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I RAPPORTI CONTRATTUALI NEL CALCIO DEI PROFESSIONISTI

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Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di Laurea

I rapporti contrattuali nel calcio dei professionisti

Candidato: Relatore:

Rossano Mondini Prof. ssa Caterina Murgo

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1

INDICE

RINGRAZIAMENTI pag. 5

INTRODUZIONE 7

CAPITOLO 1

GLI ASPETTI GIURIDICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA CALCIATORE PROFESSIONISTA E SOCIETA’ SPORTIVA 11

1.1 Le fonti del rapporto di lavoro sportivo 11 1.2 Cenni sul rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale 13 1.3 Costituzione del rapporto di lavoro sportivo 17 1.3.1 La forma scritta del contratto di lavoro sportivo 20 1.3.2 La conformità del contenuto del contratto di lavoro sportivo al contratto-tipo 21 1.3.3 Il deposito del contratto di lavoro sportivo 25 1.4 La sospensione del rapporto di lavoro tra calciatore e società 29 1.5 La risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo 30 1.6 La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo 31

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2 CAPITOLO 2

LE PARTI DEL RAPPORTO DI LAVORO CALCISTICO 35

2.1 Il calciatore professionista 35 2.2 Le società sportive professionistiche 36 2.3 Gli obblighi e gli inadempimenti contrattuali del calciatore professionista 42 2.4 Obblighi e poteri della società sportiva quale datore di lavoro del calciatore professionista 50 2.5 I diritti del calciatore professionista 53 2.5.1 I diritti di immagine dei calciatori professionisti 57 2.6 Cenni sulla risoluzione delle controversie tra calciatori e società sportive 59 2.7 L’intermediario calcistico e le principali differenze con la precedente figura dell’agente di calciatori 61

CAPITOLO 3

LA LEGGE 91/1981 COME SPARTIACQUE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA CALCIATORI PROFESSIONISTI E SOCIETA’ SPORTIVA 65

3.1 La disciplina del contratto di lavoro sportivo prima della legge 91/1981 65 3.2 La disciplina prevista dalla legge 91/1981 72 3.2.1 Libertà di esercizio dell’attività sportiva e abolizione del “vincolo sportivo” 73

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3

3.2.2 Definizione di sportivo professionista, atleta dilettante e

“professionismo di fatto” 76

3.2.3 La prestazione sportiva dell’atleta: lavoro subordinato e lavoro autonomo 80

3.2.4 Tutela sanitaria e tutela antinfortunistica 84

CAPITOLO 4 LA CESSIONE DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA DA UNA SOCIETA’ SPORTIVA ALL’ALTRA 90

4.1 La cessione del calciatore professionista alla luce della legge 91/1981 90

4.2 I rapporti tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario 95

4.2.1 La sentenza Bosman 98

4.3 L’evoluzione storica del cosiddetto “calciomercato” 102

4.4 Definizione di “calciomercato” 105

4.5 La disciplina dei trasferimenti nel calciomercato 106

4.5.1 Cessione a titolo definitivo e clausola di “recompra” 108

4.5.2 Cessione a titolo temporaneo 109

4.5.3 Clausola rescissoria 110

4.5.4 Clausola risolutiva espressa 112

4.5.5 Fair Play Finanziario 114

4.5.6 Third-party ownership (TPO) 116

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4

4.6.1 Tesseramento di un giovane calciatore: vincoli e diritti 120

4.6.2 Criteri di composizione delle liste 123

CONCLUSIONE 125

BIBLIOGRAFIA 127

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5 RINGRAZIAMENTI

Vorrei innanzitutto ringraziare la mia famiglia che, durante tutto il mio percorso universitario, mi ha sempre sostenuto sia moralmente che economicamente, ed in particolare mio fratello per avermi indirizzato e guidato in quello che per me era un nuovo mondo.

Un secondo ringraziamento va a Gioia, che è sempre stata presente tanto nei momenti più belli che in quelli più difficili di questo mio percorso.

Vorrei ringraziare, inoltre, tutti i professori universitari che ho incontrato durante il mio percorso universitario, ed in particolare la Prof.sa Murgo per avermi assistito in maniera precisa e puntuale nella redazione della mia tesi.

Infine, un ultimo ringraziamento va ad amici e colleghi che hanno creduto in me per il raggiungimento di questo traguardo così importante.

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6

“Ho imparato che tutti, al mondo, vogliono vivere in cima alla montagna, senza sapere che la vera felicità sta in come si sale la china”.

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7 INTRODUZIONE

Lo scopo che questo lavoro vuol raggiungere è quello di analizzare in modo esaustivo il rapporto contrattuale che lega il calciatore professionista alla società sportiva.

Innanzitutto procederemo con l’analizzare le fonti di tale rapporto, soprattutto relativamente a quanto disposto dalla l. 91/1981, dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Regolamento F.I.F.A. sullo status e i trasferimenti dei calciatori, per poi occuparci del rapporto tra l’ordinamento sportivo ed ordinamento statale, che risulta essere di fondamentale importanza ai fini di definire l’ambito in cui trova applicazione detto rapporto contrattuale.

Il fulcro del capitolo 1 della nostra trattazione riguarderà, però, la costituzione del rapporto di lavoro sportivo tra calciatore e società; infatti, in base all’articolo 4 della l. 91/1981, il rapporto di lavoro sportivo si costituisce validamente attraverso un iter procedurale composto da tre diversi momenti, ovvero il ricorso alla forma scritta, la redazione dell’accordo sulla base del contratto-tipo predisposto in conformità all’Accordo Collettivo fra la federazione e i rappresentanti delle categorie interessate, ed il deposito del contratto presso la competente federazione sportiva per l’approvazione.

La trattazione relativamente al capitolo 1 si concluderà, infine, con l’analisi delle diverse vicende che si possono avere nel corso di tale rapporto contrattuale. Analizzeremo, infatti, le cause di sospensione del rapporto di lavoro sportivo e la risoluzione del contratto, la quale può essere consensuale, concretandosi nella fattispecie della cessione del contratto, oppure unilaterale; in quest’ultimo caso distingueremo tra il rapporto di lavoro costituito a tempo determinato e tra quello costituito a tempo indeterminato: nel primo caso esamineremo l’applicazione del cosiddetto recesso ad nutum, mentre nel secondo analizzeremo la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto in presenza di giusta causa, sottolineando l'illegittimità del recesso privo di tale giusta causa.

Il capitolo 2 della nostra trattazione si occuperà, invece, di esaminare quelle che sono le parti del rapporto contrattuale in esame, ovvero il

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calciatore professionista e le società sportive; relativamente al primo, esaminando congiuntamente il disposto della normativa federale e quello della normativa statale, proveremo a fornire una definizione di calciatore professionista, per poi procedere, in base all’articolo 10 della l. 91/1981, ad analizzare la struttura delle società calcistiche.

