(art. 13, D.P.R. n. 554/1999) Programma triennale
Art. 13
Programma triennale ed elenchi annuali 1. In conformità allo schema-tipo definito con
de-creto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello preceden-temente approvato, un programma dei lavori pub-blici da eseguire nel successivo triennio. Tale pro-gramma è deliberato dalle amministrazioni aggiu-dicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bi-lancio di previsione e al bibi-lancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all’elenco dei lavori da av-viare nell’anno.
1. In conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base degli studi di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dal-le amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato con-testualmente al bilancio di previsione e al bilancio plu-riennale, ed è ad essi allegato assieme all’elenco dei lavo-ri da avviare nell’anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazio-ni, le problematiche di ordine ambientale, paesisti-co ed urbanistipaesisti-co territoriale, le relazioni paesisti-con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddi-sfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i ri-sultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problemati-che di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privile-giano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri ele-menti in conformità di quanto disposto dal codice.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del pro-cedimento dei singoli interventi. Le Amministra-zioni dello Stato procedono all’aggiornamento de-finitivo del programma entro novanta giorni dall’approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono re-datti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni an-no. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimen-to dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Staprocedimen-to procedono all’aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall’approvazione della legge di bi-lancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell’aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l’elenco dei lavori da avviare nell’anno successivo.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è re-datto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti compe-tenti per ciascun lavoro.
(Art. 14 , D.P.R. n. 554/1999) Pubblicità del programma
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all’Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiorna-menti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell’articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavo-ri pubblici di importo palavo-ri o supelavo-riolavo-ri al controva-lore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comu-nicazione di preinformazione all’Ufficio delle pub-blicazioni ufficiali dell’Unione Europea.
Art. 14 Studio di fattibilità
1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione il-lustrativa contenente:
a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, eco-nomico-finanziarie dei lavori da realizzare;
b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla solu-zione realizzativa individuata;
c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;
d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali com-ponenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva del-la sostenibilità ambientale e deldel-la compatibilità paesaggi-stica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili inte-ressati dall'intervento, nonché l'individuazione delle mi-sure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.
2. Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:
a) relazione illustrativa generale contenente:
1. l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'a-rea oggetto dell'intervento:
1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità con gli strumenti
urbanistici;
1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;
2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previ-sione con riferimento:
2.1. al bacino d'utenza;
2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'in-tervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;
2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradi-mento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei mede-simi settori dell'intervento;
3. l'analisi delle alternative progettuali:
3.1. individuazione delle alternative progettuali dal pun-to di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e fi-nanziarie;
3.2. matrice delle alternative progettuali;
4. lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alterna-tive:
4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponi-bili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;
4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili inte-ressati dall'intervento;
b) relazione tecnica contenente:
1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;
2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggisti-ca dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali e paesaggistici;
3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indica-zione delle norme tecniche da applicare;
4. cronoprogramma;
5. stima sommaria dell'intervento secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, con l'individuazione delle categorie di cui all'allegato A e dei relativi importi, de-terminati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo com-plessivo;
c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del pro-cedimento tra quelli previsti dall'articolo 21;
d) elaborato tecnico-economico contenente:
1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto;
2. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di conces-sione, alla fase di gestione;
3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi co-sti-benefici);
4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
5. elementi essenziali dello schema di contratto.
(artt. 15 e 16, D.P.R. n. 554/1999) Disposizioni preliminari
Art. 15
Disposizioni preliminari
per la progettazione dei lavori e norme tecniche 1. La progettazione ha come fine fondamentale la
realizzazione di un intervento di qualità e tecnica-mente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manuten-zione e gestione. La progettamanuten-zione è informata, tra l’altro, a principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di massima manutenibilità, dura-bilità dei materiali e dei componenti, sostituidura-bilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed age-vole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realiz-zazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La pro-gettazione è informata a principi di sostenibilità am-bientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglio-ramento del rendimento energetico, durabilità dei ma-teriali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisio-ne di contenuti che tra loro interagiscono e si svi-luppano senza soluzione di continuità.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal respon-sabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizio-ne: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costi-tuiscono una suddivisione di contenuti che tra loro inte-ragiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di inte-grare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la quali-tà.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni ese-cutive che si siano rese necessarie, a cura dell’appaltatore e con l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.
4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le even-tuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’esecutore e con l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la redazio-ne di un documento preliminare all’avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto.
5. Il responsabile del procedimento redige un documento