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La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo

complesso, con riferimento alla globalità delle catego-rie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certi-ficazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro cinque giorni, l’annul-lamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell’inserimento nel casellario

informa-tico di cui all’arinforma-ticolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all’articolo 70, comma 7.

5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento in-formatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti par-tecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).

(art. 7, D. P.R. n. 34/2000)

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli

Art. 64

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA

1. Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denomina-zione sociale deve espressamente comprendere la lo-cuzione «organismi di attestazione»; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.

1. Le Società Organismi di Attestazione sono costitui-te nella forma delle società per azioni, la cui denomi-nazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione “organismi di attestazione”; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un

mi-liardo di lire interamente versato. 2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passi-vo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio depositato, de-ve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell’apposito albo, secondo i cri-teri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione secondo le norme del regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei con-nessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanzia-ria. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovve-ro a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giu-dizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giu-dizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente docu-mentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presen-za di interessi idonei ad influire sul requisito dell’indi-pendenza.

6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla compo-sizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del re-quisito dell'indipendenza l'autorità può richiedere, in-dicando il termine per la risposta non inferiore a trenta

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente docu-mentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presen-za di interessi idonei ad influire sul requisito dell’indi-pendenza.

giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che parte-cipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le even-tuali situazioni di controllo o di collegamento, secon-do quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunica-zioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

7. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalen-te secondo la legislazione vigenequivalen-te;

a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalen-te secondo la legislazione vigenequivalen-te;

b) che sono soggette a procedimento per la

dichiara-zione di una di tali situazioni; b) che sono soggette a procedimento per la dichiara-zione di una di tali situazioni;

c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione;

c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi viola-zioni debitamente accertate delle norme in ma-teria di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, diret-tori tecnici sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, diret-tori tecnici e del personale di cui all’articolo 67, comma 2, sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il di-vieto di contrarre con la pubblica amministra-zione;

e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici è stata pro-nunciata sentenza di condanna passata in giudica-to, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affida-bilità morale o professionale, o per delitti finan-ziari;

e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, o i direttori tecnici e del personale di cui all’artico-lo 67, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applica-zione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o profes-sionale, o per delitti finanziari;

f) che nell’esercizio della propria attività si sono re-se responsabili di errore professionale grave for-malmente accertato;

f) qualora gli amministratori, i legali rappresen-tanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all’articolo 67, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;

g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste.

g) qualora gli amministratori, i legali rappresen-tanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all’articolo 67, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell’indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave do-cumentazione dell’impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera.

8. Le SOA comunicano all'autorità l'eventuale soprav-venienza di fatti o circostanze che incidono sulle

si-tuazioni di cui al comma 7.

9. La mancata risposta a richieste dell’autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comu-nicazione di informazioni non veritiere implicano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 7, della legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca dell’autorizzazione.

(art. 7, D. P.R. n. 34/2000)

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli

Art. 65 Controlli sulle SOA

6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla compo-sizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del re-quisito dell’indipendenza l’autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni infor-mazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comu-nicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposi-zione.

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla compo-sizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del re-quisito dell’indipendenza e l’assenza delle condizioni di cui all’articolo 64, comma 6, l’Autorità può ri-chiedere, indicando il termine per la risposta non su-periore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispet-tivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di col-legamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a lo-ro disposizione.

8. Le SOA comunicano all’autorità l’eventuale so-pravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.

2. Le SOA comunicano all’Autorità, entro quindici

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