Inoltre, nella trattazione del capitolo 2 procederemo ad elencare gli obblighi e i poteri delle società sportive, nonché gli obblighi e i diritti del calciatore professionista, con un focus su quelli che sono i diritti di immagine di quest’ultimo.

La nostra attenzione si concentrerà poi sui possibili inadempimenti delle parti del rapporto di lavoro sportivo, e sulle conseguenze generate da tali inadempimenti, occupandoci della risoluzione delle controversie tra calciatori professionisti e società sportive.

Termineremo la trattazione del capitolo 2 della nostra opera analizzando la figura dell’intermediario calcistico, o procuratore sportivo, che sempre più prepotentemente si sta guadagnando un ruolo di spessore nel mondo calcistico odierno, risultando decisivo in gran parte delle trattative relative alla cessione del calciatore da una società sportiva all’altra.

Al capitolo 3 del nostro esame sui rapporti contrattuali tra calciatore professionista e società sportiva ci occuperemo, invece, della l. 23 marzo 1981, n. 91, derubricata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi

professionisti”, che ha approntato, per la prima volta nel nostro

ordinamento, una regolamentazione organica dell’attività sportiva professionistica; avremmo modo di osservare come il tratto saliente di detta regolamentazione consista, in particolar modo, nell’avere introdotto una disciplina unitaria del rapporto di lavoro sportivo, sia sotto l’aspetto oggettivo, essendosi predisposto un assetto normativo uniforme per tutte le diverse discipline sportive, sia sotto l’aspetto soggettivo, essendosi predisposto un assetto normativo uniforme per tutti coloro che, quali sportivi professionisti, partecipano all’attività sportiva.

La nostra analisi della l. 91/1981 partirà, quindi, dalla disciplina prevista precedentemente alla sua entrata in vigore, caratterizzata dalla presenza del cosiddetto “vincolo sportivo”, ovvero di quell'istituto che attribuiva alla società sportiva il diritto di utilizzare in maniera esclusiva le prestazioni del calciatore, e dalla problematica della qualificazione giuridica del rapporto

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intercorrente tra la società sportiva e l'atleta professionista; vedremo, inoltre, come le posizioni di dottrina e giurisprudenza sulla qualificazione giuridica di tale rapporto prima dell'entrata in vigore della legge del 1981 si muovevano in tre diverse direzioni: una prima, che considerava il rapporto intercorrente tra atleta e società sportiva come lavoro subordinato, una seconda che considerava tale rapporto come lavoro autonomo, ed infine un ultimo orientamento che, rilevando le imprecisioni delle altre due tesi, considerava tale rapporto come atipico.

Successivamente passeremo ad analizzare la disciplina del rapporto di lavoro sportivo prevista con la l. 91/1981, caratterizzata dal principio della libertà di esercizio dell’attività sportiva, con la conseguente abolizione del cosiddetto “vincolo sportivo”, dalla distinzione tra atleta professionista ed atleta dilettante, dalla definizione del cosiddetto “professionismo di fatto”, dalla previsione, con riferimento alla sola figura dell’atleta, di una presunzione di lavoro subordinato e dall’introduzione di una tutela sanitaria e antinfortunistica.

Proseguendo nella nostra introduzione all’opera che segue, al capitolo 4 della stessa ci occuperemo della cessione del calciatore da una società sportiva all’altra, così come disciplinata dalla l. 91/1981.

In seguito, affronteremo il tema dei rapporti tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario, con particolare attenzione alla sentenza Bosman, che ha radicalmente rivoluzionato il mondo calcistico e sportivo in generale; infatti, come vedremo, a seguito di tale sentenza gli organi sportivi del calcio mondiale sono stati costretti a modificare i propri regolamenti e a prendere finalmente atto del primato del diritto comunitario sulla normativa nazionale.

Infine, dopo aver definito in che cosa consista il cosiddetto “calciomercato” ed aver ripercorso la sua evoluzione storica, chiuderemo la nostra trattazione sui rapporti contrattuali tra calciatore e società sportiva esaminando le varie modalità di cessione del calciatore, distinguendo tra una cessione a titolo definitivo e una a titolo temporaneo, affrontando istituti quali la clausola rescissoria e quella cosiddetta di “recompra” e regole come quelle relative al Fair Play Finanziario ed alle Third-party

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ovvero di quell’atto col quale questi ultimi vengono introdotti nell’ordinamento sportivo ed acquisiscono lo status di atleta.

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11 CAPITOLO 1

GLI ASPETTI GIURIDICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA CALCIATORE PROFESSIONISTA E SOCIETA’ SPORTIVA

Sommario: 1.1. Le fonti del rapporto di lavoro calcistico. - 1.2. Cenni sul rapporto tra

ordinamento sportivo e ordinamento statale. - 1.3. Costituzione del rapporto di lavoro sportivo. - 1.3.1. La forma scritta del contratto di lavoro sportivo. - 1.3.2. La conformità del contenuto del contratto di lavoro sportivo al contratto-tipo. - 1.3.3. Il deposito del contratto di lavoro sportivo. - 1.4. La sospensione del rapporto di lavoro tra calciatore e società. - 1.5. La risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo. - 1.6. La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo.

1.1 Le fonti del rapporto di lavoro calcistico

Dall’indagine che ci apprestiamo ad effettuare avremmo modo di osservare come può emergere la natura indubbiamente peculiare del rapporto di lavoro calcistico, ovvero del rapporto di lavoro che intercorre tra società sportiva e calciatore professionista; dovremmo, infatti, confrontarci con una pluralità di fonti normative di vario livello che fanno acquistare al rapporto in esame una precisa identità, che lo rendono meritevole di un attento approccio scientifico e sistematico.

Il rapporto di lavoro calcistico è disciplinato da un complesso di fonti tra loro diverse sia per valore gerarchico, essendovi la presenza di fonti che hanno un valore costituzionale, legislativo, regolamentare, contrattuale collettivo e amministrativo interno, sia per la loro applicazione sul piano nazionale e sovranazionale.

Nell’ambito della Costituzione sono presenti alcune disposizioni, in particolare nella parte Prima della Costituzione stessa, che pongono principi generali, di tutela della persona e delle manifestazioni della personalità, sia in forma individuale che collettiva1.

A livello legislativo le fonti che in maniera più specifica e dettagliata disciplinano la materia, e che verranno analizzate nel dettaglio in seguito, sono rappresentate dalla l. 23 marzo 1981, n. 91, derubricata “Norme in

materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, e dal d.l. 20

1

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12

settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 novembre 1996, n. 586.

