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La consulenza assicurativa nella gestione dei sinistri
Contratto in generale
- alcune norme -
Pietro Amati per 7
IL CONTRATTO IN GENERALE: LE FONTI GIURIDICHE
CODICE CIVILE
LIBRO IV
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
Art. 1321 – Nozione
Un contratto ...
Art. 1325 - I requisiti del contratto
Con validi requisiti ...
Art. 1323 - Norme regolatrici del contratto
Quando rispetta la norme generali del titolo II, libro IV c.c. ...
Art. 1322 - Autonomia contrattuale
Con contenuti liberamente scelti anche diversi dai tipi codificati ...
Art. 1372 - Efficacia del contratto
Ha valore di legge tra le parti.
LA PROVA DEL CONTRATTO – ART. 1888 C.C.
La forma scritta è prevista:
per dimostrare l’esistenza del contratto, ma non per la sua validità (1325 c.c.);
non è ammessa la prova testimoniale ma solo quella documentale.
L’assicuratore è obbligato:
a consegnare al contraente la polizza o
a rilasciarne un duplicato.
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
Pietro Amati per 9
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola.
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre … Art. 1366 Interpretazione di buona fede.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Art. 1362 - Intenzione dei contraenti.
… indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti …
Alcuni articoli sul contratto in generale che interessano particolarmente il contratto di assicurazione:
ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L'interpretazione di un contratto di assicurazione deve procedere, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall'assicurato e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore, sicché proprio la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni.
(polizza furto "a primo rischio assoluto" contestata dalla Compagnia che la considerava a «valore intero»)
Cassazione civile, sez. III, 30/04/2010, n. 10596
Pietro Amati per 11
ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo vietata in linea di principio al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie professionali, non rientra tuttavia nelle attività "tipiche" previste per il consulente del lavoro. Tale attività di predisposizione non rientra pertanto nella copertura assicurativa di una polizza avente ad oggetto "la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro".
Cassazione civile, sez. III, 31/08/2009, n. 18912
ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Poiché l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da una congrua motivazione.
(l’attività di curatore fallimentare, svolta normalmente anche se non esclusivamente da avvocati e costituente un'attività professionale remunerata secondo una tariffa, e non una carica o un ufficio, rientra nella garanzia assicurativa del professionista)
Cassazione civile, sez. III, 15/02/2007, n. 3468
Pietro Amati per
Contratto di assicurazione - alcune norme -
13
PARTE GIURIDICA (per tutti i rami)
Perchè ed in quali limiti è valido tra le parti un contratto assicurativo
Gerarchie delle norme giuridiche
Norme sui contratti in generale
Norme sul contratto di assicurazione
PARTE NORMATIVA (di ramo)
Le definizioni
Le dichiarazioni dell’Assicurato
La descrizione del rischio
Le Condizioni Generali
inerenti i contratti assicurativi in genere
inerenti il ramo ...
Le garanzie complementari
Condizioni e garanzie aggiuntive
PARTE TARIFFARIA (di ramo)
Struttura ed uso della tariffa
Significato teorico del tasso di premio puro
Calcolo del tasso lordo attraverso la tariffa LA POLIZZA NELLE SUE PARTICOLARITA’
Pietro Amati per
Nel caso in cui il codice civile disponga diversamente rispetto a quello previsto nella polizza,
vale quello che è scritto nel codice o quello previsto in polizza?
15
GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE
GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE
È VALIDO QUANTO PREVISTO DAL CODICE O QUANTO SCRITTO IN POLIZZA ?
Sussiste la seguente GERARCHIA DI VALIDITA’:
1. Articoli inderogabili del c.c.
2. Condizioni di polizza 3. Altri articoli del c.c
L’EVENTO è CONSIDERATO DAL CODICE CIVILE CON NORME INDEROGABILI?
È VALIDO IL CODICE CIVILE SI
Pietro Amati per 17
GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE
È VALIDO QUANTO PREVISTO DAL CODICE O QUANTO SCRITTO IN POLIZZA ?
Sussiste la seguente GERARCHIA DI VALIDITA’:
1. Articoli inderogabili del c.c.
2. Condizioni di polizza 3. Altri articoli del c.c
L’EVENTO è CONSIDERATO DAL CODICE CIVILE CON NORME INDEROGABILI?
È VALIDO IL CODICE CIVILE
SI NO
L’EVENTO E’ CONSIDERATO IN POLIZZA
SONO VALIDE LE CONDIZIONI DI POLIZZA SI
GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE
È VALIDO QUANTO PREVISTO DAL CODICE O QUANTO SCRITTO IN POLIZZA ?
Sussiste la seguente GERARCHIA DI VALIDITA’:
1. Articoli inderogabili del c.c.
2. Condizioni di polizza 3. Altri articoli del c.c
L’EVENTO è CONSIDERATO DAL CODICE CIVILE CON NORME INDEROGABILI?
