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IV. I MECCANISMI DI ADR: BREVE PANORAMICA EUROPEA

4.4 Facilitazioni per l’accesso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie: i networks europei

4.4.1 Cenni alla rete FIN-NET

Per quanto concerne specificamente il settore finanziario, la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari "FIN-NET" collega – attraverso una rete – gli organi nazionali competenti che soddisfano i requisiti di cui alla prima raccomandazione della Commissione del 1998.

FIN-NET consente ai consumatori che devono affrontare un problema nel settore dei servizi finanziari (banche, assicurazioni, investimenti) di accedere direttamente ad un mezzo di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

FIN-NET persegue tre obiettivi principali:

delle importanti differenze. Diversamente dal titolo esecutivo europeo e dall’ingiunzione di pagamento europea, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica sia alle cause in cui è esercitata la difesa, che a quelle in cui non viene fatta opposizione. È pertanto necessario che il potenziale attore decida all’inizio quale sia il miglior procedimento da usare, decisione che dipenderà fortemente dalle circostanze di fatto di ciascuna causa, in particolare la possibilità che venga assicurato il contraddittorio, oltre che dal valore della causa stessa. 229 Per avviare il procedimento deve essere compilato l’apposito modulo predisposto con l'indicazione di tutte le informazioni riguardanti le parti, nonché la natura e l'ammontare del credito. Il giudice esaminerà la domanda e, se il modulo è compilato correttamente, dovrebbe emettere l'ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni. Il giudice deve quindi notificare l'ingiunzione di pagamento europea al convenuto. Costui può pagare l'importo indicato nell'ingiunzione oppure opporvisi. Dispone di 30 giorni per presentare opposizione contro l'ingiunzione di pagamento europea. In questa ipotesi, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti in materia civile in base al diritto nazionale.

In assenza di opposizione da parte del convenuto, l'ingiunzione di pagamento acquista automaticamente forza esecutiva. Alle autorità di esecuzione dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione devono essere inviate una copia dell'ingiunzione di pagamento europea e, se del caso, una traduzione. L'esecuzione avviene in conformità delle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui viene eseguita l'ingiunzione di pagamento europea.

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– Fornire ai consumatori un facile accesso alla soluzione extragiudiziale delle controversie transfrontaliere: la rete aiuta i consumatori ad individuare l'organismo adatto alla loro denuncia specifica, fornendo loro tutte le necessarie informazioni nella loro lingua.

– Assicurare un efficace scambio di informazioni fra i vari organismi europei, in modo che le denunce transfrontaliere possano essere trattate nel modo più rapido, efficiente e professionale possibile. La struttura FIN-NET prevede uno scambio rapido di informazioni generali e particolari necessarie per casi specifici, quando, ad esempio, può esserci la necessità di ottenere informazioni sulle norme a tutela dei consumatori vigenti in un determinato Stato membro.

– Assicurare che gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie dei vari Paesi europei rispettino una serie comune di garanzie minime.

È infatti di vitale importanza che i consumatori possano nutrire fiducia negli organismi membri di FIN-NET. Senza la fiducia dei consumatori la rete sarebbe inutile.

In altre parole, si consente a un consumatore che intenda sporgere reclamo contro un fornitore di servizi finanziari situato in un altro Paese dell’UE (i) di utilizzare la rete FIN-NET per identificare il relativo organismo di risoluzione delle controversie competente nel Paese del fornitore di servizi finanziari e (ii) di contattare direttamente

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quell’organismo o ente, fornendo altresì tutte le informazioni e i suggerimenti necessari sul sistema e la sua procedura di reclamo230.

In sostanza, tutti gli organismi partecipanti alla rete rispettano una serie di norme minime che garantiscono una procedura di risoluzione delle controversie imparziale, equa ed efficiente. La Raccomandazione della Commissione 98/257 sui principi applicabili in materia di soluzione delle controversie concernenti i consumatori contiene questi principi fondamentali sull'istituzione e il funzionamento delle relative procedure extragiudiziali. Tutti gli organismi partecipanti si sono impegnati, in un Protocollo di intesa231, a rispettare i suddetti principi diretti a garantire la correttezza e l'efficacia delle loro procedure.

Questa rete è stata lanciata dalla Commissione il 1° febbraio 2001232 e ha realizzato risultati ampiamente positivi negli anni.