Le Norme Organizzative Interne, dette N.O.I.F., costituiscono, invece, la più importante fonte normativa regolamentare interna emanata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), ovvero dalla più importante federazione calcistica italiana, e che dedicano al rapporto tra calciatori e società sportive un’intera sezione.

Meritano, inoltre, particolare attenzione quelli che sono gli accordi collettivi stipulati tra la F.I.G.C., le tre leghe professionistiche di Serie A, B e Lega Pro e l’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

L’Accordo Collettivo per la Serie A di calcio nasce dall’esigenza, prevista all’articolo 1 comma 1 dello stesso Accordo Collettivo, di disciplinare il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti, come lavoratori subordinati, e le società sportive come datori di lavoro, andando a colmare il vuoto normativo che si era venuto a creare il 30 giugno 2010, data in cui era scaduto il precedente Accordo Collettivo, e che aveva lasciato i rapporti tra le parti interessate prive di regolamentazione2.

Tale Accordo nasce anche dall’esigenza di dare attuazione all’articolo 4 della l. 91/1981, nella parte in cui devolve alla contrattazione collettiva la predisposizione di un contratto-tipo per la disciplina del rapporto di lavoro tra le società sportive e i calciatori professionisti3.

Una particolare menzione va fatta per quelli che sono i cosiddetti intermediari sportivi, che spesso intervengono nel rapporto tra calciatore e società sportiva; questi particolari soggetti, di cui ci occuperemo nel dettaglio nel proseguo della nostra trattazione, sono disciplinati dal nuovo regolamento F.I.F.A. sulle collaborazioni con intermediari, entrato in vigore il 1° aprile 20154.

In ambito sovranazionale la fonte principale è il Regolamento F.I.F.A. sullo

status e sui trasferimenti dei calciatori , che dedica ampio spazio ai principi

generali in tema di status e tesseramento dei calciatori, oltre che a quelli

2

Il presente Accordo Collettivo è stato stipulato il 5 settembre 2011.

3 Così come afferma E. Signorini, Il rapporto di lavoro sportivo, in Diritto & pratica del lavoro, n.

24/2008, p. IV.

4 Recante titolo “Regulations on working with intermediaries”, voluto dal Presidente in carica

Blatter, nonché approvato dal Comitato Esecutivo F.I.F.A. in occasione della Conferenza mondiale tenutasi il 21 marzo 2014.

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dettati per garantire il mantenimento della stabilità contrattuale tra calciatore professionista e società.

Infine, importanti indicazioni sulle modalità di attuazione del rapporto in esame giungono da una fondamentale decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ovvero la sentenza Bosman5, con la quale la stessa Corte si è occupata della questione della libera circolazione dei calciatori professionisti all’interno dell’Unione Europea.

In sostanza, per analizzare nel dettaglio quello che è il rapporto contrattuale in questione, risulta essere necessario realizzare un raccordo di questo ampio sistema di fonti.

1.2 Cenni sul rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale

Prima di esaminare nel dettaglio quello che è il rapporto tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale, occorre fare riferimento alla ricostruzione operata da Giannini6, in base alla quale, nei rapporti tra questi due ordinamenti, possono essere individuate tre diverse zone: una prima zona retta esclusivamente da norme di diritto statale; una seconda zona retta esclusivamente da norme di diritto sportivo; una terza zona, che si fonda tanto su norme di diritto statale che su norme di diritto sportivo, in cui, evidentemente, possono verificarsi conflitti tra i due ordinamenti, allorché di uno stesso fatto i due ordinamenti diano qualificazioni diverse o colleghino effetti diversi.

Si ritiene che, in relazione al conflitto tra i due ordinamenti presente in questa terza zona, non può non prevalere l’ordinamento statale, con la conseguenza che l’ordinamento sportivo dovrà uniformare, nei limiti del possibile, la sua efficacia ed operatività ai principi generali dell’ordinamento statale; per questo, i provvedimenti sportivi non possono prevalere sulle norme inderogabili di legge e violare diritti soggettivi costituzionalmente garantiti.

Di fondamentale importanza per la comprensione dei rapporti tra i due ordinamenti è il cosiddetto “principio di autonomia” dell’ordinamento

5 Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, Bosman, causa C-415/93, in Foro.it., 1996, IV, 1. 6 M. S. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sport., 1949, pp.

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sportivo rispetto all’ordinamento statale, che trae il suo fondamento normativo nella l. 17 ottobre 2003, n. 280.

Alcuni autori7 hanno interpretato questo principio di autonomia facendo riferimento a quella tecnica legislativa tesa ad evitare, per quanto possibile, i possibili contrasti tra i due ordinamenti; per questo motivo, tanto l’ordinamento sportivo che quello statale hanno tentato di garantire la concreta riduzione dei conflitti.

In particolare, il legislatore è giunto alla promulgazione della già citata l. 17 ottobre 2003, n. 2808, dove, nei primi due articoli9, è possibile riscontrare quella che è la finalità del legislatore di voler evitare gli eventuali contrasti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

L’esame delle disposizioni della legge in questione ci permette di illustrare, in maniera ancor più dettagliata, quelli che sono i rapporti tra i due ordinamenti.

7 Tra questi ritroviamo M. Sanino - F. Verde, Il diritto sportivo, Cedam, Padova, 2008, pp. 26 e ss. ;

C. Taglietti, Autonomia contrattuale e cessione di un calciatore, in I contratti, n. 3/1994, pp. 264 e ss.

8

Derubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”.

9

Articolo 1 : Principi generali; Comma 1. “ La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Comma 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Articolo 2 : Autonomia dell'ordinamento sportivo; Comma 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; Comma 2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del d.legisl. 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Comma 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della l. 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, delcod. civ. “.

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All’articolo 2 della l. 280/2003 si indicano, infatti, le materie riservate all’autonomia dell’ordinamento sportivo, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle controversie corrispondenti.

Secondo questa norma, agli organi della giustizia sportiva è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e

statutarie che garantiscono il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti che rilevano sul piano disciplinare e l’irrogazione ed

applicazione delle sanzioni disciplinari sportive.

Se l’articolo 2 della l. 280/2003 risulta essere espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, l’articolo 1 della stessa legge, oltre a riconoscere al comma 1 questo principio di autonomia, afferma, al comma 2, che ogniqualvolta vengano coinvolte posizioni giuridiche soggettive rilevanti per lo Stato10 la competenza spetta agli organi giurisdizionali statali.

Ne consegue che, a differenza della “giustizia sportiva” che si riferisce a tutte quelle ipotesi che riguardano l’applicazione delle regole sportive, la “giustizia statale” è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale.

Si può dunque affermare che l’ordinamento sportivo rappresenta un ordinamento giuridico “di settore”11, che non è solamente tollerato, ma che è anche riconosciuto dall’ordinamento generale statale, dal quale l’ordinamento sportivo trae il suo fondamento.