È VALIDO IL CODICE CIVILE SI
LE PARTI SI ACCORDANO O RICORRONO IN GIUDIZIO
NO SI L’EVENTO E’ CONSIDERATO
DAL CODICE CIVILE NO
NO
L’EVENTO E’ CONSIDERATO IN POLIZZA
SONO VALIDE LE CONDIZIONI DI POLIZZA SI
Pietro Amati per 19
Valida esclusivamente per i contratti di assicurazione.
Prevede l’inderogabilità,
se non in senso più favorevole all’assicurato, di alcuni articoli del codice civile.
LA TUTELA PREVISTA DALL’ART. 1932 C.C.
p p gg
Le deroghe in senso meno favorevole all’assicurato sono inefficaci e sostituite di diritto
dalle corrispondenti disposizioni di legge.
LE NORME INDEROGABILI - ART. 1932 C.C.
L’art. 1932 del c.c. rende inderogabili i seguenti articoli
1887 ... efficacia della proposta
1892/1893 ... dichiarazioni inesatte e reticenze
1894 ... assicurazioni in nome e per conto di terzi 1897 ... diminuzione del rischio
1898 ... aggravamento del rischio 1899 II^ comma ... durata dell’assicurazione
1901 ... mancato pagamento del premio (proroga tacita) 1903 II^ comma ... agenti di assicurazione (competenza territoriale) 1914 II^ comma ... obbligo di salvataggio (spese)
1915 II^ comma ... inadempimento dell’obbligo di avviso e di salvataggio 1917 III^-IV^ comma ... assicurazione della R.C.
1926 ... cambiamento di professione dell’assicurato
Pietro Amati per 21
LA DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Nella polizza infortuni:
attività primaria, attività secondarie …
Nella polizza furto:
beni assicurati, mezzi di chiusura e di custodia, sorveglianza armata …
Nella polizza di responsabilità civile:
lavori effettuati da terzi, attività complementari ed accessorie…
Attenzione agli stampati già “confezionati”.
L’importanza della descrizione del rischio:
Onere della prova
Pietro Amati per 23
Sono nulli i patti (troppo gravosi) con i quali è invertito l’onere della prova.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Chi vuol far valere un diritto
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
LE REGOLE - ARTT. 2697 – 2698 C.C.
L’ONERE DELLA PROVA
Onere
Assicurato
Eccezioni per negare o limitare il danno Assicuratore
Evento previsto in polizza Esistenza della polizza
Nesso di causalità Entità del danno
Pietro Amati per 25
ONERI PER L’ASSICURATO
• L’entità dei danni subiti
Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2004, n. 22386
• Compreso il caso di una "All risks policy"
Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 1998, n. 1473
• Che si è verificato un evento coperto dalla garanzia Cassazione civile sez. III, 17 maggio 1997, n. 4426
Incombe sull’assicurato l’onere di dimostrare
ONERI PER L’ASSICURATO
Nella responsabilità civile è necessario provare:
• che la causa del danno possa attribuirsi all’altro (dolo o colpa).
• che il danno sia stato conseguenza diretta dell’evento (nesso di causalità);
• Di avere subito un danno e la sua entità;
Pietro Amati per 27
ONERI PER L’ASSICURATORE
L'inesattezza delle dichiarazioni inesatte o reticenti, nonchè il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese.
Cassazione civile sez. III, 25 marzo 1999, n. 2815 Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 1990 n. 7456
La data nella quale si è manifestato l'evento dannoso coperto, se intende opporre la prescrizione annuale del diritto.
Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701
Tanto il dolo quanto la colpa rilevante ex comma 2 art. 1915 c.c.
Tribunale Bolzano 7 novembre 1984
La colpa grave dell'assicurato o del beneficiario a norma dell'art. 1900 c.c.
Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 1981 n. 2005
Così come spetta all’Assicuratore l’onere di provare:
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Dimostrazione di danno -
A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati alle partite tutte, la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, od, in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Pietro Amati per
Concetti di dolo e di colpa
29
L’ELEMENTO SOGGETTIVO
Colpa (anche grave) = senza l’intenzione
Dolo = con l’intenzione
Colpa: evento anche preveduto ma non voluto dall’agente per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti.
• Lievissima, lieve, grave, volontaria
Dolo: evento preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Colpa e dolo: art. 43 del codice penale
Pietro Amati per 31
IL BUON PADRE DI FAMIGLIA – ART. 1176 1^ COMMA
“Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”.
Chi è costui?
Il buon padre di famiglia non è soltanto la figura del cosiddetto uomo medio, di comune intelligenza, ma è la figura del
modello di cittadino avveduto,
che vive in un determinato ambiente sociale, secondo i tempi,
le abitudini,
i rapporti economici e il clima storico-politico,
e che risponde perciò ad un concetto deontologico, derivante dalla coscienza generale.
Cassazione Civile, 11 gennaio 1951 n.49
IL BRAVO PROFESSIONISTA - ART. 1176 2^ COMMA
L’eccezione:
Se problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde solo in caso di dolo o di colpa grave (Art. 2236 c.c.)
... sicchè la diligenza che esso deve impiegare è quella posta dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie
... implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale.
“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”
Pietro Amati per
Particolarmente importante per:
- Dichiarazioni inesatte o reticenze (art. 1892 c.c.)
