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La polizza per la R.C

4) dai massimali considerati

Dovere risarcire i danni (tutti) di cui si è chiamati a rispondere senza limiti.

Legge.

Copertura assicurativa.

Pietro Amati per

LA DEFINIZIONE DI SINISTRO

“ Il verificarsi del fatto dannoso”

oppure

“ il ricevimento della richiesta di risarcimento del danno”.

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In tema di assicurazione contro i danni, la prescrizione annuale - prevista dall'art. 2952, comma 2, c.c. - del diritto dell'assicurato all'indennizzo decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e cioè dal momento del verificarsi del fatto cui esso si ricollega, occorrendo al riguardo, ai fini della idonea interruzione del termine, che venga formulata una richiesta del danneggiato all'assicuratore con un contenuto unitario, non garantendo la scissione dell'an dal quantum una effettiva tutela dei diritti dello stesso assicurato.

(non ritenuta idonea una precedente lettera del danneggiato che aveva semplicemente alluso alla possibilità di richiesta di risarcimento).

Cassazione civile , sez. III, 28 novembre 2007, n. 24733

DENUNCIA DI SINISTRO E PRESCRIZIONE

Pietro Amati per

Attenzione però al IV^ comma dell’art. 2952 c.c.:

IV - La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

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DENUNCIA DI SINISTRO E PRESCRIZIONE

LA GESTIONE DELLA VERTENZA DEL DANNO

La ratio:

interesse dell'assicuratore a partecipare in prima persona all'accertamento dei fatti e della responsabilità (obbligo di erogare l'indennizzo previsto dalla polizza).

La clausola di polizza:

"La Società (l‘Assicuratore) assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso (omissis)“.

Pietro Amati per

Nell'assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 1917 cod. civ., il patto di gestione della lite pone l'assicuratore nella veste di mandatario senza rappresentanza, con il compito di vagliare, usando la dovuta diligenza, l'opportunità o meno di resistere alla domanda del danneggiato, nonchè, in caso positivo, di svolgere adeguate difese.

Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 ottobre 1993, n. 10170

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PATTO DI GESTIONE DELLA LITE

LA GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO – IL MANDATO Articolo 1703 - Nozione.

[I]. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra [2032].

Articolo 1710 - Diligenza del mandatario.

[I]. Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato [18561, 2030, 23921, 24071]

con la diligenza del buon padre di famiglia [11761]; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [17682].

Articolo 1727 - Rinunzia del mandatario.

[I]. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni [1223 ss.] al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

[II]. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

Pietro Amati per

Domanda:

Come si fa a sapere se l’assicuratore ha assunto la figura di mandatario?

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PATTO DI GESTIONE DELLA LITE

Le comunicazioni che il mandatario deve effettuare al mandante, in esecuzione del mandato (ivi comprese quelle del difensore al suo assistito) non devono necessariamente avere la forma scritta né devono essere effettuate con formule particolari ovvero fornite di requisiti di professionalità.

Ne consegue che, ai fini della comunicazione, salvo i casi in cui una forma determinata sia prescritta per legge o per espressa volontà delle parti, può essere impiegato qualsiasi strumento e qualsiasi forma, purché congrui in concreto a far apprendere compiutamente nel suo giusto significato il contenuto della dichiarazione.

Ciò significa che tali comunicazioni ben possono essere anche verbali, né la natura ricettizia della stessa esclude tale forma. Ciò va affermato sulla base dell’applicabilità anche a tale tipo di comunicazione dei principi di cui all’articolo 1335 del Cc, che esprime un principio generale applicabile a tutte le dichiarazioni ricettizie.

Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 16 gennaio 2013, n. 938

PATTO DI GESTIONE DELLA LITE

Pietro Amati per

• «mala gestio impropria» nei confronti del danneggiato, la quale ha per effetto l'obbligo di pagare gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale (assicurazione obbligatoria);

• «mala gestio propria» nei confronti dell'assicurato, ed ha per effetto l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne quest'ultimo, anche in misura eccedente il massimale, di un importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento.

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LA MALA GESTIO

L'assicuratore che sta in giudizio in base al patto di gestione della lite, quale mandatario in rem propriam, è responsabile verso l'assicurato anche oltre il limite del massimale di polizza allorquando ritardi o rifiuti di risarcire il danno senza che ciò trovi ragionevole ed obiettiva giustificazione in relazione alla duplicità di interessi tutelati, ovvero quando la gestione della lite da parte sua sia tale da arrecare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi, ovvero ancora quando si tratti di una gestione dilatoria, indolente, o comunque non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi.

Cassazione civile, sez. III, 09/01/1990, n. 7

LA MALA GESTIO

L’onere della prova è a carico dell’assicurato

Pietro Amati per

Il patto di gestione della lite, inserito in un contratto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, importa per l'assicuratore, nell'esecuzione della relativa prestazione, un obbligo di diligenza valutabile sino al limite della colpa lieve e che deve ritenersi violato non solo nel caso in cui il suddetto gestisca la lite in modo errato sotto il profilo tecnico, ma anche quando egli rifiuti, senza un apprezzabile e plausibile motivo, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato, la quale, alla stregua degli elementi obiettivamente disponibili, presenti, nel momento del rifiuto, i caratteri della ragionevolezza e della vantaggiosità.

Cassazione civile, sez. III, 26/04/1983, n. 2871

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LA MALA GESTIO

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