Un ulteriore aspetto da trattare nella nostra analisi dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale è la natura delle norme sportive; queste si pongono su un piano diverso rispetto alle norme giuridiche e pertanto non sono riconducibili a queste ultime.

Le norme sportive, infatti, hanno una natura negoziale, espressione dell’autonomia privata delle federazioni12, con la conseguenza che l’efficacia di queste norme sportive è limitata soltanto all’ambito del

10

Si fa riferimento alla violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

11 Così come viene definito da C. Taglietti, Autonomia contrattuale, op. cit., pp. 264 e ss.

12 Le norme sportive sono, infatti, fondate sul consenso degli appartenenti alle federazioni

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relativo ordinamento, vincolando in questo modo soltanto gli appartenenti all’ordinamento sportivo.

Questa natura negoziale delle norme sportive pone, però, la questione dell’efficacia, nei confronti dell’ordinamento statale, di un contratto concluso in violazione delle regole dell’ordinamento sportivo; in alcuni casi del tutto eccezionali, infatti, non si può escludere che l’inosservanza delle norme sportive possa incidere, determinandone l’invalidità, su contratti conclusi da soggetti estranei all’ordinamento sportivo13.

Su questa questione, conformandosi ad un orientamento giurisprudenziale pressoché unanime14, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 febbraio 2004, n. 354515, ha ribadito che un contratto che produce violazioni di norme dell’ordinamento sportivo che ne determinano la nullità, e quindi l’inidoneità a realizzare in detto ordinamento la propria funzione, può comportare nullità anche nell’ordinamento statale, in quanto, nonostante queste violazioni di norme sportive non ne determinino direttamente la nullità per violazione di norme imperative16 , esse incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico17.

13

Così come afferma G. Facci, Ordinamento sportivo e regole d’invalidità del contratto, in Riv.

trim. dir. proc. civ., fasc. 1, 2013, pp. 237 e ss. 14

Cass., sez. lav., 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. civ., 1999, fasc. 6 ; Cass. 28 luglio 1981, n. 4845, in Giust. civ., 1982, I, 2411.

15

Cass. 23 febbraio 2006, n. 3545, in Giust. civ., 2005, I, 495.

16 Si fa riferimento in particolar modo al contenuto dell’articolo 4 della l. 91/1981. 17

Nella specie, con contratto regolarmente sottoscritto e depositato presso la Lega calcio, si era provveduto al trasferimento di un giocatore da una società calcistica all'altra e parallelamente in altro contratto non conforme alle prescrizioni del regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio si era determinato il prezzo effettivo del trasferimento in un importo molto superiore rispetto a quanto risultasse dal primo. La Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado con il quale si dichiarava la nullità assoluta del contratto di trasferimento del calciatore facendo applicazione degli articoli 4 e 12 della l. 91/1981, sottolineando che tanto l’articolo 4 che l’articolo 12 della legge 91 non si prestino a trovare applicazione nel caso di specie, in cui l’oggetto del contendere risulta essere il trasferimento di un calciatore da una società all’altra; preso atto di ciò la Corte di Cassazione non manca di rilevare come la fattispecie in questione venga esplicitamente contemplata nel dettato dell’articolo 5 della stessa legge che si occupa della cessione del contratto di lavoro sportivo. Pertanto, avendo le parti provveduto nel caso di specie a depositare in Lega un contratto di trasferimento dotato di tutti i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge n. 91, la Suprema Corte giunge ad affermare che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto concentrare la propria attenzione sull’efficacia o meno della scrittura privata utilizzata dalle parti per accordarsi su un prezzo maggiore di quello risultante nel contratto depositato.

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Seguendo questo orientamento si corre il rischio, seppur solamente in riferimento ad alcuni aspetti, di equiparare le norme sportive alle norme imperative, in quanto, in casi eccezionali, l’inosservanza delle norme sportive determina la medesima conseguenza prevista per la contrarietà del contratto a norme imperative.

Per questo motivo, è opportuno concludere affermando che le norme sportive, in quanto espressione dell’autonomia privata e fondate sul consenso degli appartenenti alle federazioni, sono efficaci e vincolanti solo nei confronti degli associati, e questo concetto non può essere smentito dalle ipotesi del tutto eccezionali in cui una violazione di norme sportive incida, determinandone l’invalidità, su contratti conclusi da soggetti estranei all’ordinamento sportivo18.

1.3 Costituzione del rapporto di lavoro sportivo

I caratteri specifici del rapporto di lavoro tra calciatori professionisti e le società sportive in qualità di datori di lavoro sono essenzialmente due19:

1) lo svolgimento dell’attività sportiva a titolo oneroso, nel senso che la

prestazione deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità della prestazione stessa, la cui misura viene poi liberamente determinata dalle parti contraenti;

2) il carattere di continuità nello svolgimento di tale attività, con la

precisazione che la possibile frammentarietà della prestazione non andrebbe ad escluderne il carattere continuativo.

La prestazione del calciatore professionista aventi tali requisiti costituisce oggetto di un mero contratto di lavoro subordinato20, come ritenuto da più studi sul tema21, ed espressamente confermato dal comma 1 dell’articolo 3

18

Sui motivi di tale conclusione vedi G. Facci, Ordinamento sportivo, op. cit., pp. 237 e ss.

19 Così come affermato da M. Sperduti, Il nuovo accordo collettivo per la Serie A di calcio, in Riv. dir. econom. sport., Vol. VII, Fasc. 3, 2011, p. 52 ; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo,

aggiornamento 2015, disponibile on line all’indirizzo web www.ilnuovodirittosportivo.it., pp. 16-20.

20 Sul dibattito circa la qualificazione di tale rapporto di lavoro ci soffermeremo nel proseguo

della nostra trattazione.

21 Vedi M. Sanino - F. Verde, Il diritto sportivo, op. cit., p. 188 ; M. T. Spadafora, Diritto di lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 39 e ss. ; G. Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale, in Riv. it. dir. lav., 2002, pp. 39 e ss.

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18

della l. 91/198122, che disciplina organicamente la materia dello sport professionistico.

Il rapporto di lavoro sportivo, come ogni altro rapporto di lavoro subordinato, trae origine da un contratto cosiddetto “tipico”23, in quanto presenta le seguenti caratteristiche:

a) è disciplinato dalla legge;

b) è bilaterale, in quanto è stipulato tra due parti, il calciatore

professionista e la società sportiva;

c) è a prestazioni corrispettive;

d) ha natura consensuale, ovvero si perfeziona col semplice consenso delle

parti;

e) ha natura formale, in quanto è richiesta la forma scritta24;

f) ha effetti obbligatori, in quanto fa sorgere degli obblighi contrattuali per

entrambe le parti;

g) deve essere firmato personalmente dal calciatore25, non potendolo sottoscrivere per suo conto l’eventuale agente, e da un delegato della società sportiva munito dei poteri necessari.

