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LA CLAUSOLA DI VINCOLO QUALE PRESUPPOSTO DELL’ESISTENZA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA

LA FUNZIONE DI GARANZIA DEL CREDITO DEI CONTRATTI PAYMENT PROTECTION INSURANCE.

5. LA CLAUSOLA DI VINCOLO QUALE PRESUPPOSTO DELL’ESISTENZA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA

CONTRATTI PPI E FINANZIAMENTO.

Con l’espressione “collegamento negoziale” non viene indicato un istituto giuridico ovvero un insieme di norme predisposte per regolare una determinata materia o determinati interessi sostanziali, bensì un concetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale volto alla descrizione e giustificazione di fenomeni contrattuali complessi e della soluzione dei conflitti ad essi relativi ascrivibili alla stessa operazione

economica. 139

L’uso sempre più frequente del termine operazione140 trae origine da un’insufficienza di schemi ermeneutici incapaci di descrivere in modo complesso l’assetto di interessi realizzato dai privati nell'ambito dell'autonomia negoziale.

Il contratto, astrattamente in grado di apprestare tutela agli interessi fondamentali che il privato persegue all'interno dell'ordinamento giuridico, risulti talvolta inadeguato ad esprimere l'unità dell'operazione nei suoi molteplici aspetti e diventa quindi ecessario spostare l'attenzione

                                                                                                                         

139 Elemento peculiare del collegamento tra contratti è il mantenimento della loro individualità. Infatti, data una catena di contratti, ogni contratto ha una sua individualità di modo tale che, se venisse persa e i due contratti si fondessero in uno, avremmo un unico contratto complesso. Cfr. Cass., sez. I, 25 agosto 1998, n. 8410, in Foro it., Rep. 1999, voce Contratto in genere, n. 304, ribadisce: “Le parti nella loro autonomia negoziale, possono effettuare collegamenti tra contratti diversi in modo da perseguire un risultato economico unitario e complesso attraverso il coordinamento dei vari negozi ciascuno dei quali […] è finalizzato ad un unico regolamento d’interessi; […] detto collegamento non esclude che i singoli contratti si caratterizzino ciascuno in funzione di una propria causa e conservino una distinta individualità giuridica”.

140. GABRIELI E., Il contratto e le sue classificazioni, in Riv. Dir. Civ., 1997, I, pag. 723 e ss. FERRI G. B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966.; BIANCA C. M., Il contratto , in Diritto Civile, 3, Milano, 2000.

dal singolo negozio all'operazione nel suo complesso nell’ambito della quale il contratto di inserisce.141

In questi termini, la categoria dell'operazione è apparsa lo strumento logico per l'inquadramento di quelle fattispecie in cui sia ravvisabile una divergenza tra tipo contrattuale e interesse (ulteriore) perseguito.

L'operazione, intesa nel suo significato puramente economico, rischia di diventare una realtà informe ed incolore se non si riconduce la stessa nella prospettiva dell'individuazione del concreto assetto di interessi delineato dalle parti. A tale riguardo occorre riportare l’operazione sul piano dell'interesse oggettivamente realizzato e strutturato dalle parti ovvero sul terreno dell'interpretazione o meglio di quel complesso iter logico che consente di recepire l'affare realizzato dalle parti sul piano dell'ordinamento giuridico142.

L’interesse oggettivamente realizzato viene comunemente descritto con il concetto di collegamento negoziale.

Attraverso il concetto di collegamento negoziale143 l'interprete verifica le ipotesi in cui i privati pongono in essere strutture complesse

                                                                                                                         

141 SCOGNAMIGLIO C., Interpretazione del contratto ed interessi dei contraenti, Padova, 1992, pag. 428.

142 Si utilizza il termine concetto e non altro perché molti autori dubitano che l'operazione rappresenti una nuova categoria logico giuridica. Vedi in questo senso LENER G., Profili del collegamento negoziale , Milano, 1999, pag. 181 e ss. ; BARBA V. Profili civilistici del leveraged buyout, Roma, 2003, pag. 20 e ss.

