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IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.

L'assicuratore che ha pagato il danno al danneggiato

può (diritto disponibile e non obbligatorio) rivalersi sul terzo responsabile;

azione vietata nei confronti di: figli, affiliati, ascendenti, parenti o affini dell'assicurato e coniuge, salvo il caso di dolo.

Subentro dell’assicuratore nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo.

Trasferimento di credito dall'assicurato – danneggiato all'assicuratore.

Posto per evitare l’ingiusto arricchimento del danneggiato.

Pietro Amati per 95

IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.

Risarcimento residuo ridotto in misura pari all'ammontare della indennità versata dall'assicuratore.

Assicurato non più legittimato a pretendere il risarcimento dal terzo responsabile.

Trasferimento dei diritti non automatico, ma subordinato ad una manifestazione di volontà da parte dell’assicuratore.

L'assicuratore può subentrare se:

abbia eseguito la sua prestazione;

indennizzo in base a condizioni contrattuali;

l'indennità sia riferita al danno provocato da un terzo responsabile.

IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.

3. se l'assicurato ottiene il rimborso dall'assicuratore non potrà più chiedere il risarcimento al terzo responsabile;

2. se l’assicurato-danneggiato ottiene solo in parte il rimborso dal terzo responsabile potrà chiedere il residuo dell'indennizzo all'assicuratore;

1. se l’assicurato-danneggiato ottiene totalmente il rimborso dal terzo responsabile non potrà più chiedere l'indennizzo all'assicuratore;

Le quattro possibilità

4. se l'assicurato ottiene parzialmente il rimborso dall'assicuratore potrà chiedere il risarcimento per la parte residua al terzo responsabile..

Pietro Amati per 97

È facoltà dell’assicuratore rinunciare “al diritto di surroga”

purchè l’assicurato vi rinunci a sua volta (eccezione assicurazione infortuni e malattia).

ALTRE CARATTERISTICHE

L’assicurato può essere responsabile di un pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione, esempio:

 riconoscendo la propria responsabilità;

 aderendo a transazioni o rinunce;

 non interrompendo la prescrizione.

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO Rinuncia alla rivalsa (generica)

Si da atto che la Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai termini dell'art.1916 del C.C. nei confronti dei terzi per danni risarcibili ai sensi di polizza ed imputabili a detti terzi, escluso il caso di dolo.

Rinuncia alla rivalsa (nominativa)

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile nei confronti di ______________________

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Rinuncia alla rivalsa (persone e società collegate)

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Pietro Amati per

La prescrizione

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FONDAMENTO RAZIONALE DELLA PRESCRIZIONE

Regole generali

ogni diritto si estingue se il titolare non lo esercita nei termini previsti (art. 2934 c.c.).

Motivazioni 1. certezza nei rapporti giuridici,

2. reperire prove a distanza di tempo, 3. situazione di diritto e situazione di fatto.

Ogni patto contrario è nullo (art. 2936 c.c.) Termine posto dalla legge per esercitare i diritti.

Pietro Amati per 101

ALCUNI TERMINI DI PRESCRIZIONE

Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.)

Si prescrive in un anno: il diritto dell’assicuratore al premio scaduto;

Si prescrive in due anni: il diritto dell’assicurato alla prestazione da parte dell’assicuratore.

R.C. Contrattuale

(art. 2946 c.C.): ... anni 10 Fatto illecito

(art. 2947, comma 1°, cod. civ.) ... anni 5 Responsabilità civile veicoli, natanti e imbarcazioni da diporto

(art. 2947, comma 2°) ... anni 2 Contratto di spedizione e di trasporto

(art. 2951 c.C.): ... anni 1 In presenza di reato

se stabilita una prescrizione più lunga si applica anche nell'azione civile (art. 2947, comma 3°, cod. civ.)

Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è così sostituito:

«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».

D. L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 - ULTERIORI MISURE URGENTI …

Pietro Amati per 103

Diritto dell’assicuratore ai premi loro scadenza.

DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

Diritti dell’assicurato:

 nelle assicurazioni sulla vita:

• dal giorno del sinistro;

• dalla data di scadenza delle rate (rendite).

 nelle assicurazioni contro i danni:

• regola generale: dal giorno del sinistro o dal giorno della conoscenza del danno;

• assicurazioni di R.C.: dal giorno di ricevimento richiesta o azione del terzo;

LA GIURISPRUDENZA

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine iniziale di decorrenza decorre dalla data di tale richiesta del terzo.

Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8600 Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2001, n. 6426 Cassazione civile sez. III, 17 maggio 1997, n. 4426

Onere di provare la data in cui si è manifestato l'evento a carico dell’assicuratore

Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701

Se prevista una perizia contrattuale, dal momento della conclusione di tale procedura.

Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2004, n. 14487 Cassazione civile, sez. III, 10 gennaio 2003, n. 194

Pietro Amati per 105

LA GIURISPRUDENZA

In cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità.

Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701

in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa.

Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2002, n. 2587 Cassazione civile sez. III, 13 febbraio 1998, n. 1563 Cassazione civile sez. III, 4 dicembre 1997, n. 12329

Nel caso di sinistro infortuni

La prescrizione decorre dal momento:

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

La prescrizione può essere:

Sospesa – art.. 2941 e segg. c.c.

Interrotta: artt. 2943 e segg. c.c.

Pietro Amati per 107

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE (ARTT. 2941, 2942 C.C.)

Se giudizio penale a carico dell'assicurato (o di persona della quale egli debba rispondere per legge), consequenziale impedimento della prescrizione del diritto all'indennizzo.

In senso positivo:

Cassazione civile sez. III, 10 settembre 1999, n. 9608 Cassazione civile sez. III, 2 luglio 1998, n. 6458 Cassazione civile sez. III, 24 maggio 1997, n. 4637 Cassazione civile sez. I, 24 febbraio 1992, n. 2264

In senso negativo:

Cassazione civile, sez. III, 4 aprile 2003, n. 5322 Cassazione civile sez. III, 21 dicembre 1999, n. 14387 Cassazione civile sez. III, 6 febbraio 1998, n. 1296 Cassazione civile sez. I, 19 marzo 1993, n. 3294

Impedire che il periodo di prescrizione termini prima che:

il credito del titolare sia diventato liquido ed esigibile

il diritto del titolare non sia prescritto.

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE (ARTT. 2943, 2944 C.C.) - 1

Il decorso può essere interrotto con:

una domanda giudiziale;

la costituzione in mora del debitore.

Pietro Amati per 109

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE (ARTT. 2943, 2944 C.C.) - 2

La pattuizione dell'ammontare dell'indennizzo tra l'assicuratore e l'assicurato vale ad interrompere il termine annuale di prescrizione.

Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642

La diffida indirizzata all'agente di una compagnia di assicurazione non può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione

Pretura Vercelli 10 marzo 1990

Se previsto l'uso della raccomandata per qualsiasi comunicazione, quelle in forma diverse non sono idonee ad interrompere la prescrizione.

Cassazione civile, sez. III, 26 marzo 2001, n. 4350

La richiesta di perizia contrattuale è idonea ad interrompere il corso della prescrizione.

Cassazione civile, sez. III, 5 dicembre 2001, n. 15410

Il risarcimento parziale del danno da parte dell'assicuratore non ha efficacia interruttiva nei confronti dell'assicurato.

Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 1999, n. 5821

EFFETTI DELL’INTERRUZIONE (ART. 2945 C.C.)

L'atto per essere valido deve essere:

 posto in essere dal titolare del diritto (o suo rappresentante);

 riferito alla materia nel quale la prescrizione è rilevata;

 una chiara manifestazione di volontà di far valere il diritto.

Mediante l'interruzione, inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Pietro Amati per

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