All’articolo 4 della l. 91/198126 possono essere individuate le caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo, che si differenziano rispetto al tipico contratto di lavoro subordinato.

22 “La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro

subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”.

23

Affermazione che possiamo ricavare da M. Sperduti, Il nuovo accordo collettivo, op. cit., p. 52.

24

Al contratto di lavoro sportivo è imposta la forma scritta ad substantiam, mentre nella disciplina generale del contratto di lavoro subordinato una tale previsione costituisce l’eccezione (la forma scritta ad substantiam è infatti richiesta soltanto per il patto di prova, per il contratto a termine, per il contratto di somministrazione, per il contratto di formazione e lavoro, per il contratto di inserimento e per quello di arruolamento marittimo).

25

Se il calciatore è minore di età il contratto in questione può essere firmato anche da chi esercita la potestà genitoriale.

26 “ Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta

e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

(20)

19

Il rapporto di lavoro sportivo, infatti, come del resto da sempre evidenziato sia in giurisprudenza27 che in dottrina28, è caratterizzato da una particolare specialità.

Si tratta cioè di uno speciale rapporto di lavoro subordinato, disciplinato dalla l. 91/1981 e dagli accordi collettivi specifici di settore, che è regolato con alcune modalità differenti da quelle del rapporto di lavoro subordinato ordinario, ma senza far venir meno gli elementi essenziali che caratterizzano quest’ultimo rapporto29.

Altri esempi della specialità che caratterizza il rapporto di lavoro sportivo possono essere individuati nella presenza della norma che condiziona la validità dei contratti individuali alla approvazione della federazione sportiva, o nella possibilità di cessione dei contratti individuali tra due società prima della scadenza del termine fissato.

L’articolo 4 della l. 91/1981, nel disciplinare il lavoro subordinato dello sportivo professionista, dispone alcune formalità ai fini della valida costituzione del rapporto con la società sportiva.

In base a questo articolo, il rapporto di lavoro sportivo si costituisce validamente:

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123cod. civ. .

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della l. 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della l. 18 aprile 1962, n. 230. L'articolo 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali ”.

27

Cass. 28 luglio 1981, n. 4845, op. cit. ; Cass. 28 dicembre 1996, n. 11540, in Riv. dir. sport., 1997, 233.

28 Si fa riferimento a M. De Cristofaro, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in Nuove leggi civ. comm., 1982, pp. 574 e ss. ; F. Bianchi D’Urso - G. Vidiri, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv. dir. sind., 1982, pp. 13 e ss. ; E. Signorini, Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit., p. VII ; M. Sanino - F. Verde, Il diritto sportivo, op. cit., pp. 180-183. 29 In particolare per M. De Cristofaro, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti op. cit., pp. 574 e ss. il rapporto di lavoro sportivo, pur sempre intercorrendo fra

soggetti in posizione paritaria, risente in misura non trascurabile dell’intervento regolatore di un soggetto terzo e sovraordinato alle parti, e questo è l’elemento che più di ogni altro vale a determinarne la specialità rispetto al rapporto di lavoro subordinato di diritto comune.

(21)

20 a) con l’assunzione diretta;

b) con la stipulazione in forma scritta del contratto;

c) con l’adeguamento del contenuto del contratto di lavoro sportivo al

contratto-tipo predisposto in conformità all’Accordo Collettivo fra la federazione e i rappresentanti delle categorie interessate;

d) con il deposito del contratto di lavoro sportivo presso la federazione, e

con l’approvazione di quest’ultima.

Si è previsto, in pratica, un iter procedurale composto da tre diversi momenti, ovvero il ricorso alla forma scritta, la redazione dell’accordo sulla base del contratto-tipo e il deposito del contratto presso la competente federazione sportiva per l’approvazione, che la Corte di Cassazione30 ha definito come «fattispecie formale complessa a formazione progressiva», facendo riferimento ad una fattispecie costituita da una pluralità di fatti che possono anche venire in essere in momenti diversi.

Analizziamo adesso più nel dettaglio queste formalità richieste per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo.

1.3.1) La forma scritta del contratto di lavoro sportivo

La forma scritta è richiesta ad substantiam, con la conseguenza, in difetto della forma scritta, della nullità del contratto, in quanto la mancata forma scritta del contratto renderebbe impossibile tanto il deposito che l’approvazione dello stesso contratto da parte della federazione.

Questa previsione rappresenta una deroga rispetto al principio civilistico della libertà di forme che caratterizza l’ordinario contratto di lavoro.

La motivazione di questa deroga è da ricercare, oltre che nell’esigenza di tutela del lavoratore, anche nell’esigenza di agevolare il controllo delle federazioni sull’operato delle singole società, un controllo finalizzato a garantire la trasparenza nella gestione delle società e ad impedire che la società possa, ad esempio assumendosi impegni economici che non è in grado di sostenere, incidere in maniera negativa sul regolare svolgimento dell’attività agonistica31.

30 Cass. 4 marzo 1999, n. 1855, op. cit.

(22)

21

E’ evidente che per perseguire queste esigenze non basta il rispetto della sola forma scritta, ma è necessaria l’osservanza dell’intero iter procedurale stabilito dall’articolo 4 della l. 91/1981.

1.3.2) La conformità del contenuto del contratto di lavoro sportivo al contratto-tipo

Oltre a prevedere, come abbiamo visto, un vincolo sulla forma del contratto, l’articolo 4 della l. 91/1981 pone un vincolo anche sul contenuto dello stesso contratto, su cui le parti non possono intervenire liberamente. L’articolo in questione, al comma 1, stabilisce, infatti, che il contratto tra il calciatore professionista e la società sportiva destinataria delle prestazioni deve essere stipulato sulla base del cosiddetto contratto-tipo, predisposto, conformemente all’Accordo Collettivo, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

L’articolo 2 dell’Accordo Collettivo sottoscritto dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e dall’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) stabilisce che il contratto individuale tra società sportiva e calciatore sia redatto sull’apposito modulo conforme al contratto-tipo allegato all’accordo stesso, precisando, però, che deve essere redatto in tre esemplari: più precisamente, dispone che un documento vada alla società sportiva, l’altro al calciatore, ed il terzo deve essere destinato al deposito presso la Lega Serie A di calcio a cura della società stessa.

L’articolo 4 della legge del 1981 attribuisce alla contrattazione collettiva la predisposizione del contratto-tipo, cui le parti dovranno uniformarsi nella costituzione del rapporto di lavoro.

