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IL PREMIO: COS’E’

E’ condizione essenziale per l’efficacia del contratto.

In genere è determinato in misura fissa.

E’ indivisibile (può essere frazionato).

Deve esser pagato anticipatamente.

=

Corrispettivo per ottenere le prestazioni assicurative (Rapporto “sinallagmatico” premio - garanzia).

Pietro Amati per 55

Premio non pagato inadempimento dell'obbligazione

Premi successivi al primo anno

sospensione dopo il periodo di tolleranza.

PREMIO: MANCATO PAGAMENTO

Se risoluzione del contratto (art. 1901 co. 3), l'effetto retroattivo della risoluzione non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

Cassazione civile, sez. III, 5 gennaio 1981, n. 25

assicurazione sospesa.

PREMIO: MANCATO PAGAMENTO

1 2 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sospensione dell’assicurazione

Periodo di tolleranza

Risoluzione del contratto

Termine per la prescrizione

L’assicurazione è riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

L’Assicuratore non è obbligato per i sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione.

Pietro Amati per 57

Se l'assicuratore non agisce entro sei mesi

contratto risolto di diritto

Termine di prescrizione per il pagamento del premio (2952 c.c.)

un anno

PREMIO: MANCATO PAGAMENTO – RISOLUZIONE DI DIRITTO E PRESCRIZIONE

Entro tale termine, deve essere iniziato il giudizio mediante notifica dell'atto di citazione all'assicurato …

Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 2003, n. 16830

Ingiunzione: l'azione deve ritenersi esperita solo con la notifica del ricorso e del decreto.

Cassazione civile sez. I, 29 luglio 1995, n. 8367

… il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio …

Cassazione civile, sez. III, 1 luglio 2002, n. 9554

Possibilità di rivalsa della Compagnia

PREMIO: MANCATO PAGAMENTO – PARTICOLARITA’ PER LA RCA R.C. Auto

validità della garanzia

=

possesso del certificato e contrassegno

Pietro Amati per 59

TIPOLOGIA DEL PREMIO DI POLIZZA

Si ha premio:

 costante (invariato);

 per rischio (esempio un viaggio);

 indicizzato (esempio legato indice ISTAT);

 con regolazione (valori mutevoli, esempio fatturato).

PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI

2° - Pagamento del premio nei termini previsti in polizza

… obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio,

… in difetto, sospensione della garanzia assicurativa

… non obbligo, da parte dell'assicuratore, di sollecitare l'assicurato alla trasmissione dei dati

Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2003, n. 19561, Cassazione civile sez. III, 23 maggio 1997, n. 4612 Cassazione civile, sez. II, 30 ottobre 1990, n. 10527

1° - Comunicazione

delle variazioni intervenute nel periodo di tempo considerato Obblighi dell’Assicurato

Pietro Amati per 61

PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI

… la clausola in esame, …, assume chiaro carattere di onerosità e come tale richiede la specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli articoli 1342, comma 2, e 1341, comma 2 del Codice civile.

Cassazione Civile, Sezione III, n. 3370 del 18/02/2005 Le novità

L’inadempimento dell’assicurato - che deve comunicare alla fine del periodo considerato i “dati variabili” alla compagnia ai fini della determinazione del premio -si riferisce a un’obbligazione civile che ha natura diversa (e autonoma) rispetto a quelle indicate nell’articolo 1901 c.c. (che dispone la sospensione della garanzia assicurativa in caso di mancato pagamento del premio) e quindi non comporta, in maniera automatica, l’interruzione della garanzia.

Cassazione – S.U. civili – 11 gennaio-28 febbraio 2007, n. 4631

PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI

L'effettuazione della comunicazione ripristina la garanzia assicurativa.

Cassazione civile sez. I, 11 maggio 1994, n. 4596

L'onere di provare l'avvenuta comunicazione degli elementi variabili incombe sull'assicurato.

Cassazione civile, sez. III, 25 giugno 1985 n. 3817

Il termine "può" fornire un ulteriore termine all'assicurato per le comunicazioni suddette deve interpretarsi come dovuto.

Cassazione civile, sezione Lavoro, n. 12647 del 13 giugno 2005

Pietro Amati per 63

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Clausola broker

Il Contraente dichiara (e la Società prende atto) di avere affidato la gestione del presente contratto a: ………….. ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Stessa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla ____________ che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice.

Resta intesa l'efficacia liberatoria per il Contraente, anche a termini dell'art.1901 C.C., del pagamento così effettuato.

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Termini pagamento dei premi

-A parziale deroga di quanto previsto dalle C.G.-A., si conviene di prorogare a giorni (trenta) i termini per il pagamento del premio.

Termini per la regolazione premio

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile", i termini previsti per la regolazione premio, s'intendono così modificati:

1. il Contraente deve fornire i dati necessari per la regolazione del premio entro (90) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo;

2. le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro (30) giorni dalla relativa comunicazione.