- Sinistri cagionati con dolo e colpa grave (art. 1900 c.c.) - Denuncia di sinistro (art. 1913 c.c.)
- Coassicurazione (art. 19190 c.c.)
33
NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Sinistri cagionati
con dolo e colpa grave
Pietro Amati per
Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.
I. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave [1917].
II. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
III. …
35
COSA PREVEDE IN CODICE CIVILE
Un falegname lascia la stufetta accesa mentre si reca a prendere un caffè al bar.
Purtroppo scoppia un incendio e viene appurato che è stata proprio la stufetta a provocare l’incendio.
Il sinistro è in copertura?
SINISTRI CON DOLO E COLPA GRAVE – ART. 1900 C.C.
Se dolo di uno dei beneficiari resta dovuto l'indennizzo ai coeredi beneficiari non partecipi del delitto.
Tribunale Roma, 12 maggio 1998
Se l’evento (anche doloso) è provocato da persone diverse (es. dipendenti) da quelle nominate, il codice prevede la validità della garanzia.
La clausola contraria costituisce clausola vessatoria ex art. 1341 c.c.
Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 1990 n. 10170
La norma, relativamente alla colpa grave, è derogabile con “patto contrario”
che deve risultare specificatamente per iscritto in polizza.
Il sinistro cagionato con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato e dal beneficiario è escluso dalla garanzia
Pietro Amati per 37
CLAUSOLE DI MERCATO
Colpa grave contraente / assicurato -
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, devono intendersi compresi in garanzia i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
Colpa grave contraente / assicurato -
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.
NELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Auto
Anche il danno dolosamente provocato dal conducente del veicolo è coperto dall'assicurazione obbligatoria,
salvo rivalersi (l’Assicuratore) nei confronti dell'assicurato - o del conducente.
Cassazione civile sez. III, 18 febbraio 1997, n. 1502
Rischi diversi
Il sinistro cagionato con colpa (grave, media, lieve) dà luogo ugualmente alla prestazione dell’assicuratore in quanto le norme previste per la responsabilità civile non prevedono differenziazione per i “gradi di colpa”.
(famigerato «fatto accidentale»)
Pietro Amati per
Dichiarazioni pre-contrattuali
39
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Diversità tra le dichiarazioni e la realtà
=
dichiarazioni inesatte o reticenze Due tipologie (articoli inderogabili)
con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.)
senza con dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.) Caratteristiche corrispondenti alla realtà
L’Assicuratore ha la necessità di:
valutare il rischio;
quotare il rischio.
Pietro Amati per 41
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Conseguenze sul sinistro:
nel termine indicato (tre mesi) nessuna copertura Conseguenze sul contratto:
Recesso entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (l’assicuratore)
Nullità - artt. 1418, 1424 c.c.
il contratto nullo non produce effetti giuridici.
Con dolo o colpa grave
Onere della prova
degli elementi dell’azione di annullamento
a carico dell’assicuratore.
Cass. Civ. - Sezione III, sentenza 17 dicembre 2004 n. 23504
IL SIGNIFICATO DI DOLO E L’ONERE DELLA PROVA
Sufficiente la coscienza e la volontà di dire il falso o di tacere il vero.
Impedire all’assicuratore di identificare la vera entità del rischio.
Indurlo in errore su un presupposto essenziale del consenso.
Pietro Amati per 43
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Conseguenze sul contratto:
annullamento entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Annullabilità - artt. 1425, 1446 c.c.
il contratto annullabile produce i suoi effetti fino a quando non è stato impugnato
Conseguenze sul sinistro:
indennizzo proporzionale tra il premio pagato dal Contraente e quello richiesto con la conoscenza delle reali caratteristiche del rischio.
Senza dolo o colpa grave
Mancata inclusione di determinati quesiti,
esclusione a carico dell'assicurato di un comportamento reticente.
Tribunale Monza, 1 dicembre 2004
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2003, n. 17840 Cassazione civile, sez. III, 12 maggio 1999, n. 4682 Cassazione civile sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10086
…
L’IMPORTANZA DEL QUESTIONARIO
Apposito questionario fornito dall’assicuratore …
Pietro Amati per 45
LA CONOSCENZA DELL’ASSICURATORE
Tuttavia, la conoscenza dell'impresa assicurativa non può essere confusa con quella dei soggetti che non abbiano il potere di rappresentarla.
Cassazione civile, sez. III, 13 novembre 1987 n. 8352
Non comportano l’applicazione degli art. 1892 e 1893 c.c..
Circostanze conosciute dall’assicuratore:
perché notorie,
Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2000, n. 15939
tramite agenti con potere di rappresentanza o che comunque abbiano informato la Compagnia.
Cassazione civile sez. III, 21 aprile 1999, n. 3962
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Altre assicurazioni (esonero dichiarazione)
A parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre preesistenti assicurazioni sugli enti assicurati.
Circostanze esterne influenti sul rischio (incendio) -
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli stabilimenti assicurati.
Danni precedenti
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocata dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro.
