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All’interno dell’ultimo capitolo, dopo aver analizzato in dettaglio il caso di specie, si sono analizzate sia le varie fasi e attività di svolgimento del procedimento da parte dell’AGCM, sia le ripercussioni che tali attività hanno avuto nei confronti del consumatore finale o, come vedremo, nei confronti del cittadino.

Appare quindi doveroso dar conto, in seguito ai recenti sviluppi legislativi in tema di tutela della sfera privata, dell’istituto dell’azione di classe, noto anche secondo la deno- minazione anglosassone, dove tale istituto trova un’ampia applicazione, class action. Tale rimedio era già stato introdotto all’interno dell’ordinamento italiano con la legge n. 99 del 23 luglio 2009, attraverso l’inserimento, nel codice del consumo (decreto legisla- tivo 6 ottobre 2005 n. 206), dell’art. 140 bis, e consisteva in un nuovo strumento diretto ad ottenere il risarcimento del danno e le restituzioni collegate ad una serie di illeciti, tra cui quelli antitrust e a pratiche commerciali scorrette, in favore del consumatore166.

Recentemente l’azione di classe è stata oggetto di un’importante riforma attraverso la legge n. 31 del 12 aprile 2019, con cui la tutela della collettività ha compiuto un signifi- cativo passo avanti all’interno dell’ordinamento italiano. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2019, la “class action italiana” cambia volto e assume caratteri nuovi, radi- calmente differenti rispetto alla precedente disciplina167.

166 R. DONZELLI,L’azione di classe a tutela dei consumatori, Napoli, Jovene, 2011, 39 ss.

167 L. CAPUTO, M. CAPUTO, La nuova class action (l. 12 aprile 2019, n. 31): in vigore dal 19 aprile

2020: l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo; il procedimento: fase introduttiva e fase delibativa dell'ammissibilità; la procedura di adesione all'azione di classe; il regime delle spese e delle impugnazioni; l'esecuzione forzata collettiva; l'azione inibitoria collettiva, Milano, Giuf-

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Prima di tutto, da un punto di vista prettamente tecnico, la legge n. 31 del 2019, deno- minata “Disposizioni in materia di azioni di classe”, muta la sua collocazione topografica della disciplina dell’azione di classe, la quale non si colloca più all’interno della legisla- zione speciale e settoriale in materia consumeristica, ma va a inserirsi tra gli strumenti processuali disciplinati dal codice di procedura civile168. Per la prima volta, l’ordina-

mento italiano possiede un rimedio collettivo risarcitorio di carattere generale, pronto ad essere utilizzato per incardinare contenziosi di massa169. Grazie alla nuova class ac-

tion, di cui è stato rivisitato il procedimento, è stato possibile ampliare gli strumenti pro- cessuali a disposizione del giudice. L’obiettivo perseguito attraverso la modifica di que- sta disciplina è chiaro ed esplicito, ossia rendere l’istituto più incisivo e di più semplice e ampia applicazione. Di per sé tale istituto è privo di un ambito di applicazione espressa- mente circoscritto dalla legge, attraverso l’indicazione della natura dei rapporti sostan- ziali oggetto del giudizio. L’azione di classe tutela i diritti di una pluralità di utenti che si trovano danneggiati da parte di una o più imprese in una situazione comune. Le inten- zioni del legislatore si traducono, in termini pratici, in un notevole ampliamento della platea di soggetti che possono agire attraverso tale strumento, e non sono più identifi- cati come “consumatori”, bensì come “cittadini” in generale170.

All’interno di questa nuova dimensione assumono un rilievo decisivo i requisiti soggettivi e oggettivi che consentono di agire con la nuova forma di tutela. È chiaro l’intento di estendere la tutela consentita dall’azione di classe dai consumatori ai cittadini tout court, fino a comprendere anche le imprese, che in precedenza venivano escluse, ma che possono essere anch’esse danneggiate da condotte illegittime da parte di altri im- prenditori, soprattutto nei casi in cui si trovano in posizione di debolezza economica e contrattuale. Si va quindi a delineare una nuova prospettiva quanto alla ratio dell’isti- tuto. Nella sua formulazione originaria il suo scopo era l’introduzione di una prima forma embrionale di tutela collettiva dei consumatori, caratterizzati da una posizione di debo- lezza nei confronti dei c.d. microdanni, ovvero tutti quegli illeciti di piccola entità, che spesso scoraggiavano la volontà di intraprendere un’azione giudiziaria individuale. Ora 168 L. CAPUTO, M. CAPUTO, (nt. 165), 8 ss.

169B. SASSANI, Class action commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n.31, Pisa, Pacini

giuridica, 2019, 4 ss.

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invece si assiste all’implementazione di un vero e proprio strumento di private enforce- ment, utilizzabile dai privati anche per assicurare la tutela della concorrenza171.

Da un punto di vista più pratico l’azione di classe va proposta mediante un atto di cita- zione di fronte al Tribunale competente, che procederà a sottoporre la richiesta ad un preliminare esame di ammissibilità sulla base della valutazione di una serie di requisiti. Dopo le verifiche di ammissibilità, il Tribunale, qualora accerti la responsabilità dell’ille- cito, condanna l’impresa responsabile al risarcimento del danno accusato dai danneg- giati aderenti alla class action172. La legge n. 31/2019 distingue una prima fase decisoria

in merito alla possibilità di accogliere la domanda di risarcimento del danno e una fase distinta, avente ad oggetto la liquidazione delle somme dovute. Il Tribunale nominerà un giudice delegato, responsabile della procedura di quantificazione e liquidazione del danno, e un rappresentante dei partecipanti all’azione, che avrà il compito di stabilire un piano per il risarcimento individuale dei diritti lesi.

L’azione di classe, come strumento per il risarcimento del danno antitrust, risulta essere il rimedio “naturale” per ottenere la tutela risarcitoria in presenza di condotte illecite che hanno portato al danneggiamento di un’ampia platea di attori nel mercato.

Va detto infine, che c’è un’evidente volontà di armonizzazione la disciplina a livello eu- ropeo. L’obiettivo di una maggior tutela degli utenti ha spinto il legislatore europeo ad uno sforzo di armonizzazione della disciplina nei vari ordinamenti. Tale sforzo di armo- nizzazione a livello europeo si è potuto attuare nel progetto di direttiva sulle c.d. “azioni rappresentative”. Ad oggi, non è ancora stata adottata essendo in attesa del voto favo- revole del Consiglio dell’Unione europea173.

171L. CAPUTO, M. CAPUTO, (nt. 165), 12. 172P. FATTORI, M. TODINO, (nt. 47), 478. 173P. FATTORI, M. TODINO, (nt. 47), 480.

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