Il contratto collettivo, nel mondo del calcio, si pone come un momento di raccordo tra l’ordinamento sportivo e la normativa che regola l’ordinario rapporto di lavoro subordinato; in questo contesto, il contratto-tipo risulta essere il modello di riferimento a cui le parti devono attenersi nella stipula dei contratti individuali di lavoro sportivo, e costituisce, di conseguenza, la parte normativa dell’Accordo Collettivo, divenendo un tutt’uno con l’Accordo Collettivo stesso32.

32

(23)

22

Per questo motivo, si può comprendere l’esistenza, all’interno di alcuni contratti-tipo, di una clausola di rinvio all’Accordo Collettivo per la regolamentazione dei rapporti tra le parti; tale clausola di rinvio deve essere obbligatoriamente firmata dalle parti che sottoscrivono il contratto. La funzione del contratto-tipo risulta quindi essere la regolamentazione uniforme del contenuto della pluralità di rapporti economici e normativi che intercorrono tra società sportive e calciatori professionisti.

Corollario della tassatività del contenuto del contratto di lavoro sportivo è la previsione, al comma 3 dell’articolo 4 della l. 91/1981, di un meccanismo di sostituzione automatica delle eventuali clausole peggiorative contenute nel contratto individuale che risultino essere difformi rispetto al contratto-tipo predisposto dalla federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate33.

Si va in questo modo a riconoscere la prevalenza delle norme proprie del contratto tipo rispetto alle norme volute dalle singole parti contraenti per il contratto di lavoro sportivo individuale, in quanto queste ultime saranno sostituite automaticamente ogniqualvolta risultino essere difformi dalle prime.

Questo meccanismo di sostituzione automatica ha fatto in modo che numerosi autori34 abbiano effettuato un richiamo al disposto dell’articolo 2077 cod. civ.35, affermando che sono sostituite di diritto solamente le clausole peggiorative del contratto individuale che risultano difformi rispetto al contratto-tipo, mentre sono fatte salve le eventuali clausole migliorative, ovvero quelle che contengono condizioni più favorevoli per i prestatori di lavoro, che prevarranno automaticamente su quelle contenute nel contratto-tipo36.

33

Si fa riferimento a quelle clausole che contengono condizioni più sfavorevoli per il prestatore di lavoro rispetto a quelle previste nel contratto-tipo; il legislatore nulla ci dice sulle eventuali clausole migliorative.

34

Sono di questa opinione M. Sanino - F. Verde, Il diritto sportivo, op. cit., p. 191 ; G. Vidiri, Forma

del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione sportiva nazionale, in Riv. dir. sport., 1999, p. 541.

35

“ I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro ”.

36 Secondo G. Vidiri, Forma del contratto di lavoro, op. cit., p. 541, la disposizione in esame

realizza anche, per un verso, la tutela del lavoratore sportivo, che, pur godendo talvolta di elevati trattamenti retributivi, è considerato pur sempre la parte contraente più debole, com’è attestato

(24)

23

Di diverso avviso sono, invece, una altra parte della dottrina37 e una parte della giurisprudenza38, che si discostano dall’opinione prevalente sull’argomento affermando che il contratto di lavoro sportivo non possa prevedere neanche clausole migliorative rispetto al contratto-tipo, e che quindi queste deroghe migliorative non possono prevalere automaticamente su quelle contenute nel contratto-tipo.

Il contratto tipo rappresenta, quindi, la struttura normativa che le parti possono integrare, plasmare, ma nel rispetto dei limiti che lo stesso legislatore ha fissato sia al comma 3 dell’articolo 4 della l. 91/1981, che abbiamo appena esaminato, ma anche di quelli previsti al comma 6 dello stesso articolo.

In particolare, il comma 6 dell’articolo 4 della l. 91/1981 prevede che il contratto non possa contenere, nemmeno in un momento successivo a quello della stipulazione, clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione.

La ratio di tale disposizione è quella di impedire che l’atleta, scaduto il contratto di lavoro, si trovi nell’impossibilità giuridica di ricollocarsi altrove per violazione dei principi di libera circolazione del lavoratore39.

Esaminando l’articolo 4 della l. 91/1981 non si pongono questioni sulla nullità del contratto per mancanza della forma scritta, in quanto questa nullità è prevista espressamente dalla stessa legge.

La questione, se mai, riguarda l’altra modalità di redazione del contratto, ovvero la conformità del contenuto del contratto di lavoro sportivo a quello del contratto-tipo.

Per lungo tempo, infatti, si sono avuti contrasti, tanto in dottrina che in giurisprudenza, sul fatto che la difformità del contenuto del contratto sportivo rispetto a quello del contratto-tipo potesse portare alla nullità

anche dalla previsione al comma 2 dell’articolo 2077 cod. civ. nel senso della sostituzione delle clausole peggiorative del contratto individuale con quelle del contratto tipo; per altro verso, il controllo della Federazione, reso efficace dalle formalità richieste, realizza una miglior tutela dei risparmiatori che investono nelle società sportive quotate in borsa.

37

Vedi V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit., pp. 33, 34.

38 Vedi Cass. 4 marzo 1999, n. 1855, op. cit.

39 Come affermato da P. Di Michele - A. Greco, Contratto di lavoro del calciatore professionista, in Diritto & pratica del lavoro, n. 7/2014, pp. 4, 5.

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24

dell’intero contratto di lavoro sportivo, come previsto per la mancanza della forma scritta.

Una parte della dottrina40 e della giurisprudenza41 ritiene che la nullità del contratto di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva di appartenenza derivi solo e soltanto dalla mancata stipulazione in forma scritta di questo contratto, e non anche dalla sua difformità dal contratto-tipo; questa difformità produrrà effetti sanzionatori solamente all’interno dell’ordinamento sportivo, non generando la nullità del contratto nell’ordinamento statale.

Questa interpretazione dell’articolo 4 della l. 91/1981 si basa sulla collocazione, al comma 1, dell'inciso «a pena di nullità» subito dopo la previsione dell'adozione della forma scritta ad substantiam, piuttosto che all'inizio della disposizione o subito dopo la statuizione riguardante la conformità del contratto individuale al contratto tipo42; si tratta di una collocazione che pone in luce l'intenzione del legislatore di sanzionare con la nullità la sola ipotesi di mancanza della forma scritta, e non anche la mancata conformità al contratto tipo collettivo.

A questa interpretazione si è contrapposta quella, da ritenere ad oggi assolutamente prevalente, della maggioranza della dottrina43 e della giurisprudenza44, in base alla quale il contratto di lavoro sportivo stipulato tra la società sportiva e il calciatore professionista è affetto da nullità anche nel caso in cui questo contratto non sia stato redatto sull’apposito modulo federale conforme al contratto-tipo45.

40

Tra cui F. Rotondi, Sportivi professionisti: disciplina legale applicabile, in Diritto & pratica del

lavoro, n. 43/2006, p. 2427.