Esonero delle dichiarazioni
Si prende atto che l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di dichiarare quanto riportato in polizza inerenti le
“Dichiarazioni dell’Assicurato”.
Pietro Amati per 47
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO Buona fede
L’omissione della dichiarazione da parte della Ditta assicurata di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Buona fede (compresa colpa grave)
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO Descrizione del rischio (incendio)
La Società prende atto che i processi di lavorazione, la forza motrice, l'uso e/o il deposito di infiammabili e di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi tecnici, commerciali, sociali, aziendali ed ausiliari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare e sorgenti radioattive, salvo se usate per scopi diagnostici e/o di analisi.
L'assicurazione opera perciò per il completo ciclo di lavorazione, comprendendo ogni operazione preliminare, complementare ed accessoria, nulla escluso ne' eccettuato.
Descrizione del rischio (RCT-RCO)
L’assicurazione vale, inoltre, per tutte le attività (preliminari, primarie, secondarie, complementari ed accessorie) e lavorazioni inerenti, anche non direttamente, il rischio dedotto in polizza, nonché per l’organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale.
Pietro Amati per 49
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Esonero denunce infermità (infortuni)
Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati stessi fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
Minorazioni (esonero obbligo denuncia - infortuni) -
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità e/o difetti fisici dei quali i singoli assicurati fossero affetti, restando efficiente la garanzia e con l'intesa che nella liquidazione delle indennità in caso di sinistro la Società terrà conto della preesistente infermità, mutilazione o difetto fisico secondo le risultanze del referto medico, calcolando e riconoscendo il danno diretta- mente causato dall'infortunio.
Malattie preesistenti non riconosciute (malattia)
L’assicurazione vale anche per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto.
L’Assicurato, tuttavia, decade da ogni diritto all’indennizzo qualora egli o il Contraente fossero a conoscenza di dette situazioni patologiche preesistenti ed avesse sottaciuto tale circostanza alla Società.
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Clausola di passaggio (incendio)
Condizioni e premi della presente assicurazione sono convenuti sulla dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che il valore di merci, attrezzature e arredamento relativo ad ogni rischio singolo non è superiore a Euro _______ , intendendosi per rischio singolo il coacervo di tutti i beni adibiti all'attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l'uno dall'altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti all'attività di un unico imprenditore.
Detto valore è determinato con i criteri di stima previsti dalle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio per la liquidazione dei danni.
Qualora detto valore sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione sopra richiamata, il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società e le Parti si impegnano a proseguire il rapporto assicurativo, per i beni ed i valori già assicurati, ai premi ed alle condizioni previsti dalle Tariffe Incendio in vigore presso la Società.
Se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo quanto previsto dall'art. 1892 del Codice Civile.
Pietro Amati per
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Accettazione delle caratteristiche del rischio
La Società dichiara di avere preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.
Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento di rischio, fermo quant'altro disposto.
Clausola difficilmente accettata dall’assicuratore
51
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Clausola di universalità (incendio)
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto fatta eccezione per l'area dello stesso.
Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato.
Qualora un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verrà attribuita alla partita
"macchinario".
Pietro Amati per
Il pagamento del premio
53
IL PREMIO: COS’E’
E’ condizione essenziale per l’efficacia del contratto.
In genere è determinato in misura fissa.
E’ indivisibile (può essere frazionato).
Deve esser pagato anticipatamente.
=
Corrispettivo per ottenere le prestazioni assicurative (Rapporto “sinallagmatico” premio - garanzia).
Pietro Amati per 55
Premio non pagato inadempimento dell'obbligazione
Premi successivi al primo anno
sospensione dopo il periodo di tolleranza.
PREMIO: MANCATO PAGAMENTO
Se risoluzione del contratto (art. 1901 co. 3), l'effetto retroattivo della risoluzione non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.
Cassazione civile, sez. III, 5 gennaio 1981, n. 25
assicurazione sospesa.
PREMIO: MANCATO PAGAMENTO
1 2 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sospensione dell’assicurazione
Periodo di tolleranza
Risoluzione del contratto
Termine per la prescrizione
• L’assicurazione è riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
• L’Assicuratore non è obbligato per i sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione.
Pietro Amati per 57
Se l'assicuratore non agisce entro sei mesi
contratto risolto di diritto
Termine di prescrizione per il pagamento del premio (2952 c.c.)
un anno
PREMIO: MANCATO PAGAMENTO – RISOLUZIONE DI DIRITTO E PRESCRIZIONE
Entro tale termine, deve essere iniziato il giudizio mediante notifica dell'atto di citazione all'assicurato …
Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 2003, n. 16830
Ingiunzione: l'azione deve ritenersi esperita solo con la notifica del ricorso e del decreto.
Cassazione civile sez. I, 29 luglio 1995, n. 8367
… il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio …
Cassazione civile, sez. III, 1 luglio 2002, n. 9554
Possibilità di rivalsa della Compagnia
PREMIO: MANCATO PAGAMENTO – PARTICOLARITA’ PER LA RCA R.C. Auto
validità della garanzia
=
possesso del certificato e contrassegno
Pietro Amati per 59
TIPOLOGIA DEL PREMIO DI POLIZZA
Si ha premio:
costante (invariato);
per rischio (esempio un viaggio);
indicizzato (esempio legato indice ISTAT);
con regolazione (valori mutevoli, esempio fatturato).
PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI
2° - Pagamento del premio nei termini previsti in polizza
… obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio,
… in difetto, sospensione della garanzia assicurativa
… non obbligo, da parte dell'assicuratore, di sollecitare l'assicurato alla trasmissione dei dati
Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2003, n. 19561, Cassazione civile sez. III, 23 maggio 1997, n. 4612 Cassazione civile, sez. II, 30 ottobre 1990, n. 10527
…
1° - Comunicazione
delle variazioni intervenute nel periodo di tempo considerato Obblighi dell’Assicurato
Pietro Amati per 61
PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI
… la clausola in esame, …, assume chiaro carattere di onerosità e come tale richiede la specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli articoli 1342, comma 2, e 1341, comma 2 del Codice civile.
Cassazione Civile, Sezione III, n. 3370 del 18/02/2005 Le novità
L’inadempimento dell’assicurato - che deve comunicare alla fine del periodo considerato i “dati variabili” alla compagnia ai fini della determinazione del premio - si riferisce a un’obbligazione civile che ha natura diversa (e autonoma) rispetto a quelle indicate nell’articolo 1901 c.c. (che dispone la sospensione della garanzia assicurativa in caso di mancato pagamento del premio) e quindi non comporta, in maniera automatica, l’interruzione della garanzia.
Cassazione – S.U. civili – 11 gennaio-28 febbraio 2007, n. 4631
PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI
L'effettuazione della comunicazione ripristina la garanzia assicurativa.
Cassazione civile sez. I, 11 maggio 1994, n. 4596
L'onere di provare l'avvenuta comunicazione degli elementi variabili incombe sull'assicurato.
Cassazione civile, sez. III, 25 giugno 1985 n. 3817
Il termine "può" fornire un ulteriore termine all'assicurato per le comunicazioni suddette deve interpretarsi come dovuto.
Cassazione civile, sezione Lavoro, n. 12647 del 13 giugno 2005
Pietro Amati per 63
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Clausola broker
Il Contraente dichiara (e la Società prende atto) di avere affidato la gestione del presente contratto a: ………….. ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Stessa.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla ____________ che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice.
Resta intesa l'efficacia liberatoria per il Contraente, anche a termini dell'art.1901 C.C., del pagamento così effettuato.
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Termini pagamento dei premi -
A parziale deroga di quanto previsto dalle C.G.A., si conviene di prorogare a giorni (trenta) i termini per il pagamento del premio.
Termini per la regolazione premio
A parziale deroga delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile", i termini previsti per la regolazione premio, s'intendono così modificati:
1. il Contraente deve fornire i dati necessari per la regolazione del premio entro (90) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo;
2. le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro (30) giorni dalla relativa comunicazione.
Pietro Amati per
La coassicurazione
65
Coassicurazione
(Art. 1911 c.c. – coassicurazione) stesso rischio
unico contratto ripartito tra più assicuratori Assicurazione plurima
(Art. 1910 c.c. - Assicurazione presso diversi assicuratori) stesso rischio
più contratti con diversi assicuratori.
ASSICURAZIONE PLURIMA E COASSICURAZIONE
Pietro Amati per 67
ASSICURAZIONE PLURIMA
Norma valida anche se le assicurazioni siano state contratte da soggetti diversi.
Cassazione civile sez. I, 23 dicembre 1993, n. 12763
Se omissione dolosa esonero degli assicuratori a corrispondere l’indennizzo
- dolo (comportamento preordinato al fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno effettivamente subito) -
Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 1980 n. 6211
Informazione a ciascun assicuratore dell’esistenza delle altre assicurazioni In caso di stipula di più assicurazioni
In caso di sinistro
Obbligo di avviso a ciascun assicuratore
indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, nel limite del danno subito (principio indennitario).
L’assicuratore che ha pagato
ha diritto di regresso verso gli altri assicuratori.
ASSICURAZIONE PLURIMA
Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra gli altri assicuratori
Pietro Amati per 69
Accordo con un solo assicuratore.
LA COASSICURAZIONE
Può essere dimostrata anche mediante atti scritti diversi dalla polizza.
(Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2001, n. 4799)
Non valido il mero riferimento contenuto nella quietanza di pagamento.
(Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2005 n. 5678)
Non solidarietà tra gli assicuratori.
(Cassazione civile, sez. un., 10 aprile 2002, n. 5119)
Uno degli assicuratori assume la veste di assicuratore delegatario.
Suddivisione del rischio con altri assicuratori.
LA COMPAGNIA DELEGATARIA
Se sottoscrive la polizza in nome e per conto di altro coassicuratore, in assenza di una valida procura o di successiva ratifica, ne risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale quale "falsus procurator“ .
Cassazione civile sez. III, 13 gennaio 1997, n. 261 Cassazione civile sez. I, 9 maggio 1996, n. 4348)
Non si obbliga verso il contraente e l'assicurato a pagare l'intera indennità.
