affitto, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
In tali casi va barrata la casella “Imu non dovuta” (colonna 9).
Rivalutazione dei redditi dei terreni
I redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento.
I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento.
L’ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 10 per cento, anziché del 30 per cento, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, pos-seduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).
Ai fini della determinazione dell’acconto Irpef dovuto per il 2016 i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata), non devono procedere ad alcuna rivalutazione (pertanto non deve essere applicata neanche l’ulteriore rivalutazione del 10%
prevista per il saldo 2015).
La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”.
cOMPIlazIOne del QUadrO ra
Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. Se nel corso del 2015 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Se devono essere dichiarati più di 22 terreni occorre compilare un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella
“Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso indicare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).
Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8.
I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
Agroenergie
La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici deri-vanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016
dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (art. 22, del D.L 24/4/2014, n 66, come modificato dall’art. 12 del D.L. 31/12/2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte il relativo reddito va indicato nel presente quadro RA.
Nel caso di produzione di energia oltre i limiti sopra riportati, il reddito va indicato nel Fascicolo 3 nel quadro RD o, se si è optato per la determinazione dei redditi nei modi ordinari, nei quadri RF o RG, secondo le relative istruzioni. I contribuenti tenuti alla compilazione dei quadri RD o RG sono comunque tenuti a compilare il presente quadro RA per la determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia entro i limiti sopra descritti.
I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualifica-zione catastale, sono determinati mediante l’applicaqualifica-zione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, consultare in Appendice “Attività agricole”.
L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest’ultima attività nel quadro RD, contenuto nel Fascicolo 3.
Per l’attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un’impresa agricola fami-liare o il titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l’apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.
Righi da RA1 a RA22
Per ciascun terreno indicare i seguenti dati.
I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione sarà ef-fettuata nella fase di determinazione della base imponibile.