Lo status di atleta si acquisisce con l’inserimento dello stesso nell’ordinamento sportivo, attraverso un vero e proprio atto formale di adesione che consente l’imputazione soggettiva dei risultati e l’inserimento nelle graduatorie sportive; tale atto, denominato tesseramento, è costituito dall’iscrizione presso la federazione sportiva competente (in ambito calcistico tale iscrizione dovrà avvenire presso la F.I.G.C.), effettuata direttamente dal soggetto interessato o per il tramite di un’associazione sportiva cui esso risulti essere iscritto246.
La dottrina247 ha posto in luce come, attraverso il tesseramento, l’atleta acquisti uno status, e cioè diventi titolare di un fascio di rapporti giuridici che creano reciproci diritti ed obblighi nei confronti degli altri atleti, dell’associazione sportiva, della federazione nazionale e di quella internazionale.
Lo status di tesserato è, dunque, il presupposto logico-giuridico per costituire un contratto di lavoro che sia efficace nell’ambito dell’ordinamento calcistico; il tesseramento ed il contratto di lavoro sportivo, pertanto, costituiscono due entità distinte, anche dal punto di vista cronologico.
Il procedimento attraverso cui avviene il tesseramento risulta disciplinato dai regolamenti delle varie federazioni, tanto in merito ai presupposti sostanziali per il suo conseguimento, quanto relativamente al suo iter di svolgimento; quindi, le norme federali a cui occorre far riferimento per il tesseramento di un calciatore sono le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. .
In base all’articolo 39 delle N.O.I.F., la richiesta di tesseramento del calciatore deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite della società per la quale esso intende svolgere l’attività sportiva entro il 31 marzo di ogni
246 Vedi M. Sanino - F. Verde, Il diritto sportivo, op. cit., pp. 78 e ss. 247
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anno; l’efficacia del tesseramento per il calciatore professionista decorre dalla data di deposito della documentazione presso la Lega di appartenenza, purché quest’ultima conceda il visto di esecutività248.
Vi sono poi, ovviamente, delle esclusioni e limitazioni al tesseramento dei calciatori; innanzitutto, in base all’articolo 40 delle N.O.I.F., non è consentito il tesseramento contemporaneo per più di una società sportiva. Inoltre, all’articolo 36 delle N.O.I.F., si prevede il divieto di tesseramento nei confronti di tutti coloro che siano stati sanzionati con la preclusione dalla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.; è altresì vietato il tesseramento nei confronti di coloro che si siano sottratti volontariamente ad un procedimento disciplinare o ad una sanzione irrogata nei propri confronti.
Particolare attenzione deve essere prestata a tutte quelle norme federali che escludono o limitano la possibilità del tesseramento per i calciatori di Paesi non aderenti all’Unione Europea.
Il tesseramento di questi atleti è regolato dal comma 7 dell’articolo 40 delle N.O.I.F., che demanda al Consiglio Federale il compito di emanare ogni anno le norme in materia di tesseramento per le società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all’Unione Europea; in realtà, nella pratica, il Consiglio Federale si limita spesso a confermare sostanzialmente quanto deciso l’anno precedente.
In particolare, il Consiglio Federale ha stabilito che ogni club di Serie A non possa tesserare più di tre calciatori extracomunitari; se un club ne ha già tesserati più di due, potrà tesserarne altri due, purché uno vada a sostituire un calciatore che si trasferisca all’estero, oppure che nel frattempo abbia acquisito il passaporto comunitario o che abbia risolto consensualmente il contratto con il club, mentre l’altro deve avere disputato un numero minimo di gare con la propria nazionale; se un club non ha tesserato, o ha tesserato un solo calciatore extracomunitario, potrà liberamente tesserarne fino a tre; infine, se un club ha già tesserato due calciatori extracomunitari, potrà tesserarne uno liberamente ed uno che sostituisca un altro calciatore di un Paese non aderente alla Unione Europea
248 Le società sportive, infatti, non possono utilizzare le prestazioni agonistiche di un calciatore il
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trasferitosi all’estero, oppure che sia scadenza di contratto o che abbia acquistato il passaporto comunitario249.