Cassazione civile, sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1712
Riceve dal contraente o dall’assicurato le comunicazioni inerenti al contratto,
riscuote il premio,
rilascia al contraente la polizza e ogni altro documento contrattuale anche in nome e per conto degli altri coassicuratori.
Pietro Amati per 71
LA CLAUSOLA DI DELEGA
La clausola di delega conferisce soltanto alla delegata il potere di gestire stragiudizialmente la polizza per tutte le coassicuratrici e non, salva espressa volontà in tal senso, il potere di rappresentanza processuale.
Cassazione , sez. III civile, 12 luglio 2005 n° 14590 Cassazione civile sez. III, 12 dicembre 1997, n. 12610 Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1994, n. 9891
VALIDITA’ DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
La comunicazione fatta alla delegataria interrompe la prescrizione nei confronti delle coassicuratrici.
Cassazione civile, sez. III. 19 maggio 2004 n. 9469 Cassazione civile, sez. I, 28 agosto 2000, n. 11228
La comunicazione fatta alla delegataria non interrompe la prescrizione nei confronti delle coassicuratrici.
Cassazione civile, sez. III. 28 gennaio 2005, n. 1754 Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2004 n. 22386 Cassazione civile, sez. III, 9 giugno 2003, n. 9194
Fatta dal contraente/assicurato in caso di sinistro, interpretazioni discordi.
Pietro Amati per 73
Fatta dalla delegataria al contraente/assicurato
Le richieste connesse alla richiesta di pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti sono valide anche per i coassicuratori.
Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2002, n. 6812
VALIDITA’ DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO Altre assicurazioni (esonero dichiarazione)
A parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre preesistenti assicurazioni sugli enti assicurati.
R.C. incrociata
Nel caso siano indicate in polizza per designazione e/o adesione più persone giuridiche e/o fisiche, con denominazione e/o qualifica di Assicurato, le garanzie del presente contratto operano tra le stesse considerandole terze tra loro, fermo restando che la somma delle eventuali indennità a carico della Società assicuratrice non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.
La Società assicuratrice, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati.
Pietro Amati per 75
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Coassicurazione e delega
L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.
La delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'"Estratto unico" firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO Assicurazione integrativa (I^ e II^ rischio)
Premesso che l'Assicurato dichiara che per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con la Spett. _____________ con polizza n._____________ scadente il ___________ per i seguenti massimali:
1) 2)
la presente polizza opera in secondo rischio rispetto alla polizza sopra citata per i casi dalla stessa previsti, mentre opererà in primo rischio per tutti i danni che non sono contemplati da tale copertura, ma coperti dalla presente polizza.
Assicurazione integrativa (II^ rischio)
Premesso che l'Assicurato dichiara che per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con la Spett. _____________ con polizza n._____________ scadente il ___________ per i seguenti massimali:
1) 2)
la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimali indicati nella presente polizza: ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.
Pietro Amati per
Contratto di assicurazione e sua evoluzione
77
LE POSSIBILITA’
Cessa di esistere Diminuisce Si aggrava Il rischio durante il contratto
Pietro Amati per 79
Rischio originario
situazioni non prevedute nè prevedibili
rischio più gravoso per l'assicuratore.
ART. 1898 C.C. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'aggravamento del rischio deve essere comunicato dal contraente (o anche dall'assicurato).
Caratteristiche:
alterazione dell’equilibrio tra rischio e premio
novità della situazione creatasi
permanenza e stabilità della situazione sopravvenuta
Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 1987 n. 3563
ART. 1898 C.C. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Comunicazione assicurato o conoscenza dell’assicuratore Possibilità assicuratore
Recedere dal contratto (entro un mese dalla conoscenza) Accettazione assicurato:
nuove condizioni concordate Non accettazione assicurato:
scioglimento del contratto
Chiedere la modifica del contratto
Con effetto immediato (se l’assicuratore non avrebbe
consentito all’assicurazione)
Dopo il termine per il recesso il contratto prosegue alle condizioni
in corso
Con effetto dopo 15 giorni (se fosse richiesto un premio
maggiore)
Pietro Amati per 81
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - IN CASO DI SINISTRO
Rischio non assicurabile:
NESSUN INDENNIZZO
Rischio assicurabile a condizioni diverse:
INDENNIZZO PROPORZIONALE
Dopo i termini per il recesso INDENNIZZO TOTALE
Prima che siano trascorsi I termini per il recesso
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Buona fede
L’omissione della dichiarazione da parte della Ditta assicurata di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Buona fede (compresa colpa grave)
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
Pietro Amati per 83
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Contiguità e vicinanze pericolose (incendio)
Con riferimento al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di m. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Rinuncia osservanza dichiarazioni o avvisi
La Società rinuncia alla osservanza di dichiarazioni o avvisi qualora la Ditta assicurata non abbia avuto conoscenza dei casi verificatosi per fatto altrui, fuori dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO Inattività dello stabilimento (incendio)
Se lo stabilimento si rende inattivo, si conviene tra le parti che il tasso per fabbricati, macchinari e rischio locativo, sarà ridotto al 70% di quello in corso.