Nel 2015 (ultimo anno i cui dati ufficiali sono disponibili) i membri FIN-NET hanno gestito oltre 4.200 casi transfrontalieri, di cui 1.300 nel settore bancario, 699 nel settore assicurativo e 599 nel

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Gli schemi di FIN-NET hanno lo scopo di dare ai consumatori la possibilità di comunicare le loro reclami transfrontalieri almeno nella lingua del loro contratto finanziario o nella lingua in cui sono normalmente trattati con il loro fornitore di servizi finanziari. Per ulteriori informazioni su come utilizzare FIN-NET, è possibile consultare anche la apposita Guida del consumatore disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/finance/fin-net/docs/guide/consumer-guide_en.pdf.

231 Cfr. Memorandum of Understanding on a Cross-Border Out of-Court Complaints Network for Financial Services in the European Economic Area, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/finance/fin-net/docs/mou/en.pdf.

232

Il Commissario europeo per il mercato interno Frits Bolkestein ha dichiarato in tale occasione che «Se vogliamo un vero mercato interno dei servizi finanziari, dobbiamo accrescere la fiducia dei consumatori in modo che i cittadini non nutrano preoccupazioni nell’acquisto di servizi finanziari in un altro Stato membro, quando possono ottenere maggiori vantaggi. Dobbiamo fare in modo che i consumatori sappiano che possono ottenere una riparazione extragiudiziale, qualora dovessero sorgere dei problemi» […] «FIN-NET rende più facili le denunce ‘transfrontaliere’. Essa aiuterà le imprese e i consumatori a risolvere le controversie in modo rapido ed efficiente senza dover ricorrere a lunghe e costose azioni legali».

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settore degli investimenti (con un incremento di 700 casi rispetto al 2014).

Negli ultimi anni il numero delle controversie transfrontaliere gestite dai membri della rete FIN-NET si sono più che quadruplicati (dal 2007 al 2015).

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Per “allinearsi” alle previsioni della Direttiva ADR e del Regolamento ODR, i membri della rete FIN-NET hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (efficace dal 12 maggio 2016) per assicurare una piena compliance di tutti tali soggetti alla legislazione europea233.

FIN-NET allo stato può vantare 57 membri (“national ADR schemes”) da 25 Paesi dell’area Euro234 (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia235).

233

Amplius in FIN-NET activity report 2015, pubblicato nell’ottobre 2016, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/finance/fin-net/docs/activity/2015_en.pdf.

234

I dati si riferiscono all’ultimo report pubblicato nell’ottobre 2016 dalla Commissione Europea sulle attività della rete FIN-NET, riferita al 2015. In 22 Paesi risulta una “full-sector coverage” per i settori bancario, finanziario ed assicurativo. Si rimanda a http://ec.europa.eu/finance/fin-net/docs/activity/2015_en.pdf.

235

La rete FIN-NET non risulta rappresentata in Bulgaria, Lettonia, Romania, Cipro e Slovenia (in Slovacchia è in corso di accreditamento un organismo di ADR).

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Per quanto concerne l’Italia, i membri attualmente registrati sono l’Arbitro Bancario Finanziario, l’IVASS e l’Ombudsman

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bancario - Giurì Bancario. Spiccava l’assenza della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, attiva nell’ambito delle controversie riguardanti i contratti di natura finanziaria, ma che non si è mai “accostata” alla rete europea FIN-NET. La stessa lacuna si riscontra anche con riferimento al neo istituito Arbitro per le Controversie Finanziarie: tale mancanza appariva difficilmente giustificabile, anche se verrà finalmente sanata (cfr. par. 5.4.1 che segue).

Nella sostanza, la rappresentatività degli Stati europei alla rete FIN-NET è ancora parziale e su spinta della Commissione Europea236 si cercherà di ampliare la conoscenza di tale rete e le opportunità offerte ai consumatori per aumentare ulteriormente l’efficienza e gli effetti positivi per i consumatori.

236 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sui servizi finanziari al dettaglio. Prodotti migliori, maggiore scelta e più opportunità per consumatori e imprese, COM (2015), 630 final, 2015.

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V. LA CORNICE NORMATIVA E I PRINCIPALI SISTEMI DI ADR