143 Significativi sforzi di delineare la cornice concettuale entro cui condurre tale istituto si rinvengono in: GIORGIANNI M., Negozi giuridici collegati, in Riv. it. sc. giur., 1937, p. 275 e ss; VENDITTI ARN., Appunti in tema di negozi giuridici collegati, in Giust. civ., 1954, I, p. 259 e ss; GASPERONI N., Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. dir. comm., 1955, I, p. 357 e ssss; DI SABATO F., Unità e pluralità di

negozi, in Riv. dir. civ., 1959, I, p. 412 e ss; DI NANNI C., Collegamento negoziale e funzione complessa, in Riv. dir. comm., 1977, p. 279 e ss; FERRANDO G., I contratti collegati, in Nuova Giur. civ. comm., 1986, II, p. 256 e 432 e ss; SCOGNAMIGLIO R., Collegamento negoziale, voce dell’Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, p. 375 e ss;

MESSINEO F., Contratto collegato, in id., vol. X, Milano, 1962, p. 48 e ss; ORLANDO CASCIO S. – ARGIROFFI C., Contratti misti e contratti collegati, voce dell’Enc. giur. Treccani, vol. IX, Roma, 1988, p. 1 e ss; SCHEZZEROTTO G., Il

attraverso la stipulazione di più contratti tali per cui la loro azione va al di là dei limiti tracciati dal tipo, sollevando il problema di una ricostruzione e valutazione complessiva dell'unitario interesse che le stesse intendono perseguire. Nella prassi, infatti, si verifica spesso “il

caso che due o più negozi, ciascuno per sé strutturalmente autonomo, siano tra loro uniti da un nesso di tal natura che, pur non minando l'autonomia dei negozi medesimi abbia tuttavia una certa rilevanza nella dinamica dei singoli precetti negoziali.”144

La dottrina italiana145 ha cominciato ad accorgersi in un periodo nel quale la realtà degli affari non si lasciava più incanalare all'interno di una tipizzazione contrattuale ormai insoddisfacente146.

Nonostante la costanza delle espressioni usate da dottrina e giurisprudenza che afferma “che le parti nell'esercizio della loro

autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in                                                                                                                                                                                                                                                                                                           collegamento alcuni contributi monografici: SCOGNAMIGLIO C. Interpretazione del

contratto ed interessi dei contraenti, Padova, 1992; RAPPAZZO A., I contratti collegati, Milano, 1998; LENER G., Profili del collegamento negoziale , Milano, 1999;

MAISTO F., il collegamento volontario fra contratti nel sistema dell'ordinamento

giuridico. Sostanza economica e natura giuridica degli autoregolamenti complessi,

Napoli, 2000; COLOMBO C, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999.

144 DI SABATO F., Unità e pluralità di negozi, (contributo alla dottrina del

collegamento) in Riv. Dir. Civ. 1958.

145 I primi ad avvertire la necessità di valutare le possibili interferenze (soprattutto i termini di estensione delle eventuali patologie negoziali) che, in caso di operazione a struttura plurinegoziale, si sarebbero prodotte tra i negozi collegati nel loro concreto svolgersi furono Giorgianni e Niccolò nel 1937. La loro analisi per quanto non ignota alla dottrina tedesca (la quale, con Ennuccerus, aveva elaborato la categoria concettuale

verbundene Rechtsgeshafte), costituì, all'epoca, un momento di significativo distacco –

e quindi di originalità – della dommatica italiana rispetto a quella germanica; quest'ultima, infatti, aveva prodotto copiose elaborazioni sul contratto misto, senza però mai indagare approfonditamente sulle conseguenze che sul piano pratico si sarebbero determinante, nelle ipotesi in cui i rapporti giuridici policromi non fossero riconducibili strutturalmente ad unità, e quindi non rientrassero nella categoria del contratto misto. 146 COLOMBO C., Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999. In particolare proprio dall'analisi di alcune operazioni che andavano allora diffondendosi nella realtà dei traffici emerge l'esigenza di enucleare le ipotesi in cui, pur in presenza di un tipo astratto unitario, permanesse l'unicità del negozio. Basti solo pensare alle discussioni sorte in ordine al servizio bancario delle cassette di sicurezza, al collegamento fra locazione e deposito, ed alla vendita con esclusiva, tutte operazioni molto diffuse nella prassi, ma non ancora tipizzate dal legislatore.