Pietro Amati per

La coassicurazione

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Coassicurazione

(Art. 1911 c.c. – coassicurazione) stesso rischio

unico contratto ripartito tra più assicuratori Assicurazione plurima

(Art. 1910 c.c. - Assicurazione presso diversi assicuratori) stesso rischio

più contratti con diversi assicuratori.

ASSICURAZIONE PLURIMA E COASSICURAZIONE

Pietro Amati per 67

ASSICURAZIONE PLURIMA

Norma valida anche se le assicurazioni siano state contratte da soggetti diversi.

Cassazione civile sez. I, 23 dicembre 1993, n. 12763

Se omissione dolosa esonero degli assicuratori a corrispondere l’indennizzo

- dolo (comportamento preordinato al fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno effettivamente subito)

-Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 1980 n. 6211

Informazione a ciascun assicuratore dell’esistenza delle altre assicurazioni In caso di stipula di più assicurazioni

In caso di sinistro

Obbligo di avviso a ciascun assicuratore

indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, nel limite del danno subito (principio indennitario).

L’assicuratore che ha pagato

ha diritto di regresso verso gli altri assicuratori.

ASSICURAZIONE PLURIMA

Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra gli altri assicuratori

Pietro Amati per 69

Accordo con un solo assicuratore.

LA COASSICURAZIONE

Può essere dimostrata anche mediante atti scritti diversi dalla polizza.

(Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2001, n. 4799)

Non valido il mero riferimento contenuto nella quietanza di pagamento.

(Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2005 n. 5678)

Non solidarietà tra gli assicuratori.

(Cassazione civile, sez. un., 10 aprile 2002, n. 5119)

Uno degli assicuratori assume la veste di assicuratore delegatario.

Suddivisione del rischio con altri assicuratori.

LA COMPAGNIA DELEGATARIA

Se sottoscrive la polizza in nome e per conto di altro coassicuratore, in assenza di una valida procura o di successiva ratifica, ne risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale quale "falsus procurator“ .

Cassazione civile sez. III, 13 gennaio 1997, n. 261 Cassazione civile sez. I, 9 maggio 1996, n. 4348)

Non si obbliga verso il contraente e l'assicurato a pagare l'intera indennità.

Cassazione civile, sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1712

 Riceve dal contraente o dall’assicurato le comunicazioni inerenti al contratto,

 riscuote il premio,

 rilascia al contraente la polizza e ogni altro documento contrattuale anche in nome e per conto degli altri coassicuratori.

Pietro Amati per 71

LA CLAUSOLA DI DELEGA

La clausola di delega conferisce soltanto alla delegata il potere di gestire stragiudizialmente la polizza per tutte le coassicuratrici e non, salva espressa volontà in tal senso, il potere di rappresentanza processuale.

Cassazione , sez. III civile, 12 luglio 2005 n° 14590 Cassazione civile sez. III, 12 dicembre 1997, n. 12610 Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1994, n. 9891

VALIDITA’ DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

La comunicazione fatta alla delegataria interrompe la prescrizione nei confronti delle coassicuratrici.

Cassazione civile, sez. III. 19 maggio 2004 n. 9469 Cassazione civile, sez. I, 28 agosto 2000, n. 11228

La comunicazione fatta alla delegataria non interrompe la prescrizione nei confronti delle coassicuratrici.

Cassazione civile, sez. III. 28 gennaio 2005, n. 1754 Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2004 n. 22386 Cassazione civile, sez. III, 9 giugno 2003, n. 9194

Fatta dal contraente/assicurato in caso di sinistro, interpretazioni discordi.

Pietro Amati per 73

Fatta dalla delegataria al contraente/assicurato

Le richieste connesse alla richiesta di pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti sono valide anche per i coassicuratori.

Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2002, n. 6812

VALIDITA’ DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO Altre assicurazioni (esonero dichiarazione)

A parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre preesistenti assicurazioni sugli enti assicurati.

R.C. incrociata

Nel caso siano indicate in polizza per designazione e/o adesione più persone giuridiche e/o fisiche, con denominazione e/o qualifica di Assicurato, le garanzie del presente contratto operano tra le stesse considerandole terze tra loro, fermo restando che la somma delle eventuali indennità a carico della Società assicuratrice non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.

La Società assicuratrice, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati.

Pietro Amati per 75

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Coassicurazione e delega

L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'"Estratto unico" firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO Assicurazione integrativa (I^ e II^ rischio)

Premesso che l'Assicurato dichiara che per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con la Spett. _____________ con polizza n._____________ scadente il ___________ per i seguenti massimali:

1) 2)

la presente polizza opera in secondo rischio rispetto alla polizza sopra citata per i casi dalla stessa previsti, mentre opererà in primo rischio per tutti i danni che non sono contemplati da tale copertura, ma coperti dalla presente polizza.

Assicurazione integrativa (II^ rischio)

Premesso che l'Assicurato dichiara che per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con la Spett. _____________ con polizza n._____________ scadente il ___________ per i seguenti massimali:

1) 2)

la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimali indicati nella presente polizza: ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.

Pietro Amati per

Contratto di assicurazione

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