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La cessione del calciatore professionista alla luce della legge

rapporti tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario. - 4.2.1. La sentenza Bosman. - 4.3. L’evoluzione storica del cosiddetto “calciomercato”. - 4.4. Definizione di “calciomercato”. - 4.5. La disciplina dei trasferimenti nel calciomercato. - 4.5.1. Cessione a titolo definitivo e clausola di “recompra”. - 4.5.2. Cessione a titolo temporaneo. - 4.5.3. Clausola rescissoria. - 4.5.4. Clausola risolutiva espressa. - 4.5.5. Fair Play Finanziario. - 4.5.6. Third-party ownership (TPO). - 4.6. Il tesseramento dei calciatori. - 4.6.1. Tesseramento di un giovane calciatore: vincoli e diritti. - 4.6.2. Criteri di composizione delle liste.

4.1 La cessione del calciatore professionista alla luce della legge 91/1981

Un ulteriore aspetto che caratterizza la disciplina del contratto di lavoro subordinato sportivo è rappresentato dal regime di cessione di detto contratto; il fenomeno del trasferimento del calciatore professionista trova regolamentazione nella l. 23 marzo 1981, n. 91.

A tal proposito, l'articolo 5 della l. 91/1981, dopo aver previsto al 1° comma che al contratto degli sportivi professionisti può essere apposto un termine risolutivo non superiore a cinque anni e che è ammessa la successione di contratti a termine tra le stesse parti181, al suo 2° comma ha ritenuto ammissibile la cessione del contratto, prima della scadenza del termine risolutivo, da una società sportiva ad un'altra, purché vi sia il consenso dell'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

A differenza di quanto accaduto in altre epoche storiche nelle quali il termine ha per lo più assunto un ruolo di garanzia del prestatore di lavoro, la previsione della l. 91/1981 di un contratto a tempo determinato mira a salvaguardare, secondo prospettive differenti, entrambe le parti del rapporto di lavoro calcistico.

181 In sede di rinnovo del consenso la società cessionaria ed il calciatore ceduto possono:

confermare integralmente il contenuto del rapporto contrattuale tra loro già instaurato per effetto della cessione del contratto; modificare alcuni elementi di tale rapporto (compenso, scadenza), ferme restando le condizioni generali recate dal contratto-tipo per disciplinare in modo uniforme una serie di contratti di lavoro subordinato calcistico.

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Infatti, per l’atleta la disposizione concorreva alla soppressione del vincolo sportivo, posto che alla scadenza del termine egli riacquistava la libertà negoziale per la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; per le società sportive, invece, la previsione di un termine risponde all’esigenza di preventivare l’affidamento sulle prestazioni dell’atleta182.

Il comma 2 dell’articolo 5 della l. n. 91/1981 ha espressamente previsto la cessione, demandando alle federazioni sportive nazionali il potere di fissarne le modalità e ponendo la sola condizione del consenso dell’altra parte; nel delegare le federazioni a definire le modalità di trasferimento degli atleti, la legge del 1981 lascia ad esse la più ampia discrezionalità possibile, al fine di superare al meglio le peculiarità del settore calcistico. Le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in particolare gli articoli 95 (derubricato “Norme generali sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto”) e 102 (derubricato “Le cessioni di contratto”), quindi, si propongono come fonte integrativa a quanto disposto dall’articolo 5 della l. 91/1981, andando a fornire un quadro specifico dell’istituto della cessione del contratto di lavoro sportivo.

Dal combinato disposto della legge del 1981 e delle norme federali da essa richiamate si ricava che il contratto di cessione in ambito calcistico deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, mediante l'utilizzazione ed il completamento degli appositi moduli, predisposti in via unilaterale dalle Leghe professionistiche.

I moduli sono tre, e valgono a costituire un unico documento.

Il primo modulo, denominato Variazione di tesseramento, è il documento trilaterale che contiene l’accordo di tutti e tre i soggetti interessati al negozio, ovvero la società cedente, la società acquirente, ed il calciatore ceduto.