La corrispondente riduzione del premio (escluse le imposte), comincerà dal giorno successivo all’avvenuta notifica dell’inattività.
Durante l’inattività é data facoltà al Contraente o all’Assicurato di mettere le macchine e gli impianti per cinque giorni consecutivi o non di ogni mese, allo scopo della loro osservazione. Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l’Assicurato é obbligato a darne comunicazione alla Società e ad integrare il premio per stabilimento attivo. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Pietro Amati per 85
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Modifiche dei beni assicurati (incendio)
E' in facoltà dell'Assicurato di variare o modificare il complesso dei fabbricati ed impianti aggiungendo - se del caso - anche nuovi fabbricati ed impianti che resteranno compresi nei valori assicurati senza che la Ditta sia obbligata a darne avviso alla Società.
Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente polizza.
In casi di modifiche nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dello stabilimento.
Obbligo di salvataggio
e di denuncia
Pietro Amati per 87
OBBLIGO DI SALVATAGGIO – ART. 1914 C.C.
È facoltà dell'assicuratore intervenire direttamente ed assumere la direzione dei lavori.
senza pregiudizio per i suoi diritti;
anticipandone le spese se richiesto.
Le spese di salvataggio gravano sull’assicuratore:
in funzione dei rispettivi interessi (con l’assicurato)
anche se il loro ammontare, sommato a quello del danno, supera il valore della somma assicurata
anche se non si raggiunge lo scopo di evitare o ridurre il danno;
purché non siano state fatte inconsideratamente (onere della prova a carico dell’assicuratore).
anche per i danni subiti dalle cose assicurate per causa dell'azione di salvataggio (equiparazione ai danni diretti e materiali).
LE SPESE DI SALVATAGGIO
• Mentre, di solito, sono abbastanza chiare quelle che riguardano i danni diretti ai beni, non sempre è così per quelle della R.C., a fronte delle possibili richieste da parte degli assicurati.
• Non si può pretendere, poiché le scale sono pericolanti e qualcuno si può far male, di invocare ciò come “spese di salvataggio” addebitando le spese all’assicuratore.
• Il concetto del “buon padre di famiglia” stabilisce, invece, che l’assicurato deve fare tutto ciò che gli è possibile per evitare possibili danni: non a caso la polizza si riferisce alla copertura dei soli fatti “accidentali” e non è certo accidentale il fatto di aspettare che qualcuno si faccia male per le scale pericolanti ed invocare il “salvataggio”.
Pietro Amati per 89
LA DENUNCIA DEL SINISTRO – ART.1913 C.C.
È atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione.
Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642
L'assicuratore nei contratti impone la forma scritta, ad esempio, mediante lettera raccomandata.
Cassazione civile sez. lav., 14 maggio 1998, n. 4889
Il ritardo, in ogni caso, non può mai superare due anni, ai sensi della prescrizione prevista dall’art. 2952 C.C.
Deve essere effettuata entro tre giorni (o diverso termine previsto in polizza) e deve fornire all'assicuratore tutti i dati necessari.
Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642
Temporalità e caratteristiche della denuncia per ottenere l'indennizzo
DOLOSA = perdita dell’indennizzo COLPOSA = indennizzo ridotto in
funzione del pregiudizio sofferto
INADEMPIMENTO DEL SALVATAGGIO O DELLA DENUNCIA – ART. 1915 C.C.
Inosservanza – art. 1915 C.C.
… è sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo
Cassazione civile, sez. III, 8 aprile 1997, n. 3044.
Inderogabile ai sensi dell’art. 1932 c.c.
Pietro Amati per 91
Recesso dal contratto:
sinistro denunciato e fino al 60º giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.
UNA CLAUSOLA PRESENTE IN TUTTE LE POLIZZE
Il recesso può anche riguardare:
un solo settore;
una sola garanzia;
ha effetto immediato e non dalla scadenza annuale.
la Compagnia (o le Parti, nei contratti del “consumatore) può (possono) recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.
In tal caso spetta il rimborso della parte di premio netto per il rischio non corso.
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Termini denuncia sinistri
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, i tempi di denuncia previsti sono elevati rispettivamente a:
(avviso sinistro): (5) giorni lavorativi;
(dichiarazione dell'Autorità): (10) giorni lavorativi, da quando il Contraente ne viene a conoscenza.
Guasti prodotti dall’assicurato e/o da terzi
A completamento delle C.G.A. e con riferimento a quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o terzi allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi assicurati con la presente polizza.
Parificazione ai danni da incendio
Fermo quanto stabilito dalle C.G.A., sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l'incendio, compresi quelli degli impianti fissi di estinzione qualora esistessero.
Pietro Amati per
Diritto di rivalsa
93
IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.
L'assicuratore che ha pagato il danno al danneggiato
• può (diritto disponibile e non obbligatorio) rivalersi sul terzo responsabile;
• azione vietata nei confronti di: figli, affiliati, ascendenti, parenti o affini dell'assicurato e coniuge, salvo il caso di dolo.
