• Non ci sono risultati.

circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

Sinistro danni ai beni

PERIZIA CONTRATTUALE (questione tecnica)

1. circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

Pietro Amati per 161

Le valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatorie per le Parti

salvo dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Perizia valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla.

INCARICHI DEI PERITI

Periti dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Compilazione di apposito verbale.

DIFFERENZE NEI “RAMI”

Polizze contro i danni (incendio, furto, …) – perizia contrattuale

Cassazione civile, sez. I, 28 agosto 1995, n. 9032 Cassazione civile, sez. III, 18 febbraio 1998, n. 1721

Polizza infortuni – arbitrato irrituale

Cassazione civile, sez. I, 1 aprile 1994, n. 3207

Pietro Amati per 163

IL PROCEDIMENTO PER IL RISARCIMENTO – DANNI AI BENI

 Il danneggiato fa richiesta di indennizzo all'Assicuratore indicando l'ammontare dei danni.

 L'Assicuratore nomina un perito per la valutazione dei danni.

 Il danneggiato, qualora lo ritenga opportuno, nomina un proprio perito (perito di parte).

 Il danneggiato - direttamente o tramite "perito di parte" - presenta la documentazione atta a comprovare i danni e collabora con il perito dell'Assicuratore per quantificarli.

 Il perito dell'Assicuratore emette l'atto di liquidazione (il cosiddetto "Atto di constatazione amichevole") in cui si quantifica il risarcimento, determinato in contradditorio con il danneggiato.

 Il danneggiato, se d'accordo, sottoscrive l'atto e richiede all'Assicuratore il risarcimento entro il termine di tempo previsto dalla polizza.

 Il perito presenta l’atto di liquidazione e il rapporto di perizia all’Assicuratore.

 l'Assicuratore esamina la perizia, verifica se il danneggiato ha titolo al risarcimento (se il premio di polizza è stato pagato, ecc.) e corrisponde il risarcimento.

PROCEDURA DA FARE INSIEME AL CONSULENTE – DANNI AI BENI

1. Il Consulente prenderà parte attiva nei sopralluoghi, anche con il perito della Compagnia, per i sinistri di una certa entità;

2. In relazione alla gravità del sinistro si verificherà la necessità /opportunità di coinvolgere esperti/periti di parte;

3. Richiedere il certificato di chiusura istruttoria o il fascicolo istruttorio completo.

Pietro Amati per 165

Accertamento dell'entità del danno dell'assicurato.

Non realizza una transazione.

L’ACCORDO CONSERVATIVO

Cassazione civile, sez. III, 4 settembre 2003, n. 12880

ma non stabilisce se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato.

Ovvero determina definitivamente il "quantum" del danno.

Fissa, con effetti obbligatori, un elemento di integrazione dell'eventuale transazione.

ATTO CONSERVATIVO O DI AMICHEVOLE LIQUIDAZIONE DEL DANNO

1. Verificare la corrispondenza della quantificazione del danno calcolata dal Perito della Compagnia:

a) se tecnicamente e contrattualmente motivata, l'atto sarà ritornato firmato al Perito stesso,

b) in caso contrario verranno formulate le debite contro riserve fino al conseguimento dell'intero danno risarcibile.

2. Attivarsi presso la Compagnia per ottenere il rilascio da parte della stessa della quietanza di indennizzo.

3. Se esiste un vincolo, fornire il benestare al pagamento diretto all'Assicurato stesso.

4. Fornire il certificato camerale e di non vigenza, con data non antecedente a quella fissata per il pagamento del danno.

5. Dopo quindici giorni dalla restituzione della quietanza debitamente firmata dall'Assicurato attivarsi per il recupero degli importi presso la Compagnia delegataria e di quelle eventualmente facenti parte del riparto di coassicurazione.

Pietro Amati per 167

Ma solo dimostrando un maggior danno non conosciuto nè prevedibile.

Cassazione civile , sez. III, 26 aprile 1996, n. 3888 Cassazione civile, sez. III, 29 agosto 1995, n. 9101

ATTO DI QUIETANZA E TRANSAZIONE – ART. 1965 C.C.

Non può più essere impugnata per intervenuto disaccordo.