un unico contesto o in contesti diversi, dare vita a più negozi tra loro collegati [...]. Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi.”147, le differenti ipotesi in cui si è ravvisato il

collegamento negoziale non appaiono facilmente riconducibili ad una categoria unitaria148.

Le classificazioni operate dalla dottrina quali collegamento necessario e volontario, occasionale, genetico e funzionale, unilaterale, infatti, mettono in luce come vi siano differenti ipotesi che si riuniscono sotto il nomen juris del collegamento.

In questo senso non appaiono rilevanti le problematiche di disciplina concernenti i contratti collegati partendo dall’analisi della struttura del contratto per comprendere in che modo le vicende di un contratto possono ripercuotersi sull’altro confrontando la categoria del collegamento con quella del contratto misto e del contratto complesso per apprezzarne le differenze.

Infatti, i contratti PPI sono strutturalmente, sia da un punto di vista oggettivo e soggettivo, distinguibili dagli altri negozi posti in essere nella medesima operazione economica di cui si discerne.

Presupposto imprescindibile perché possa parlarsi di negozi collegati è la sussistenza di una pluralità di contratti autonomi, ciascuno dei quali valido e produttivo di autonomi effetti149. L’individuazione del

                                                                                                                          147 Così Cass, 12/07/2005, n. 14611. 148

149 Cfr. DI NANNI C., Collegamento negoziale e funzione complessa, in Riv. dir. comm., 1977, I, p. 300 e ss., secondo cui “è proprio questo l’errore in cui è incorsa

collegamento si fonda su criteri non necessariamente formali come l’unità o pluralità di documenti o la contestualità o meno delle varie stipulazioni150.

Tre sono gli indirizzi principali su cui si è divisa la dottrina per individuare gli elementi caratterizzanti la presenza del collegamento negoziale151:

a) teoria soggettiva: per rinvenire un criterio discretivo tra i casi di unità e quelli di pluralità negoziale occorreva far riferimento all’elemento soggettivo della volontà delle parti152.

b) teoria oggettiva: osservato che la volontà privata si limita ad incidere sulla res facti sulla quale opera il collegamento, ma non lo determina direttamente153, viene negata rilevanza dell’elemento soggettivo in quanto la volontà delle parti non può essere decisiva per la creazione di un solo negozio o di più negozi. Se sono stati posti in essere uno o più negozi, non può che affermarsi in base a criteri oggettivi154.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

dimostrare che si trattava, nel singolo caso in esame, di un negozio unico, […] oppure che si era in presenza di una pluralità di negozi indipendenti. […] L’angolazione della ricerca muove dalla premessa errata che la presenza di una pluralità di negozi autorizza in ogni caso l’interprete a qualificare come collegamento il nesso che intercorre fra essi. […] Limitandosi ad accertare se si tratti di un negozio unico o di una combinazione di negozi, si lascia nell’ombra l’aspetto dinamico del fenomeno, considerando solo l’aspetto strutturale del negozio”.

150 NARDI S., Collegamento negoziale: funzionale od occasionale?, in Giur. it. 2002, p. 1621, afferma che: “Il criterio distintivo tra contratto unico e contratto

collegato, non è dato da elementi formali, […] ma da quello sostanziale dell’unicità o pluralità degli interessi perseguiti”.