41 Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in Rass. giur. umbra, 1994, 652 ; Trib. Perugia, 10 aprile 1996, in Rass. giur. umbra, 1996, 417.

42

“ Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate ”.

43 Condividono questa interpretazione V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit., p. 30 ;

G. Vidiri, Forma del contratto di lavoro, op. cit., p. 530 ; M. Sanino - F. Verde, Il diritto sportivo, op. cit., pp. 194 e ss.

44

Trib. Pescara, 16 marzo 1995, in Rass. dir. civ., 1996, 449 ; Trib. Treviso, 3 marzo 1994, in Riv.

dir. sport., 1994, 683. 45

A sostegno di questa affermazione sottolineiamo che l'Accordo Collettivo tra la Federazione italiana gioco calcio, la Lega nazionale professionisti e l'Associazione italiana calciatori, all'articolo 2 comma 1, prevede, a pena di nullità, che il contratto individuale tra società e calciatore professionista debba essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo.

(26)

25

Tale sanzione di nullità, che persegue le stesse finalità di tutela del lavoratore e di un immediato ed effettivo controllo sul contratto da parte della federazione già incontrate per la sanzione di nullità in caso di mancata forma scritta dello stesso contratto, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice46.

E’ in questo contesto che trova applicazione la pronuncia della Corte di Cassazione n. 3545/200447, in quanto la non conformità dei contratti di lavoro sportivo ai modelli ed alle prescrizioni della federazione sportiva di appartenenza genera una nullità del contratto di lavoro sportivo che non può non riflettersi anche sull’ordinamento dello Stato, poiché questa nullità, pur non essendo determinata da violazione di norme imperative, incide necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico48.

La giurisprudenza49 ha affermato, inoltre, il principio in base al quale, nel caso in cui l’Accordo Collettivo e il contratto tipo non siano stati predisposti dalla federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate, il rapporto del calciatore professionista con la società sportiva è un comune rapporto di lavoro subordinato.

Deve considerarsi ormai pacifica la conclusione in base alla quale i requisiti di forma e di contenuto previsti per il contratto di lavoro sportivo dall’articolo 4 della l. 91/1981 non possono essere applicati, in ragione della loro specificità, all’ipotesi negoziale del trasferimento del calciatore professionista da una società sportiva all’altra, disciplinata all’articolo 5 della stessa legge.

1.3.3) Il deposito del contratto di lavoro sportivo

Una volta redatto, in base al comma 2 dell’articolo 4 della l. 91/1981, il contratto di lavoro sportivo deve essere depositato dalla società sportiva presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione.

46

Confronta Cass. 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. civ., 1999, fasc. 6, 1611.

47 Già esaminata nell’ambito dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. 48 Vedi M. Sanino - F. Verde, Il diritto sportivo, op. cit., p. 197.

49

(27)

26

Anche per l’onere di deposito del contratto di lavoro sportivo si può prospettare la questione se si tratti di adempimento prescritto a pena di nullità o meno.

Nonostante parte della dottrina50 e della giurisprudenza51 sia dell’opinione che, in caso di mancato adempimento del deposito presso la federazione, il contratto di lavoro sportivo risulterebbe essere nullo per mancanza di uno degli elementi che costituiscono la «fattispecie formale complessa a formazione progressiva» che caratterizza il rapporto contrattuale tra il calciatore professionista e la società sportiva, risulta però essere più condivisibile l’opinione, sostenuta dalla maggioranza della dottrina52 e da parte della giurisprudenza53, con la quale si ritiene che il deposito del contratto di lavoro sportivo presso la federazione costituisca una condicio

iuris che condiziona l’efficacia e non la validità del contratto, ovvero un

adempimento funzionale ad ottenere la relativa approvazione da parte della federazione54, mancando la quale al vincolo negoziale è negata qualsiasi efficacia.

In linea di principio, la predetta distinzione può avere qualche riflesso rispetto alla decorrenza dei diritti e degli obblighi contrattuali nel caso dell’approvazione federale in quanto, se essa costituisce l’ultimo atto della «fattispecie a formazione progressiva» che determina la costituzione del rapporto, gli effetti dello stesso si producono solo in tale momento, mentre, se si tratta di condicio iuris, essi retroagiscono al momento della sottoscrizione del contratto.

L’articolo 4 della l. 91/1981 nulla dispone sulle modalità di deposito del contratto di lavoro sportivo; a determinare queste modalità ha provveduto, però, l’Accordo Collettivo tra calciatori di Serie A e società sportive.

L’articolo 3 dell’Accordo Collettivo sottoscritto dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e

50 Tra cui E. Signorini, Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit., p. VI ; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit., p. 32 ; G. Vidiri, Forma del contratto di lavoro, op. cit., p. 544.

51

Cass. 4 marzo 1999, n. 1855, op. cit.

52

Tra i quali P. Di Michele - A. Greco, Contratto di lavoro del calciatore professionista, op. cit., p. 422 ; M. Sanino - F. Verde, Il diritto sportivo, op. cit., pp. 203-206 ; M. De Cristofaro, Norme in

materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, op. cit., p. 595. 53 Cass., sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Contratti, 2000, 1, 68.

54 Approvazione che risulta essere indispensabile per utilizzare le prestazioni agonistiche del

(28)

27

dall’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.)55 specifica, infatti, le modalità di effettuazione del deposito del contratto di lavoro sportivo da parte della società, e ne indica inoltre le tempistiche.

L’articolo in questione prevede che l’onere del deposito del contratto di lavoro sportivo spetti alla società sportiva, che deve provvedervi entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione.

Dell’avvenuto deposito, la società sportiva deve darne comunicazione al calciatore.

Qualora la società sportiva resti inerte, il calciatore ha la facoltà di provvedere direttamente al deposito del contratto entro il termine di sessanta giorni dalla sua sottoscrizione, dandone relativa comunicazione al

club di appartenenza; questa previsione si pone a tutela del calciatore

professionista, in quanto a costui viene riconosciuto un accordo con la società sportiva.

55

Articolo 3 Accordo Collettivo - Deposito : Comma 1 - “ La società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il contratto presso la Lega di Serie A che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 della l. 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. Dell’avvenuto deposito del contratto presso la Lega di Serie A la società dovrà darne comunicazione al calciatore. Comma 2 - Qualora la società non depositi il contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il calciatore entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione, dandone comunicazione contestuale alla società.

Comma 3 - Il tempestivo deposito del contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti

legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C. . Comma 4 - La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla Lega di Serie A, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla società e al calciatore dell’avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo al deposito del contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la predetta approvazione, quest’ultima si intenderà tacitamente manifestata.