Cassazione civile , sez. I, 09 marzo 1995, n. 2730

Le parti:

pongono fine ad una lite già cominciata o

prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Sinistro da R.C.

Pietro Amati per 169

PRASSI DA SEGUIRE PER LA DENUNCIA R.C.T.

 Per casi mortali o di notevole gravità, contattare con immediatezza il Consulente e quindi la Compagnia (telegramma, fax seguito da raccomandata R.R.);

 Inviare al più presto la denuncia dettagliata con l'indicazione di:

località, giorno e ora;

cause dei fatto e sue conseguenze;

nome ed indirizzo del danneggiato;

eventuali testimonianze;

dati relativi ad Autorità intervenute;

eventuale relazione tecnica.

 Far seguire qualsiasi documentazione che dovesse pervenire dal terzo danneggiato o da altra fonte (legale, Autorità, Enti, etc.).

PRASSI DA SEGUIRE PER LA DENUNCIA R.C.O.

 Nel caso di morte o infortunio grave avvertire immediatamente il Consulente e quindi la Compagnia (telegramma, fax seguito da raccomandata R.R.).

 Altrimenti la denuncia deve essere fatta nel caso di:

indagine amministrativa da parte degli Enti preposti,

indagine pretorile,

lettera di rivalsa di Enti Previdenziali,

lettera di richiesta danni da parte infortunato,

notifica di avviso di reato,

costituzione di parte civile.

 Trasmettere tempestivamente copia degli avvisi di procedimento penale e le comunicazioni afferenti richieste di risarcimento danni, sia del prestatore d’opera danneggiato, sia delle azioni di regresso eventualmente esercitate dall’I.N.A.I.L..

Pietro Amati per

PRASSI DA SEGUIRE PER LA DENUNCIA R.C. PRODOTTI

Inviare al più presto al Servizio Sinistri una denuncia con le seguenti indicazioni cause dei sinistro e sue conseguenze.

Nome ed indirizzo dei Terzi reclamanti e dati relativi ad eventuali Autorità intervenute.

Successivamente trasmettere la seguente ulteriore documentazione :

• relazione tecnica sulle cause che hanno provocato l'alterazione dei prodotto con note sugli eventuali accertamenti esperiti sul luogo dei danno da parte dei tecnici della Società;

• esito analisi su campioni prelevati al tempo della produzione del prodotto contestato;

• esito analisi su campioni prelevati presso il reclamante;

• indicazioni su possibili concause e/o responsabilità di altri prodotti impiegati dall'utilizzatore;

• eventuali richieste che dovessero pervenire da terzi e/o Pubbliche Autorità;

• letteratura tecnica e di propaganda del prodotto.

171

PRASSI DA SEGUIRE PER LA DENUNCIA R.C. PRODOTTI

 Identificazione della normativa che stabilisce il regime della responsabilità:

qualifica soggettiva (consumatore o professionista);

applicazione di normative specifiche di altri Paesi.

 Attribuibilità del difetto:

responsabilità “solidali”;

azione di surroga.

 Giurisdizione applicabile in caso di danno.

Pietro Amati per

LA GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO

La ratio:

accertare l'esistenza dei presupposti legali della responsabilità civile dell'assicurato, (fondamento dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore);

interesse dell'assicurato di essere assistito da un soggetto professionalmente capace;

interesse dell'assicuratore a partecipare in prima persona all'accertamento dei fatti e della responsabilità (obbligo di erogare l'indennizzo previsto dalla polizza).

173

La clausola di polizza:

"La Società (l‘Assicuratore) assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso (omissis)“.

LA GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO

1. Preoccuparsi che L’Assicuratore abbia assunto l’incarico di

“mandatario”.

2. “La società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale“.

La clausola vale se l’Assicuratore ha assunto il mandato e lo ha svolto con la dovuta diligenza.

1. L’Assicuratore deve svolgere il suo mandato da buon padre di famiglia, altrimenti possibile riconoscimento della “mala gestio”.

2. Vale sempre quanto previsto dall’art.1917 c.c., III^ comma (inderogabile ai sensi dell’art. 1932 c.c.). – spese per resistere nei limiti di ¼ del massimale.

Pietro Amati per

Documenti correlati