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Parte II: gUIda alla cOMPIlazIOne della dIchIarazIOne

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

Canone RAI imprese

La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun appa-recchio di cui sopra.

Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS41 e/o RS42 del quadro RS.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica.

L’ incaricato deve:

nindicare il proprio codice fiscale;

nriportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contri-buente ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;

nbarrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;

nbarrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni co-municazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione, nonché l’avviso relativo agli esiti del riscontro automatizzato effettuato sulla coerenza dei dati dichiarati nel modello degli studi di settore;

nriportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione;

napporre la firma.

Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche”

possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n.

322 del 1998.

Visto di conformità

Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del De-creto legislativo n. 241 del 1997. La casella “Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA”

va compilata solo nella dichiarazione unificata indicando uno dei seguenti codici:

n1, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;

n2, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA;

n3, se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero oppure va riportato il codice fiscale del professionista.

Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di con-formità.

Certificazione tributaria

L’art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d’impresa in re-gime di contabilità ordinaria, anche per opzione.

Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che deve, negli appositi spazi, riportare il proprio codice fiscale e indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria. Infine deve essere ap-posta la firma che attesta il rilascio della certificazione.

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire

3 Curatore fallimentare

4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)

5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati

6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede

8 Liquidatore (liquidazione volontaria)

9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasforma-zioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione

10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)

13 Amministratore di condominio

14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016

Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.

Il contribuente può destinare:

nl’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un’Istituzione religiosa;

nil cinque per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale;

nil due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico

nil due per mille della propria Irpef in favore di una delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, per-tanto, essere tutte espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Da quest’anno la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF è all’interno del modello dichiarativo e può essere utilizzata sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.

Destinazione dell’otto per mille dell’Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef:

nallo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);

nalla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);

nall’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e al-l’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);

nalle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);

nalla Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;

nalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o at-traverso le Comunità ad essa collegate);

nall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conserva-zione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’an-tisemitismo).

nalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);

nalla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);

nall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero).

nall’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);

nall’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini della ca-sella scelta.

La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l’otto per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assem-blee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

Destinazione del cinque per mille dell’Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:

a) sostegno di:

nvolontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;

nassociazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

nassociazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicem-bre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

e) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell’art. 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’Irpef. Per alcune delle finalità, avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete desti-nare direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef.

Destinazione del due per mille dell’Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore:

ndi uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di ga-UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016

ranzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”. Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla sche-da, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti po-litici beneficiari. Per conoscere i codici dei partiti popo-litici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF, consultare l’apposita tabella posta nell’ultima pagina delle istruzioni;

ndi una delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 985, L. 28 dicembre 2015, n. 208). Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille il contribuente deve apporre la propria firma nell’apposito riquadro presente nella scheda, indicando il codice fiscale dell’associazione prescelta. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati

Se siete esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione (vedere al riguardo Parte I, capitolo 3 “Chi è esonerato dalla presen-tazione della dichiarazione”), potete effettuare le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef con la stessa scheda utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione.

Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda.

La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 30 settembre 2016:

nallo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta;

nad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richie-sta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto, cinque o due per mille dell’Irpef).

Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e due per mille dell’Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

Firma della dichiarazione

Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le istruzioni fornite per la compilazione della casella “Dichiarazione inte-grativa” presente nel riquadro “Tipo di dichiarazione”.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a spe-cifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comu-nicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione:

1) dei quadri che sono stati compilati;

2) dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri IVA compilati sono poste in fondo al quadro VL;

3) dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

Tale disposizione disciplina le modalità attuative dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiara-zioni, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, emerga un’imposta da versare o un minor rimborso.

I chiarimenti sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici.

Il contribuente può chiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”.

A sua volta, l’intermediario accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso telematico controllo auto-matizzato dichiarazione” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.

Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con rac-comandata (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comu-nicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario;

4) della richiesta del contribuente di inviare all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le municazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del 2014) e la co-municazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Il contribuen-te effettua tale richiesta barrando la casella “Invio altre comunicazioni contribuen-telematiche all’incontribuen-termediario”. A sua volta, l’incontribuen-termediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.

Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel “Cassetto fiscale”, presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali.

UnIcO PersOne FIsIcheæFascicolo 1Istruzioni per la compilazione 2016

4. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2015 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico.

Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN6.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2015 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere com-putate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

nle retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Se-de, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

nla quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come og-getto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

nil reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);

nil reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);

nil reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

nil coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

ni figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria

“altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

nil coniuge legalmente ed effettivamente separato;

ni discendenti dei figli;

ni genitori (compresi quelli adottivi);

ni generi e le nuore;

nil suocero e la suocera;

ni fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

ni nonni e le nonne.

Il prospetto, composto da otto righi, deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del dichiarante.

Se nel corso del 2015 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.

Come compilare il rigo relativo al coniuge Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.

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