151 L’esposizione più completa di questi tre indirizzi la dobbiamo a FERRI G.,

Scritti in tema di vendita con esclusiva e di fusione delle società commerciali, Torino,

1990, p. 39 – 46, già in, Dir. prat. comm., 1933, I.

152 Cfr. ASCARELLI T., Il negozio indiretto e le società commerciali, in Studi in tema di contratti, Milano, 1952, p. 16, sosteneva che “per aversi negozio unico, sembra

innanzitutto necessaria l’unicità della fonte e cioè della o delle manifestazioni di volontà dalle quali risulta il negozio. […] L’elemento decisivo è quello del collegamento nella volontà delle parti dei vari scopi da esse perseguiti”.

153 SENOFONTE P. , In tema di negozi collegati, in Dir. Giur., 1960, I, pag. 275. 154 GIORGIANNI M., op. cit., p. 349, afferma che “è il diritto che, valutando la

dichiarazione di volontà, nei suoi obbiettivi elementi, cioè nel suo contenuto, determina, se per soddisfare gli scopi con essi presi di mira, sia necessaria la nascita di uno solo o di più negozi, laonde non può essere influente la volontà privata di dar vita ad uno solo

Bisogna vedere, quindi, se le parti hanno avuto la consapevolezza della struttura dell’operazione, motivata dal perseguimento di un certo risultato pratico, consapevolezza che sola poteva consentire di volere il collegamento155.

c) teoria intermedia: secondo l’altro indirizzo, l’elemento soggettivo doveva essere integrato da quello oggettivo della connessione economica e di fatto tra le prestazioni. Anche queste teorie, però, per la maggior parte della dottrina sono criticabili per il perdurante riferimento alla volontà (anche se non in qualità di criterio unico), come criterio interpretativo per individuare nelle varie fattispecie concrete l’esistenza di un negozio unico o di una pluralità di negozi.

La dottrina dominante si è pertanto attestata su posizioni favorevoli ad un criterio desumibile in base all’elemento oggettivo.

In particolare, sia per la polizza “scoppio-incendio” sia per le più recenti forme assicurative PPI, l'esigenza di utilizzare sul piano pratico il contratto di assicurazione come garanzia del credito nell'interesse di un terzo beneficiario “è traducibile sul piano logico-giuridico con la figura

del collegamento negoziale su base volontaria  , mediante una stipulazione a favore di terzi secondo lo schema dell'art. 1411 c.c.  , che si realizza attraverso l'inserimento di una clausola (c.d. “appendice”) di vincolo della somma assicurata in favore dell'istituto bancario”156.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

o a più negozi, perché essa in questo modo sarebbe rivolta ad un effetto giuridico la cui determinazione la legge riserba solo a se stessa”.

155 DI SABATO F., Unità e pluralità di negozi, in Riv. dir. civ., 1959, I, p. 417, il quale afferma: “Non vedo per quale ragione la volontà delle parti debba ritenersi

irrilevante e non possa dare forma giuridica adeguata alla fattispecie concreta. […] E’ vero che le parti debbono soltanto porre in essere le situazioni di fatto cui l’ordinamento ricollega effetti giuridici; ma non per questo può disconoscersi che rientra nell’autonomia delle parti valutare lo strumento tecnico più idoneo al conseguimento di quel risultato.” L’A., però, conclude con una critica alle teorie soggettive affermando che “[…] non è tanto rilevante la volontà, quanto la sua attuazione oggettiva”.

Attraverso tale presidio negoziale157 e per effetto del collegamento che ne consegue, la somma assicurata appare destinata in via preferenziale alla soddisfazione del creditore vincolatario e solo de

residuo è corrisposta al contraente assicurato. In questo senso è lecito

affermare che “il vincolo devia gli effetti del contratto e manifesta il

collegamento negoziale in forza del quale il finanziatore, senza assumere la qualità di assicurato  , può pretendere di percepire l'indennizzo in luogo del debitore/contraente assicurato.”158

6. TRASLAZIONE DEL RISCHIO DI INADEMPIMENTO

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