Il secondo modulo, denominato Documento di variazione di tesseramento, ha invece natura bilaterale, in quanto vi partecipano solo le due società sportive, ovvero la società cedente e quella cessionaria; tale modulo prevede l’ammontare del corrispettivo della cessione, nonché le modalità, i termini e le condizioni di pagamento di tale corrispettivo.

182 Così come affermato da R. Stincardini, La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi di applicazione in ambito calcistico, in Riv. dir. econom. sport., Vol. IV, Fasc. 3,

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Il terzo modulo, anch’esso bilaterale, è costituito dal contratto di prestazione sportiva tra la società acquirente ed il calciatore professionista. La mancanza di anche solo uno dei tre moduli determina la nullità del contratto di cessione, tanto per l’ordinamento statale quanto per quello sportivo183.

In base a quanto stabilito dall’articolo 95 delle N.O.I.F., i moduli contrattuali dovranno essere depositati dalle società contraenti presso la Lega competente entro cinque giorni dalla stipulazione (intesa come contestuale redazione e sottoscrizione dei tre moduli) e, comunque, non oltre il limite previsto dalle norme federali per le cessioni di contratto; in seguito la Lega, una volta verificata la regolarità della procedura e la capacità finanziaria della società cessionaria, rilascerà il proprio visto di esecutività.

Le pattuizioni non risultanti nei moduli contrattuali depositati in Lega saranno dichiarate nulle, comportando a carico dei contravventori sanzioni disciplinari ed economiche184.

La rigidità del meccanismo è finalizzata a non consentire percorsi alternativi per la variazione di tesseramento del calciatore; infatti, in base al comma 6 dell’articolo 95 delle N.O.I.F., il documento redatto e depositato conformemente alle norme federali in materia è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per cessione di contratto.

Infine, alla figura della cessione di contratto è dedicato anche il disposto di cui all’articolo 102 delle N.O.I.F., dove si afferma che:

a) la cessione del contratto può avvenire tra società facenti parte delle

Leghe professionistiche;

b) la cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei

periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale;

c) il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può

avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto;

d) il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei

contratti.

La cessione del contratto, così come delineata dal combinato disposto della legge statale con la normativa federale, è collocata dalla dottrina

183 Come possiamo ricavare da R. Stincardini, La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi di applicazione in ambito calcistico, op. cit., p. 134.

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maggioritaria185 nel solco tracciato dall’articolo 1406 cod. civ.; infatti, questa dottrina intravede nella volontà legislativa un richiamo alla generale figura della cessione del contratto cui si riferisce l’articolo 1406 cod. civ., allorché tipizza la situazione in cui una parte, il cedente (cioè la società originaria), sostituisce a sé un terzo, il cessionario (ovvero la società acquirente), nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che il terzo cessionario assumerà rispetto all’altro contraente, il contraente ceduto (cioè il calciatore professionista), la medesima posizione già occupata dal cedente.

Quindi, in virtù della cessione, il cessionario subentra al cedente nei medesimi diritti e nelle medesime obbligazioni che già facevano capo a quest’ultimo; la fonte dei diritti e delle obbligazioni del cessionario verso il contraente ceduto resta, così come più volte precisato dalla Cassazione186, l’originario contratto già intercorso fra cedente e contraente ceduto.

Con la cessione del contratto la società sportiva acquirente prende il posto di quella cedente nel medesimo contratto che quest’ultima aveva concluso con l’atleta187.

Per perfezionare la cessione è necessario il consenso del contraente ceduto, cioè del calciatore che viene trasferito da una società sportiva all’altra; perciò, la giurisprudenza188 costruisce la cessione del contratto come contratto trilaterale, essendo il consenso del contraente ceduto elemento perfezionativo del contratto, anche se ammette che il consenso di quest’ultimo possa precedere quello degli altri contraenti o che possa essere tacitamente manifestato.