Comma 5 - Le pattuizioni del contratto possono essere modificate o integrate con le altre

scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle altre scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del contratto. Comma 6 - Il calciatore ha diritto di ottenere dalla società un equo indennizzo nel caso che il contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile. La misura dell’indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte del calciatore di altro contratto ovvero di accordo economico con società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto “ .

(29)

28

Sempre in base all’articolo 3 dell’Accordo Collettivo, spetterà poi alla Lega di Serie A effettuare tutte le verifiche di sua competenza sul contratto e curarne l’immediata trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione prevista dall’articolo 4 della l. 91/1981.

Sulla funzione dell’approvazione da parte della F.I.G.C. vi possono essere diverse interpretazioni.

Si può ritenere, infatti, che il controllo svolto dalla federazione consista solo e soltanto in un controllo formale, ovvero in un controllo che verte solo sulla validità del contratto e delle clausole in esso contenute.

Secondo una diversa interpretazione, sostenuta da gran parte della dottrina56 e maggiormente condivisibile, questo controllo da parte della federazione, oltre ad essere un controllo formale, consiste, però, principalmente in un controllo di merito, in quanto si vanno anche a valutare quelle che sono le reali possibilità che la società sportiva ha di adempiere agli obblighi economici assunti con il contratto di lavoro sportivo.

La fase di approvazione da parte della F.I.G.C. può concludersi con esito negativo o positivo.

L’approvazione può essere espressa quando la F.I.G.C. comunica espressamente la propria decisione positiva, per il tramite della Lega di Serie A, alla società sportiva ed al calciatore professionista, ma si può parlare anche di approvazione tacita quando, scaduto il termine di trenta giorni dal deposito del contratto o il termine più breve eventualmente previsto dalla normativa federale, la F.I.G.C. sia rimasta silente; in quest’ultimo caso si fa riferimento ad un meccanismo di approvazione simile al noto istituto del silenzio/assenso tipico del diritto amministrativo. Infine l’articolo 3 dell’Accordo Collettivo F.I.G.C. - A.I.C. prevede che, qualora il contratto di lavoro sportivo non abbia ottenuto l’approvazione della F.I.G.C. per fatto imputabile alla società sportiva, al calciatore sarà riconosciuto un equo indennizzo, determinato tenendo di conto della effettiva perdita economica sofferta dal calciatore, dal motivo della mancata approvazione del contratto e dalla sorte dello stesso calciatore una volta sciolto il vincolo contrattuale con la società sportiva; a sua volta,

56 V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, op. cit., p. 33 ; P. Di Michele - A. Greco, Contratto di lavoro del calciatore professionista, op. cit., p. 422 ; E. Signorini, Il rapporto di lavoro sportivo, op.

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29

però, sarà riconosciuto alla società sportiva il diritto di rivalsa nei confronti del terzo eventualmente responsabile.

Le regole che abbiamo appena illustrato per la costituzione del rapporto di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva si applicano anche ai contratti preliminari e ad eventuali patti aggiuntivi del contratto57.

1.4 La sospensione del rapporto di lavoro tra calciatore e società

Nello svolgimento del rapporto di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva possono verificarsi situazioni che impediscono ad una delle parti di adempiere alle obbligazioni assunte; al verificarsi di tali situazioni consegue la sospensione del rapporto di lavoro sportivo per impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione sportiva oggetto del contratto. Tale impossibilità sopravvenuta, nel rapporto di lavoro sportivo, deriva quasi esclusivamente da eventi relativi alla persona del calciatore professionista, mentre solo e soltanto in un’unica ipotesi è prevista l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto riguardante la società sportiva58.

Le ipotesi di gran lunga più frequenti di impossibilità sopravvenuta della prestazione sportiva da parte del calciatore professionista, ovvero le cause di infortunio e malattia, sono previste dall'articolo 2110 cod. civ. ; tale disposizione, a sua volta, rinvia espressamente alle leggi speciali e alla contrattazione collettiva per la regolamentazione specifica di tali ipotesi. L’Accordo Collettivo per i calciatori di Serie A ha regolato, con specifico riferimento al contratto a tempo determinato, le ipotesi di infortunio e malattia del calciatore, stabilendo in tali casi la conservazione del diritto alla retribuzione per il calciatore sino alla scadenza del contratto; tuttavia, se la malattia o l’infortunio risultino essere imputabili a colpa grave del calciatore, saranno previste la riduzione del compenso per quest’ultimo o la risoluzione del contratto.

57

Cass. 4 marzo 1999, n. 1855, op. cit.

58 Ciò si verifica nel caso di inattività della società sportiva, allorché questa non partecipi al

campionato di competenza, se ne ritiri, oppure ne sia esclusa o le venga revocata l'affiliazione, con la conseguenza che i calciatori tesserati sono svincolati d'autorità e possono tesserarsi per altra società, a meno che non abbiano già disputato anche una sola partita del girone di ritorno del campionato; in tal senso dispongono le N.O.I.F. della F.I.G.C. all’articolo 110.

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30

All’articolo 15 dell’Accordo Collettivo si prevede che, qualora l’impossibilità di cui stiamo trattando si protragga oltre un periodo di comporto di sei mesi, la società sportiva ha facoltà di richiedere, al termine del suddetto periodo, la risoluzione del contratto al Collegio Arbitrale, oppure la riduzione del 50% della retribuzione spettante al calciatore fino alla cessazione dell’inabilità e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto.

Lo stesso articolo 15 dell’Accordo Collettivo per la Serie A di calcio prevede inoltre che se dall'infortunio o dalla malattia derivi la definitiva inidoneità per il calciatore professionista a svolgere l'attività agonistica, la società sportiva ha il diritto di richiedere immediatamente al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto.

Infine, una particolare ipotesi d'impossibilità sopravvenuta del calciatore professionista, e quindi di sospensione del rapporto di lavoro sportivo, è quella che deriva dalla squalifica inflitta dagli organi di giustizia sportiva nazionale o internazionale; in questo caso, all’articolo 11 dell'Accordo Collettivo per i calciatori di Serie A, si prevede la possibilità della riduzione, non superiore al 50%, della sola parte fissa di retribuzione del calciatore per il periodo di squalifica, salvo che costui dimostri che la sanzione sia stata comminata a seguito di comportamenti tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra.

1.5 La risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo

Relativamente alla risoluzione del contratto di lavoro sportivo possiamo distinguere tra una risoluzione consensuale e una risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale.

La risoluzione consensuale è l'accordo per mezzo del quale il calciatore professionista e la società sportiva di appartenenza decidono, congiuntamente, di risolvere anticipatamente il loro rapporto contrattuale. A tale proposito, al comma 2 dell’articolo 5 della l. 91/1981, derubricato “Cessione del contratto”, si afferma che è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

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