In via generale, il tesseramento del giocatore extracomunitario, quale lavoratore subordinato, è sottoposto al rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero250; l’autorizzazione al lavoro è rilasciata dal C.O.N.I., e costituisce il titolo abilitativo affinché tale calciatore possa venire a svolgere la propria attività sportiva in Italia251.
4.6.1) Tesseramento di un giovane calciatore: vincoli e diritti
Dobbiamo considerare che lo sport è un mondo in cui il talento spesso si manifesta in età precoce, consentendo anche al giovanissimo calciatore di gareggiare con avversari più maturi che hanno fatto di quella pratica sportiva un lavoro252; è necessario, quindi, analizzare le regole che consentono al minore di svolgere la stessa attività che i propri compagni già adulti svolgono a livello professionistico e quelle previste per la tutela del giovane calciatore.
La F.I.F.A. si occupa quasi esclusivamente dei trasferimenti internazionali di minori, lasciando alle singole federazioni nazionali il compito di disciplinare tale fenomeno all’interno dei propri confini.
Il Regolamento F.I.F.A. sullo status e sui trasferimenti dei calciatori stabilisce, all’articolo 19, che i trasferimenti internazionali di minori, o il primo tesseramento di minori stranieri, sono consentiti soltanto se i genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio, oppure nel caso in cui il trasferimento avvenga all’interno del territorio dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea ed il giocatore abbia un’età compresa fra i 16 e i 18 anni; in questo caso, la nuova società sarà tenuta a soddisfare i seguenti obblighi: fornire al calciatore un’adeguata istruzione e/o formazione
249
Vedi Comunicato ufficiale F.I.G.C. n. 84/A, pubblicato il 20 novembre 2014 su www.legaseriea.it.
250 Si fa riferimento al visto di ingresso, al permesso di soggiorno, ecc. 251
Per un maggiore approfondimento si rinvia a A. Greco, La giustizia sportiva nel calcio, Milano, 2012, pp. 179 e ss.
252 Come affermato da F. Traisci, Tesseramento di un giovane calciatore: tutti i vincoli e i diritti,
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calcistica in linea con i più elevati standard nazionali; garantire al calciatore una formazione accademica, scolastica e/o professionale, in aggiunta alla sua istruzione o formazione calcistica, che consenta allo stesso di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l’attività professionistica; adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che tale calciatore sia seguito nel miglior modo possibile; all’atto del tesseramento del calciatore, infine, la nuova società sportiva dovrà dimostrare alla federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i citati obblighi.
Inoltre, bisogna aggiungere che le norme emanate dalla F.I.F.A. sopra descritte devono essere applicate anche dalle singole federazioni nazionali; la F.I.G.C., quindi, ha dovuto accogliere all’interno del proprio corpus normativo quanto disposto in tema di minori dal massimo organo internazionale.
A tale proposito, l’articolo 28 delle N.O.I.F. afferma, come abbiamo visto in precedenza, che sono qualificati “professionisti” quei calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per club associati alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C; quindi, calciatori professionisti sono quelli che militano nelle squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro.
Ed i giovani tesserati per questi club? Sul punto, sempre le N.O.I.F. prevedono, all’articolo 31, che sono qualificati “giovani” quei calciatori che “abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno”.
Inoltre, i successivi articoli 32 e 33 delle N.O.I.F. distinguono fra giovani dilettanti e “giovani di serie”, ossia coloro che, una volta superato il 14° anno di età, hanno sottoscritto una richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche; i “giovani di serie”, ossia quelli appartenenti ai vivai delle squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro, sono vincolati al club di appartenenza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 delle N.O.I.F., per il quale “assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che
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ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età”.
Questo tipo di tesseramento non riguarda l’attività professionistica, e per questo motivo non è previsto alcun compenso; i “giovani di serie” possono diventare professionisti solo se, dopo il compimento del 16° anno di età, stipulano, in sostituzione del contratto di tesseramento come “giovane di serie”, un contratto professionistico così come previsto e disciplinato dalla l. 91/1981 e dai regolamenti della F.I.G.C.253.