Subentro dell’assicuratore nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo.
Trasferimento di credito dall'assicurato – danneggiato all'assicuratore.
Posto per evitare l’ingiusto arricchimento del danneggiato.
Pietro Amati per 95
IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.
Risarcimento residuo ridotto in misura pari all'ammontare della indennità versata dall'assicuratore.
Assicurato non più legittimato a pretendere il risarcimento dal terzo responsabile.
Trasferimento dei diritti non automatico, ma subordinato ad una manifestazione di volontà da parte dell’assicuratore.
L'assicuratore può subentrare se:
abbia eseguito la sua prestazione;
indennizzo in base a condizioni contrattuali;
l'indennità sia riferita al danno provocato da un terzo responsabile.
IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.
3. se l'assicurato ottiene il rimborso dall'assicuratore non potrà più chiedere il risarcimento al terzo responsabile;
2. se l’assicurato-danneggiato ottiene solo in parte il rimborso dal terzo responsabile potrà chiedere il residuo dell'indennizzo all'assicuratore;
1. se l’assicurato-danneggiato ottiene totalmente il rimborso dal terzo responsabile non potrà più chiedere l'indennizzo all'assicuratore;
Le quattro possibilità
4. se l'assicurato ottiene parzialmente il rimborso dall'assicuratore potrà chiedere il risarcimento per la parte residua al terzo responsabile..
Pietro Amati per 97
È facoltà dell’assicuratore rinunciare “al diritto di surroga”
purchè l’assicurato vi rinunci a sua volta (eccezione assicurazione infortuni e malattia).
ALTRE CARATTERISTICHE
L’assicurato può essere responsabile di un pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione, esempio:
riconoscendo la propria responsabilità;
aderendo a transazioni o rinunce;
non interrompendo la prescrizione.
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO Rinuncia alla rivalsa (generica)
Si da atto che la Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai termini dell'art.1916 del C.C. nei confronti dei terzi per danni risarcibili ai sensi di polizza ed imputabili a detti terzi, escluso il caso di dolo.
Rinuncia alla rivalsa (nominativa)
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile nei confronti di ______________________
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Rinuncia alla rivalsa (persone e società collegate)
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Pietro Amati per
La prescrizione
99
FONDAMENTO RAZIONALE DELLA PRESCRIZIONE
Regole generali
ogni diritto si estingue se il titolare non lo esercita nei termini previsti (art. 2934 c.c.).
Motivazioni 1. certezza nei rapporti giuridici,
2. reperire prove a distanza di tempo, 3. situazione di diritto e situazione di fatto.
Ogni patto contrario è nullo (art. 2936 c.c.) Termine posto dalla legge per esercitare i diritti.
Pietro Amati per 101
ALCUNI TERMINI DI PRESCRIZIONE
Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.)
• Si prescrive in un anno: il diritto dell’assicuratore al premio scaduto;
• Si prescrive in due anni: il diritto dell’assicurato alla prestazione da parte dell’assicuratore.
R.C. Contrattuale
(art. 2946 c.C.): ... anni 10 Fatto illecito
(art. 2947, comma 1°, cod. civ.) ... anni 5 Responsabilità civile veicoli, natanti e imbarcazioni da diporto
(art. 2947, comma 2°) ... anni 2 Contratto di spedizione e di trasporto
(art. 2951 c.C.): ... anni 1 In presenza di reato
se stabilita una prescrizione più lunga si applica anche nell'azione civile (art. 2947, comma 3°, cod. civ.)
Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è così sostituito:
«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».
D. L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 - ULTERIORI MISURE URGENTI …
Pietro Amati per 103
Diritto dell’assicuratore ai premi loro scadenza.
DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
Diritti dell’assicurato:
nelle assicurazioni sulla vita:
• dal giorno del sinistro;
• dalla data di scadenza delle rate (rendite).
nelle assicurazioni contro i danni:
• regola generale: dal giorno del sinistro o dal giorno della conoscenza del danno;
• assicurazioni di R.C.: dal giorno di ricevimento richiesta o azione del terzo;
LA GIURISPRUDENZA
Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine iniziale di decorrenza decorre dalla data di tale richiesta del terzo.
Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8600 Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2001, n. 6426 Cassazione civile sez. III, 17 maggio 1997, n. 4426
Onere di provare la data in cui si è manifestato l'evento a carico dell’assicuratore
Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701
Se prevista una perizia contrattuale, dal momento della conclusione di tale procedura.
Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2004, n. 14487 Cassazione civile, sez. III, 10 gennaio 2003, n. 194
Pietro Amati per 105
LA GIURISPRUDENZA
In cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità.
Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701
in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa.
Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2002, n. 2587 Cassazione civile sez. III, 13 febbraio 1998, n. 1563 Cassazione civile sez. III, 4 dicembre 1997, n. 12329
Nel caso di sinistro infortuni
La prescrizione decorre dal momento:
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
La prescrizione può essere:
Sospesa – art.. 2941 e segg. c.c.
Interrotta: artt. 2943 e segg. c.c.