La figura generale cui fa riferimento l’articolo 1406 cod. civ. è, però, solo quella della cessione del contratto a esecuzione istantanea o differita, con

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Tra questi ritroviamo M. Sanino - F. Verde, Il diritto sportivo, op. cit., pp. 222 e ss. ; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit., pp. 78 e ss. ; F. Galgano, La compravendita dei

calciatori, in Contratto e impresa, n. 1/2001, pp. 1 e ss. 186

Vedi ad esempio Cass. 21 giugno 1996, n. 5761, in Contratti, 1996, 5, 456.

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Nella disciplina della cessione del contratto l’oggetto è il contratto, così come per come la cessione del credito (un contratto si può vendere, permutare, donare ecc., così come si può vendere, permutare o donare un credito); si tratta di un contratto traslativo che, se concluso a titolo oneroso, contro il pagamento di un prezzo, si configura come vendita. Ben si può vendere, dunque, il contratto di lavoro sportivo: non si vende, beninteso, l’atleta; si vende, per una somma che ne costituisce il prezzo, il contratto che ha per oggetto le sue prestazioni sportive. Ma si può anche trattare di permuta (il contratto con l’atleta Tizio scambiato con il contratto con l’atleta Caio) o di contratto misto di vendita e permuta (quando allo scambio dei contratti si aggiunge una somma di danaro).

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la cessione che è, quindi, resa possibile solo se le prestazioni contrattuali debbono ancora essere eseguite; diversamente deve dirsi, invece, per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, dove la cessione è possibile anche se è iniziata, da entrambe le parti, l’esecuzione del contratto, ed è possibile fino a quando il contratto non sia sciolto e, perciò, sia ancora suscettibile di esecuzione; così è per la cessione del contratto di lavoro sportivo, che l’articolo 5 della legge del 1981 rende possibile fino a quando il contratto non sia giunto a scadenza189.

Inoltre, la disciplina civilistica che si ricava dall’articolo 1406 del cod. civ., in estrema sintesi, esige che il tipico effetto sostitutivo tra soggetto cedente e soggetto cessionario si verifichi solo se l’oggetto dell’obbligazione rimane immutato, e cioè solo se non sopravvengano tra la parte ceduta e quella cessionaria modificazioni tali da incidere sugli elementi essenziali del contratto trasferito190; è stata, infatti, affermata in maniera pressoché costante in giurisprudenza191 la necessità che, nella cessione del contratto, esso non venga modificato relativamente alla causa e all'oggetto dello stesso.

E’ altresì vero che, ne rapporto di lavoro sportivo, cessionario e ceduto, dopo la stipulazione del contratto di cessione, hanno facoltà di convenire, quanto al loro rapporto, condizioni diverse, in quanto, in effetti, nessuna norma positiva lo vieta; infatti, nulla impedisce alle parti di un contratto a esecuzione continuata di modificare, nel corso dell’esecuzione del rapporto, il contenuto del contratto192, così come nulla impedisce che la modificazione consensuale del contenuto del contratto intervenga, fra cessionario e contraente ceduto, contestualmente alla cessione del contratto; ben può, allora, la società cessionaria del contratto di lavoro sportivo pattuire con l’atleta contraente ceduto ogni opportuna variazione del contenuto contrattuale, inclusa la durata residua del contratto193.

In conclusione, nonostante nell’ambito della cessione del contratto di lavoro sportivo la modifica delle condizioni contrattuali tra la società

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Come affermato da F. Galgano, La compravendita dei calciatori, op. cit., pp. 1 e ss.

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Come possiamo ricavare da R. Stincardini, La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica

alle peculiari ipotesi di applicazione in ambito calcistico, op. cit., p. 137. 191

Tra le altre vedi Cass., sez. lav., 5 novembre 2003, n. 16635, in Arch. Civ., 2004, 1077.

192 Ad esempio variando l’importo del corrispettivo periodico dovuto, oppure prolungando la

durata del contratto.

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cessionaria ed il calciatore ceduto non possa essere inquadrata nello schema civilistico dell'articolo 1406 cod. civ., la dottrina maggioritaria194 ritiene che questa anomalia non possa rappresentare argomento sufficiente per dubitare che la cessione del contratto disciplinata all'articolo 5 della l. 91/1981 sia negozio giuridico diverso da quello civilistico.

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