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TRASLAZIONE DEL RISCHIO DI INADEMPIMENTO DALLA BANCA ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE COME

LA FUNZIONE DI GARANZIA DEL CREDITO DEI CONTRATTI PAYMENT PROTECTION INSURANCE.

6. TRASLAZIONE DEL RISCHIO DI INADEMPIMENTO DALLA BANCA ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE COME

FATTORE RILEVANTE AI FINI DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE “AFFIEVOLITO” IN ASSENZA DELLA CLAUSOLA DI VINCOLO.

L’esame dei PPI ci dimostra che spesso le parti contrattuali ricorrono a schemi negoziali piuttosto articolati, ma meglio rispondenti alla necessità di ottenere una veste giuridica per quei complessi assetti di interessi che si propongono di perseguire. Il problema interpretativo più importante a questo proposito ha riguardato la relazione esistente tra le figure contrattuali coinvolti nell’operazione economica per verificare se ce ne possa essere una, più forte delle altre, che ne coniughi in tutto o in parte le altre finalità e contenuti.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, emerge l’idea di abbandonare la ricerca di un unico tipo legale che sia perfettamente rispondente agli scopi voluti dalle parti dal momento che, a causa

                                                                                                                         

157 Con riguardo alle polizze “scoppio-incendio”, il meccanismo della clausola ddi vincolo opera automaticamente per effetto della surrogazione legale disposta dall'art. 2742 c.c.. L'appendice, se presente, interviene in precisazione del meccanismo legale.. 158 FAUSTI ibidem

dell’insufficienza delle categorie tradizionali, inadeguate a soddisfare tali esigenze e ad adempiere al bisogno di prodotti giuridici da parte di un sistema economico in costante sviluppo, sembrerebbe altamente più opportuno provare a ricostruire l’intera operazione economica osservandola sotto la lente del c.d. collegamento negoziale.

Come abbiamo esaminato in termini generali, con le espressioni “collegamento negoziale” o “negozi collegati” non siano indicative di un istituto giuridico preciso, nel senso di un insieme di norme dettate al fine specifico di regolare una determinata materia o determinati interessi o gruppi di interessi sostanziali, ma rappresentino piuttosto un concetto di creazione dottrinale o un criterio di utilizzazione giurisprudenziale volti alla descrizione e giustificazione di fenomeni contrattuali complessi e della soluzione dei conflitti ad essi relativi.

Ciò detto, ai fini della nostra indagine, la figura del collegamento negoziale può essere utilizzata per risolvere i concreti problemi di disciplina posti da fattispecie in cui un risultato pratico unitario è raggiunto attraverso l’uso congiunto e combinato di distinti tipi contrattuali.

Non è, infatti, da escludere che il contratto PPI possa perdere i connotati ora descritti e la funzionalizzazione a garanzia del credito nell’ipotesi in cui un mutuatario decida autonomamente di sottoscrivere una polizza per assicurarsi dal rischio di non poter adempiere l'obbligazione verso il mutuante. Può parimenti accadere che il mutuatario comunichi verbalmente all'impresa di assicurazioni il motivo della sua sottoscrizione senza con ciò indicarlo nel contratto. Appare in tal caso opportuno chiedersi se, in tale caso, appaia incongruo parlare di collegamento contrattuale atteso che non si può ritenere l'impresa di assicurazione intenzionata a partecipante all'intera operazione159.

                                                                                                                          159 Si esprime in senso negativo SIRI.

Si ritiene che la questione debba essere risolta in termini positivi160. Infatti, il collegamento fra i due contratti che pure si caratterizza per il fatto che è il mutuante ad individuare la polizza ed a sottoporla al cliente e per il fatto che tra impresa di assicurazioni e mutuante vi è un accordo di distribuzione (per di più quasi sempre in esclusiva), tanto che appare evidente che la compagnia di assicurazioni intende partecipare all'operazione di mutuo, non è da escludere anche quando tali elementi manchino nel caso concreto.

Sotto il profilo economico-funzionale ciascuno dei tre soggetti (mutuante-intermediario, compagnia di assicurazioni e mutuatario) mette in relazione un proprio interesse con i due contratti. Inoltre, in caso di collegamento eterogeneo (cioè in cui sono coinvolte coppie di parti diverse), gli effetti di un contratto si producono anche nei confronti del soggetto che è parte in senso formale soltanto del contratto collegato.

Da integrare come segue: La prima valutazione di affidabilità la fa la banca. L’impresa prende la valutazione della banca senza modificarla. La fa diventare da rischio di credito a rischio assicurato. Questa operazione se automatica non è corretta.

Come abbiamo avuto modo di esaminare nel primo capitolo, la valutazione del rischio di credito, che con la sottoscrizione dei contratti PPI si sposta dalla banca all’impresa di assicurazione, rientra tra gli elementi di valutazione della banca. L’apertura dei mercati finanziari a platee più vaste, la trasformazione del mutuo in un contratto di massa, il

                                                                                                                         

160 Per Fausti, La rinuncia al vincolo rende solo apparentemente più problematico l'inquadramento dogmatico della fattispecie. Il collegamento negoziale tra mutuo e assicurazione, infatti, è senz'altro meglio manifestato e quasi certificato dall'esistenza del vincolo. La mancanza (del vincolo), tuttavia, non è sufficiente ad escludere il collegamento negoziale che può rimanere fondato su presupposti di fatto o impliciti ricavabili dagli stessi testi contrattuali, ovvero dai materiali preparatori, dai fogli informativi o perfino dalla semplice coesistenza temporale dei contratti e dalla connessione dei valori in gioco  : ciò che infatti va assolutamente escluso è che, almeno allo stato attuale della prassi e della normativa, i due contratti possano considerarsi autonomi.

fenomeno di cartolarizzazione finanziaria dei mutui e la recente crisi finanziaria hanno finito per determinare l'affidamento di certe valutazioni a professionalità dedicate.

Si può parlare in questo caso di collegamento affievolito. In cosa consiste? Quali effetti determina sul contratto?

In questo senso la clausola di vincolo a favore del mutuante rafforza ancora di più il collegamento, in quanto modifica la parte naturalmente destinataria della prestazione della compagnia, che diventa il mutuante al posto del mutuatario, ma di per sé il collegamento può ritenersi sussistente ancorché “affievolito” nel caso in cui la stessa manchi.

È solo attraverso l’apposizione del vincolo, infatti, che si determina un pieno parallelismo tra il mutuo e la polizza, in quanto fin tanto che è in essere il primo, il secondo mantiene la propria funzionalità di tutela (diretta) per il mutuante e (indiretta) per il mutuatario. La mancanza del vincolo a favore del mutuante rende il collegamento meno forte, tuttavia non lo elimina, atteso che permane l'interesse delle parti a condividere l'operazione nel suo complesso.

La polizza PPI ed il contratto di finanziamento sono pertanto, per i rapporti che legano le parti coinvolte, contratti funzionalmente collegati.

7. PARZIALITÀ E UNILATERALITÀ DEL

COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA CONTRATTI PPI E

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