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L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiducia- fiducia-rio di cui all'articolo 125, comma 8, primo pefiducia-riodo,

del codice è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

(art. 145, D.P.R. n. 554/1999)

Autorizzazione della spesa per lavori in economia 1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'àmbito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal respon-sabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'am-bito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi pos-sono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limi-ti in precedenza specificalimi-ti, atlimi-tingendo dagli accan-tonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 174

Autorizzazione della spesa per lavori in economia 1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel pro-gramma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad erro-ri o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accanto-namento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per impre-visti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'a-sta.

(art. 146, D.P.R. n. 554/1999) Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgen-za, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuover-lo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del proce-dimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizza-zione dei lavori.

Art. 175 Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedi-mento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

(art. 147, D.P.R. n. 554/1999) Provvedimenti in casi di somma urgenza 1. In circostanze di somma urgenza che non consen-tono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata

esecu-Art. 176

Provvedimenti in casi di somma urgenza 1. In circostanze di somma urgenza che non consento-no alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del pro-cedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verba-le di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei

zione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o co-munque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può es-sere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito con-sensualmente con l'affidatario; in difetto di preventi-vo accordo si procede con il metodo previsto all'arti-colo 136, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico inca-ricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecu-zione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma ur-genza, alla stazione appaltante che provvede alla co-pertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si pro-cede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiu-dizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può esse-re affidata in forma diesse-retta ad uno o più operatori eco-nomici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito con-sensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compi-la entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei compi-lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, uni-tamente al verbale di somma urgenza, alla stazione ap-paltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del com-petente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

   

(art. 148, D.P.R. n. 554/1999) Perizia suppletiva per maggiori spese.

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsa-bile del procedimento presenta una perizia suppleti-va, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limi-ti di 200.000 Euro.

Art. 177

Perizia suppletiva per maggiori spese 1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

(art. 152, D.P.R. n. 554/1999)

Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appal-tanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:

a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;

b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per mate-riali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11;

c) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) maggiori lavori imprevisti;

e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'ar-ticolo 26, comma 4, della Legge;

f) acquisizione o espropriazione di aree o im-mobili;

Art. 178

Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltan-ti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:

a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattu-ra;

b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materia-li, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11;

c) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) maggiori lavori imprevisti;

e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

f) acquisizione o espropriazione di aree o immobi-li e pertinenti indennizzi;

g) spese tecniche di progettazione, direzione la-vori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;

h) spese per attività di consulenza o di supporto;

i) spese per commissioni giudicatrici;

l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 124, comma 4;

m) spese per collaudi;

n) imposta sul valore aggiunto;

o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.

2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'au-torizzazione delle stazioni appaltanti.

g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di progetta-zione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabili-tà, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamen-to della sicurezza in fase di progettazione ed esecu-zione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'arti-colo 92, comma 5, del codice, nella misura corri-spondente alle prestazioni che dovranno essere svol-te dal personale dipendensvol-te;

h) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al respon-sabile del procedimento, e di verifica e validazione;

i) spese per commissioni giudicatrici;

l) spese per le verifiche ordinate dal direttore la-vori di cui all'articolo 148, comma 4;

m) spese per collaudi;

n) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;

o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.

2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'auto-rizzazione delle stazioni appaltanti.

(art. 153, D.P.R. n. 554/1999)

Lavori in economia contemplati nel contratto 1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ri-basso d'asta.

Art. 179

Lavori in economia contemplati nel contratto 1. I lavori in economia, a termini di contratto, non dan-no luogo ad una valutazione a misura, ma sodan-no inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, tra-sporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vi-genti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementa-ti di spese generali ed uincrementa-tili e con applicazione del ribas-so d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

(art. 155, D.P.R. n. 554/1999 e art. 28, D.M. n.

145/2000)

155. Accertamento e registrazione dei lavori 1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assi-stenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le pe-rizie che le contabilità devono distinguersi in altret-tanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori so-no atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanso-no ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti

produ-Art. 180

Accertamento e registrazione dei lavori 1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assi-stenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le peri-zie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad ogget-to l'accertamenogget-to e la registrazione di tutti i fatti produ-centi spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti

centi spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui veri-ficazione richieda scavi o demolizioni di opere al fi-ne di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di dire-zione lavori si trovi sempre in grado:

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanza-mento dei lavori ed ì certificati per il pagad'avanza-mento de-gli acconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di im-partire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme auto-rizzate;

c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

4. La contabilità dei lavori può essere effettuata an-che attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti ammini-strativi e contabili nel rispetto di quanto previsto da-gli articoli che seguono.

28. Valutazione dei lavori in corso d'opera

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