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L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a

quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecni-che obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal ca-pitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la dire-zione dei lavori provvede al prelievo del relativo cam-pione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo;

la certificazione effettuata dal laboratorio prove mate-riali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo posso-no disporre ulteriori prove ed analisi ancorché posso-non pre-scritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute ne-cessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei com-ponenti. Le relative spese sono poste a carico dell'ese-cutore.

Art. 168

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, il bando prevede che la stipulazione del con-tratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo pre-sentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del pro-cedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei ne-cessari eventuali pareri e per l'approvazione del proget-to definitivo presentaproget-to in sede di gara. In tale fase l'af-fidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il pro-getto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun com-penso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affida-tario non adegui il progetto definitivo entro la data pe-rentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si prov-vede all'interpello a partire dal soggetto che ha formula-to la prima migliore offerta, fino al quinformula-to migliore of-ferente, escluso l'originario aggiudicatario.

2. Successivamente alla stipula del contratto, il respon-sabile del procedimento, con apposito ordine di servi-zio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal contratto.

3. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la ne-cessità, l'affidatario, previa informazione al responsabi-le del procedimento perché possa eventualmente di-sporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'af-fidatario.

4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna va-riazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5. So-no altresì ammesse le variazioni qualitative e quantita-tive, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, ma-nutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti com-petenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del

co-dice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del ca-so, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concor-damento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

6. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione ap-paltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di ap-provazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il dirit-to di risolvere il contratdirit-to.

7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affi-datario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice.

8. In ogni altro caso di mancata approvazione del pro-getto esecutivo, la stazione appaltante recede dal con-tratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 in caso di accoglimento dell'i-stanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

9. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale pre-stazionale allegato al progetto preliminare indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.

10. Il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordi-namento, è nominato dalla stazione appaltante su pro-posta dell'affidatario.

11. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento.

(art. 140, D.P.R. n. 554/1999) Appalto integrato

1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la sti-pulazione del contratto a norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che

do-Art. 169

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, dopo la stipulazione del contratto, il re-sponsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla re-dazione del progetto esecutivo, che dovrà essere

com-vrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.

2. Il responsabile del procedimento, qualora ne rav-visi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior detta-glio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la reda-zione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltato-re.

3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazio-ni previste nel progetto defilavorazio-nitivo, salvo quanto di-sposto dal comma 4.

4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Leg-ge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato specia-le alspecia-legato al progetto definitivo.

5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definiti-vo, entro il termine fissato dal capitolato speciale.

Dalla data di approvazione decorrono i termini previ-sti dall'articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di ri-solvere il contratto.

6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il con-tratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.

7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di

accogli-pletata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.

2. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la

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