E’ indubbio che il tesseramento giovanile, in quanto si presenta a titolo gratuito, in assenza di un corrispettivo, costituisce un vincolo quasi esclusivamente per il giovane calciatore, che rimarrebbe “prigioniero” della società sportiva sino al termine del vincolo254; pertanto, risulta essere fondamentale la previsione di una tutela del giovane calciatore che si è vincolato ad una società che, successivamente, potrebbe non valorizzarlo in maniera adeguata255.
La società sportiva in cui è cresciuto un calciatore tesserato come “giovane di serie”, laddove ne intraveda le potenzialità, potrà, a partire dal compimento del 16° anno e fino al termine della stagione in cui avviene il compimento del 19° anno, fargli sottoscrivere un contratto da calciatore professionista, vincolandolo a sé per un determinato periodo; in caso contrario, ai sensi dell’articolo 114 delle N.O.I.F., il giovane calciatore, al termine del periodo di tesseramento giovanile, sarà libero di ottenere il tesseramento da professionista stipulando il primo contratto con una qualsiasi altra società delle Leghe professionistiche.
E’ evidente, quindi, che il vincolo come “giovane di serie” potrebbe portare la società sportiva ad utilizzare il giovane calciatore come un professionista facendolo giocare con la prima squadra, senza però riconoscergli alcuna remunerazione.
253
Si tratta, quindi, di due cose differenti; il “giovane di serie” è legato alla società da “un rapporto di addestramento tecnico”, mentre il professionista è legato alla stessa da un vincolo di lavoro subordinato sportivo.
254
Così come affermato da F. Traisci, Tesseramento di un giovane calciatore: tutti i vincoli e i
diritti, op. cit., p. 3.
255 La necessaria sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte di entrambi i genitori
sarebbe eccessiva nei casi in cui il minore sia semplicemente chiamato a svolgere un’attività sportiva; al contrario, essa risulterebbe necessaria qualora il ragazzo stia stipulando, accanto o in sostituzione di un contratto come “giovane di serie”, un contratto come calciatore professionista, essendo quest’ultimo sì un atto idoneo a modificare la consistenza del suo patrimonio.
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Per evitare simili abusi, quando l’impiego in prima squadra del giovane calciatore è stato costante, è stato previsto dal comma 3 dell’articolo 33 delle N.O.I.F. il diritto per costui di ottenere un contratto da professionista con la società sportiva in cui è cresciuto; in particolare, questo il diritto scatta dopo che esso ha preso parte ad almeno dieci gare del Campionato di Serie A o di Coppa Italia, o ad almeno dodici gare del Campionato di Serie B.
4.6.2) Criteri di composizione delle liste
Affrontiamo adesso il discorso relativo ai limiti numerici imposti alle rose dei vari club.
In questo caso non si parla più di tesseramento, in quanto, salvo le limitazioni riguardanti il tesseramento di giocatori extracomunitari di cui sopra, ogni club è libero di tesserare quanti giocatori desidera; l’allenatore, però, potrà scegliere chi far scendere in campo solamente tra coloro che risultano inseriti in una lista “ufficiale”, limitata ad un numero massimo di giocatori, che all’inizio del Campionato è inviata alla Lega competente e che non può essere modificata (lo stesso criterio vale anche per le squadre che partecipano alle competizioni europee, anche se le due liste possono non coincidere).
È, però, evidente che, pur avendo la libertà di tesserare quanti giocatori desideri, salvo, ripetiamo, per il tesseramento di calciatori extracomunitari, ciascun club cercherà di non avere un numero eccessivo di calciatori, in quanto non potrà utilizzare coloro che sono in eccesso all’interno delle competizioni ufficiali256.
Per quanto riguarda le caratteristiche di questa lista257, essa deve contenere 25 giocatori per rosa, di cui 17 possono essere di qualunque età e di qualunque nazione, ma almeno quattro di questi devono essere cresciuti nel settore giovanile del club, ed almeno altri quattro devono essere cresciuti in una società italiana; questo per quanto riguarda una
256 Da qui il famoso fenomeno degli esuberi e degli “esodati”, ovvero di quei giocatori al margine
del progetto, di cui i direttori sportivi cercano di disfarsi cedendoli in prestito o a titolo definitivo ad altre società sportive.
