V. LA CORNICE NORMATIVA E I PRINCIPALI SISTEMI DI ADR PRESENTI IN ITALIA IN AMBITO BANCARIO-FINANZIARIO: UNO
5.3 Il settore finanziario: la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob
5.3.4 I dati sull’operatività della Camera e le prospettive di riforma indicate dalla Consob
Indirizzare lo sguardo verso il futuro e ipotizzare le modifiche necessarie per dare un nuovo impulso alla diffusione dell’organismo di ADR in capo alla Consob non è una operazione banale.
Le potenzialità di tale strumento sono indiscutibili, tuttavia il quadro legislativo-regolamentare e le risultanze pratiche dell’attività della Camera hanno stimolato la stessa Consob a riflettere e farsi parte attiva dinanzi alle competenti sedi per pianificare le necessarie modifiche all’impianto della Camera stessa, apparse indispensabili per dare una nuova vis a tale organismo, impossibilitato per i motivi sopra delineati ad esercitare quella funzione autoritativa e protettiva degli interessi degli investitori che la propria legge istitutiva aveva ipotizzato.
Una analisi evidence-based dei risultati ottenuti negli ultimi anni dalla Camera giustifica l’inevitabile cambiamento che necessitava per quanto concerne i meccanismi di ADR in ambito finanziario.
Nell’ultimo anno (pieno) di vita della Camera Consob, infatti, la stessa è stata impegnata nell’amministrazione di “soli” 80 procedimenti di conciliazione (di cui soltanto 71 ammissibili e dunque trattati concretamente)384, in grosso calo rispetto al 2014, benché anche durante tale annata i procedimenti furono solo 121. E’ dunque evidente che si tratta di numeri irrisori, soprattutto se confrontati con i risultati dell’ABF, che raggiunge risultati numericamente maggiori già soltanto in un solo mese di operatività (nel 2015 la media mensile di
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Si è già specificato che nessun procedimento arbitrale è stato attivato dinanzi alla Camera Consob.
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ricorsi pervenuti all’ABF si attesta intorno ai 1110 e il trend nel 2016 risulta in ulteriore crescita385).
Le analisi effettuate dalla Consob durante l’operatività della Camera hanno sapientemente e dettagliatamente evidenziato i fallimenti del mercato e i benefici “potenziali” per gli investitori, per l’Autorità di vigilanza e per il sistema finanziario in generale, derivanti da procedure di conciliazione ed arbitrato efficaci386.
Sono state ipotizzate, dunque, delle opzioni regolamentari finalizzate a incentivare i meccanismi di conciliazione ed arbitrato che facevano capo alla Camera Consob al fine di introdurre anche nel TUF un “sistema” di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela387.
385 Cfr. Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario, anno 2015. 386 Sono stati individuati dalla Consob i seguenti benefici “potenziali”:
− celerità (60/120 giorni dall’istanza per concludere la conciliazione/arbitrato) e semplicità delle procedure (altamente informatizzate per la Camera);
− migliorare l’economicità e la predeterminazione dei costi per gli utenti (tariffe predefinite, presenza solo eventuale del procuratore nel giudizio di conciliazione);
− ridurre la conflittualità tra intermediari e risparmiatori (che possono comporre eventuali controversie evitando il contenzioso giudiziario); − incentivare indirettamente il rispetto dei principi di trasparenza e
correttezza nelle relazioni con la clientela (moral suasion sugli intermediari) migliorando la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi finanziari;
− alleggerire i carichi di lavoro dei tribunali e fornire uno strumento di risoluzione delle controversie specializzato nel settore del mercato mobiliare;
− migliorare l’immagine della Consob, attraverso una gestione efficiente ed efficace della Camera, presso il pubblico dei risparmiatori;
− acquisizione da parte della Consob di input di vigilanza al fine di intervenire sulle materie/vicende maggiormente controverse (documento di analisi di impatto della regolamentazione, relativo al documento di consultazione del 5 aprile 2012, disponibile sul sito internet della Consob). 387 Cfr. Documento di analisi di impatto della regolamentazione relativo al documento di consultazione del 5 aprile 2012 (Modifiche al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla
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I buoni risultati riscontrati dall’attività dell’ABF in ambito bancario hanno infatti fornito la “spinta” per un intervento sulla normativa primaria, seguendo il “solco” tracciato dall’art. 128-bis del TUB, e assicurando in tal modo l’obbligatorietà di alcune misure, che consentirebbero di vincolare i comportamenti degli intermediari, aumentando le garanzie per la clientela (tutelata anche dal punto di vista dei costi e della tempistica necessaria per ottenere quanto meno un primo riscontro delle proprie legittime pretese, senza “intaccare” in alcun modo la possibilità – forse ancor più garantista, ma sicuramente più onerosa – di adire la giustizia statale ordinaria).
