• Non ci sono risultati.

V. LA CORNICE NORMATIVA E I PRINCIPALI SISTEMI DI ADR PRESENTI IN ITALIA IN AMBITO BANCARIO-FINANZIARIO: UNO

5.2 Il settore bancario: l’Arbitro Bancario Finanziario L’istituzione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) trova la

5.2.4 La Segreteria tecnica dell’ABF

Il ruolo della Segreteria tecnica dell’ABF, e la possibile “commistione” delle attività affidate alla stessa con l’indipendenza dei Collegi decidenti e con l’attività di vigilanza della Banca d’Italia sono stati oggetto di critiche e riflessioni, che hanno condotto a chiarimenti e rimodulazioni delle disposizioni attuative dell’ABF emesse dalla Banca d’Italia.

Tra i compiti della Segreteria tecnica vi era infatti quello di istruire la causa e predisporre una apposita relazione da sottoporre ai membri dei Collegi dell’ABF; tale relazione – considerati anche i tempi ristretti per le decisioni da assumere e il numero delle controversie sottoposte ai Collegi – poteva influenzare, seppure indirettamente, gli arbitri.

In sostanza, emergeva la possibilità di ravvisare una “ingerenza” di tali compiti nell’attività degli arbitri che poteva assumere anche una valenza non irrisoria per quanto riguarda le decisioni delle controversie sottoposte all’ABF.

Per quel che concerne poi l’attività di vigilanza, si ravvisava un ruolo di “membrana osmotica”, sotto il profilo informativo, di tale

297 Il nesso che intercorre tra le procure di ABF e l’attività di vigilanza è messo in rilievo da V. LEMMA, ABF e supervisione bancaria: unitarietà dell’intervento, in F. CAPRIGLIONE – M. PELLEGRINI (a cura di), ABF e supervisione bancaria, Padova, 2011.

155

struttura incardinata nell’Autorità di vigilanza non impermeabile a tali indicazioni298, con una funzionalizzazione delle attività svolte299.

L’eventualità di una tale ingerenza – invero difficilmente ipotizzabile, vista l’alta tecnicità della materia e la competenza ed esperienza degli arbitri – è stata “allontanata” con la citata riforma delle disposizioni attuative dell’ABF (realizzata a mezzo della consultazione pubblica posta in essere nell’estate del 2011, seguita dall’emanazione di nuove disposizioni attuative, entrate in vigore nel 2012300).

Con il citato intervento è stata puntualizzata la funzione meramente ausiliaria della Segreteria tecnica, fugando ogni dubbio sulle attività di tale ufficio quale mero supporto amministrativo e chiarendo e rafforzando (o meglio specificando expressis verbis) il ruolo decisionale e l’autonomia dei Collegi dell’ABF.

È stato dunque doverosamente puntualizzato che i Collegi sono pienamente autonomi e indipendenti rispetto alla Banca d'Italia e quindi non partecipano in alcun modo all’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite dalla legge all’Istituto. La separazione giuridica e funzionale dell’Arbitro rispetto alla Banca d'Italia – già naturalmente implicita nella struttura e nel contenuto delle vigenti Disposizioni – viene ulteriormente chiarita (sez. I, par. 1); per ribadire il carattere ausiliario dell’attività svolta dalle Segreterie tecniche nei confronti dell’organo giudicante vengono, inoltre, precisati i compiti delle segreterie tecniche istituite presso le sedi (cfr. sez. IV, par. 1; sez. VI,

298

M. SEPE, Brevi note sulla natura delle decisioni dell’ABF, in F. CAPRIGLIONE – M. PELLEGRINI (a cura di), ABF e supervisione bancaria, Padova, 2011.

299 F. CAPRIGLIONE, La giustizia nei rapporti bancari e finanziari, cit., 270.

300 Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia il 12 dicembre 2011; in dottrina per tuttiB.DE CAROLIS, L’ABF, op. cit.

156

par. 3), chiarendo altresì la funzione meramente preparatoria dell’“istruttoria” da esse svolta in favore dei collegi (sez. IV, par. 1 e sez. VI, par. 2).

Conseguenza di ciò è che «il compito di accertare il mancato adempimento della decisione da parte dell’intermediario spetta esclusivamente al collegio, mentre la segreteria tecnica si limita ad eseguire gli adempimenti amministrativi necessari a dar corso alla conseguente pubblicazione, senza disporre di alcuna discrezionalità in proposito (sez. VI, par. 4)» (Relazione illustrativa al Documento per la consultazione del 12.12.11 - Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari)301.

301 Per completezza, di seguito si riportano tutti i compiti della Segreteria tecnica, stabiliti dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia. La Segreteria tecnica:

— riceve i ricorsi presentati dalla clientela, provvedendo alla loro classificazione e all’apertura dei relativi fascicoli, e ne trasmette copia agli intermediari qualora non vi abbia già provveduto il cliente;

— riceve la documentazione relativa agli intermediari (controdeduzioni e documenti relativi alla procedura di reclamo);

— accerta completezza, regolarità e tempestività della documentazione presentata dalle parti e, ove ne ravvisi l’esigenza, chiede alle parti le necessarie integrazioni, fissando un termine per la loro produzione;

— nei casi di manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso, sottopone prontamente lo stesso al presidente per l’assunzione delle relative determinazioni; — cura la formazione del fascicolo contenente il ricorso, le controdeduzioni, la documentazione presentata dalle parti, compresa quella relativa alla fase del reclamo, ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della decisione; il fascicolo è reso disponibile a ciascun componente il Collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;

— predispone una relazione da rendere disponibile a ciascun componente del Collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;

— sottopone al presidente per l’approvazione il calendario delle riunioni del Collegio, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 4 della precedente sezione; convoca i membri del collegio e li informa sull’agenda dei ricorsi da trattare; — assiste alle riunioni del Collegio e ne redige il verbale;

— cura le comunicazioni alle parti previste ai sensi delle presenti disposizioni, ovvero disposte dal presidente o dal Collegio;

157

Per la delicatezza dei compiti affidati all’ABF, però, per una parte della dottrina il contenuto innovativo descritto potrebbe non essere sufficiente, auspicandosi invece una netta separazione tra la struttura di gestione del meccanismo di ADR in questione e l’Autorità di vigilanza, al fine di accentuare la separatezza di compiti e di funzioni302, prendendo come esempio ancora una volta la realtà finanziaria più evoluta in Europa, che è quella britannica303.