257 In base a quanto stabilito dal Comunicato stampa F.I.G.C. del 20 novembre 2014, disponibile on line all’indirizzo web www.figc.it.
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“lista A”, alla quale può aggiungersi una “lista B”, formata dai giocatori under 21 senza alcun limite di numero.
Tale “lista A” dovrà essere comunicata ufficialmente alla federazione entro il giorno precedente la prima gara di Campionato, e potrà essere variata solo entro le ore 24 del giorno successivo alla chiusura del primo periodo di calciomercato; il calciatore che non è presente in tale elenco non potrà prendere parte alle gare di Campionato, pena la sconfitta a tavolino della squadra che lo ha schierato258.
È chiaro che le limitazioni alla rosa per le varie squadre vengono tenute in grande considerazione dagli uomini mercato, e spesso conoscerle ci aiuta a capire il perché di alcune scelte compiute da questi ultimi altrimenti inspiegabili.
258 Un episodio di questo tipo si è verificato nella stagione 2016/2017 ai danni del Sassuolo che,
nella gara interna contro il Pescara, schierò in campo il calciatore Ragusa che non risultava inserito in tale lista ufficiale.
125 CONCLUSIONE
Dall’indagine appena conclusa è emersa la natura indubbiamente peculiare del contratto di lavoro del calciatore professionista.
Come abbiamo avuto modo di affermare durante la nostra trattazione, il rapporto di lavoro sportivo è caratterizzato da una particolare specialità; esso, infatti, è disciplinato dalla l. 91/1981 e dagli accordi collettivi specifici di settore, ed è regolato con alcune modalità differenti da quelle del rapporto di lavoro subordinato ordinario, ma senza far venir meno gli elementi essenziali che caratterizzano quest’ultimo rapporto.
Alcuni esempi della specialità che caratterizza il rapporto di lavoro sportivo possono essere individuati, come abbiamo visto, nella presenza della norma che condiziona la validità dei contratti individuali all’approvazione della federazione sportiva, o nella possibilità di cessione dei contratti individuali tra due società prima della scadenza del termine fissato.
In questo ambito risulta necessario per l’operatore del diritto confrontarsi con una pluralità di fonti normative; infatti, il diritto sportivo calcistico non risulta più essere ancillare rispetto agli altri settori della realtà giuridica e merita, grazie alla sua precisa identità, un attento approccio scientifico e sistematico.
Anche dal punto di vista disciplinare, sia contenutistico che formale, il contratto esaminato è alquanto singolare, e si distingue per essere vincolato allo schema-tipo imposto dagli accordi di categoria siglati dalle tre leghe professionistiche.
Nel dettaglio sono stati trattati gli aspetti normativi ed economici che legano il calciatore al club di appartenenza, tenuto conto anche del peculiare sistema di risoluzione delle controversie, con riferimento, in particolare, alla clausola compromissoria prevista dalla contrattazione collettiva.
Alla luce dell'analisi svolta, a mio parere risulterebbe necessaria una riforma della l. 91/1981, fonte principale in materia di professionismo sportivo, in quanto permangono tuttora nel mondo sportivo numerose “zone d'ombra”, anche se appare doveroso puntualizzare come alcuni degli inconvenienti lamentati siano stati eliminati con la l. 586/1996, che ha reso
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possibile un'effettiva omogeneità nella regolamentazione dei rapporti lavorativi, impedendo, diversamente da quanto accedeva nel passato, di qualificare come dilettantistiche discipline sportive praticate da atleti, che ad esse dedicano un impegno a tempo pieno.
Si assiste, infatti, specialmente in alcuni sport di largo seguito come il calcio, a supervalutazioni, talvolta anche scandalose, di alcuni pur valorosi atleti, tanto che si è suggerito da più parti di porre, attraverso appositi provvedimenti degli organi federali, un tetto agli ingaggi e ai prezzi di trasferimento degli atleti, al fine di porre un freno ad un mercato i cui costi sono altrimenti destinati a dilatarsi in modo tale da risultare sopportabili solo dalle società calcistiche finanziariamente più dotate.
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