Ancora una volta i dati hanno messo allo scoperto l’inesistente appeal della Camera in termini di presenza effettiva e conclusione di accordi da parte degli intermediari: per quanto concerne il 2015, solo nel 35% dei casi l’intermediario ha aderito al tentativo di conciliazione (pari al 35 per cento del totale), e solo in 5 casi (!) le istanze si sono concluse con un accordo388. Numeri francamente “autoesplicativi”: essi sono peraltro di gran lunga peggiorativi rispetto al 2014, anno in cui comunque risulta che la percentuale di adesioni si attestava al 47 per cento (e solo in 17 casi si era pervenuto ad un accordo tra le parti)389.
Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008), disponibile sul sito internet della Consob.
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Con riguardo alla tipologia di prodotti finanziari oggetto delle istanze di conciliazione pervenute alla Camera nel 2015, si segnala la forte incidenza di controversie relative alla vendita da parte degli intermediari di propri strumenti finanziari (azioni e obbligazioni), seguiti da altre obbligazioni (Repubblica Argentina, Cirio etc.) e strumenti derivati (quali interest rate swap e certificates). Un minor numero di procedimenti si riferisce a fondi comuni di investimento, ETF e polizze a contenuto finanziario. L’importo mediano delle richieste di risarcimento pervenute oscilla tra 23 e 303 mila euro circa (dati forniti dalla relazione per l’anno 2015 della Consob).
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Non stupisce dunque che anche l’interesse di conciliatori e arbitri si sia drasticamente attenuato durante gli ultimi anni di operatività della Camera Consob: nel 2015 il numero di conciliatori iscritti nel citato elenco tenuto dalla Consob rispetto all’anno precedente è diminuito di 584 soggetti, mentre gli arbitri nello stesso anno sono diminuiti di 237 unità.
Dati che si commentano da soli.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la soluzione prospettata dalla Consob con lungimiranza già nel 2012 – soluzione che risulterebbe più efficiente in termini di costi/benefici e che garantirebbe una maggiore tutela degli investitori, una maggiore efficacia nei confronti degli intermediari e che soddisferebbe le istanze delle principali associazioni dei consumatori – sarebbe pertanto rappresentata dall’istituzione presso la Consob di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ad adesione obbligatoria sul modello dell’ABF. In tal modo si realizzerebbe quel “riallineamento” tra TUB e TUF che potrebbe assicurare una maggiore coerenza al sistema390.
Gli spunti sopra evidenziati dalla Consob (nonché le evidenze empiriche e i dati della Camera) sono stati sostanzialmente recepiti dal D. Lgs. n. 130/2015 che ha decretato la “fine” della vecchia Camera, riorganizzata in modo da poter essere legittimamente annoverata tra gli organismi di ADR in piena compliance con le previsioni della Direttiva ADR. La scelta del legislatore non è stata però diretta ad
390 L’arbitrato (o meglio gli arbitrati) della Camera sarebbero, pertanto, finalmente posti nella giusta “posizione” per concorrere al raggiungimento delle finalità per le quali sono state introdotte le ADR in questo settore, esaltandone sia la funzione deflattiva del contenzioso – per “alleggerire” un sistema giudiziario oramai sovraccarico – sia la settorialità e la specializzazione, che dovrebbero rappresentare una garanzia soprattutto per la clientela retail. Si rimanda al Documento esiti della consultazione del 6 giugno 2012, disponibile sul sito internet della Consob.
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intervenire sul TUF, bensì ad introdurre nuove disposizioni nel c.d. Codice del Consumo, modificando altresì il decreto di istituzione della Camera Consob.
Di seguito si specificheranno meglio le nuove previsioni dettate in ambito Consob per regolare il nuovo organismo di ADR di recente costituzione in ambito finanziario ed operativo a far data dal 9 gennaio 2017.
Sicuramente grosse aspettative sono riposte su tale organismo, che in futuro dovrà rappresentare un solido baluardo a difesa dei diritti degli investitori, un punto di riferimento per la specializzazione e la conoscenza del settore e un indispensabile “aiuto” per il sistema di giustizia statale.
5.4 Il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle