Ulteriori Proposte di Legge
88 coloro che non sono messi in condizione di poterne fruire Inoltre, quattro
Regioni e una Provincia Autonoma (Campania237, Emilia Romagna238, Liguria239, Lombardia240 e Provincia Autonoma di Bolzano241) istituiscono la figura del “Garante per l’infanzia e l’adolescenza” a tutela dei diritti e degli interessi dei giovani presenti sul territorio, che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Il Garante segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno scaturenti da contesti ambientali carenti o inadatti dal punto di vista abitativo e urbanistico e formula proposte per incrementare il sistema normativo, il sistema dei servizi, i programmi e gli interventi a favore dell‟infanzia e dell‟adolescenza.
Accrescere una rete integrata dei servizi che si attivi in modo da valorizzare e
sostenere il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura della persona durante tutto l’arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. In particolare 6 Regioni italiane e una
Provincia Autonoma (Basilicata242, Friuli Venezia Giulia243, Lazio244,
237
Cfr. Regione Campania - Legge Regionale del 24 luglio 2006, n. 17 “Istituzione del Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza”. [BUR del 7 agosto 2006, n. 36, Gazzetta Ufficiale del 25 novembre
2006, n. 47]. 238
Cfr. Regione Emilia Romagna - Legge Regionale del 17 febbraio 2005, n.9 “Istituzione del garante
regionale per l’infanzia e l’adolescenza”. [Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2005, n. 31].
239
Cfr. Regione Liguria - Legge Regionale del 16 marzo 2007, n. 9 “Disciplina dell’ufficio del garante
regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. [Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n.20].
240
Cfr. Regione Lombardia - Legge Regionale del 30 marzo 2009, n.6 “Istituzione della figura e
dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza”. [Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2009, n.34].
241
Cfr. Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale del 26 giugno 2009, n.3 “Garante per
l’infanzia e l’adolescenza”. [Bollettino Ufficiale del 7 luglio 2009, n.28; Bollettino Ufficiale del 11
settembre 2009, n.36]. 242
Cfr. Regione Basilicata – Legge Regionale del 14 aprile 2000, n. 45 “Interventi a favore della
famiglia”. [Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2000, n. 47].
243
Cfr. Regione Friuli Venezia Giulia – Legge Regionale del 7 luglio 2006, n.11 “Interventi regionali
a sostegno della famiglia e della genitorialità”. [Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2006, n.37]; Cfr.
Legge Regionale del 25 ottobre 2004, n. 24 “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di
assistenza familiare”. [Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2005, n. 3].
244
Cfr. Regione Lazio – Legge Regionale del 24 dicembre 2009, n.26 “Norme per la tutela dei minori e
la diffusione della cultura della mediazione familiare”. [Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2009, n.36];
89
Lombardia245, Trentino Alto Adige246, Provincia Autonoma di Bolzano247, Umbria248), sostengono le famiglie tramite interventi socio – educativi domiciliari rivolti ai nuclei familiari con soggetti che hanno difficoltà a compiere gli impegni di vita quotidiana. In particolare sostengono la formazione di associazioni denominate “Banche del tempo”, intese come “ … forme di
pianificazione attraverso le quali persone disponibili a donare gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, tutela e sostegno, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di necessità. Il legame e l’intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di guadagno249”.
Sostenere la formazione e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare sono cinque le Regioni italiane (Lazio250, Molise251, Piemonte252,
l’accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia”. [Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2004,
n.29]; Cfr. Legge Regionale del 22 aprile 2002, n. 10 “Interventi a sostegno della famiglia per l’accesso
alle opportunità educative nella scuola dell’infanzia”. [Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2002, n. 43].
245
Cfr. Regione Lombardia - Legge Regionale del 14 febbraio 2008, n.1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” [Bollettino ufficiale del 18 febbraio 2008, n.8, 1 suppl. ordinario]; Cfr. Legge Regionale del 6
dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”. [Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 2000,
n.10]. 246
Cfr. Regione Trentino Alto Adige – Legge Regionale del 18 febbraio 2005, n.1 “Pacchetto famiglia
e previdenza sociale”. [Numero Straordinario del Bollettino Ufficiale del 21 febbraio n.7 2005].
247
Cfr. Provincia Autonoma di Bolzano – Legge provinciale del 24 luglio 2012 “Tutela delle persone
non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria”. [Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2012, n.34; Bollettino
Ufficiale del 31 luglio 2012, n.31]. 248
Cfr. Regione Umbria – Legge Regionale del 16 febbraio 2010, n.13 “Disciplina dei servizi e degli
interventi a favore della famiglia”. [Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2011, n.15; Bollettino Ufficiale del
24 febbraio 2011, n.9]. Legge Regionale del 3 ottobre 2007, n.28 “Interventi per il sostegno e la
qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare”. [Bollettino Ufficiale del 10 ottobre 2008,
n.44]. 249
Cfr. Capo VI Promozione dell’associazionismo familiare – Art. 36 (Promozione dell‟associazionismo familiare), comma 6 della Legge Regionale del 14 febbraio 2008, n.1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” – Regione Lombardia [Bollettino ufficiale del 18 febbraio 2008, n.8, 1 suppl. ordinario].
250
Cfr. Regione Lazio - Legge Regionale del 26 novembre 2000, n. 24 “Disposizioni per l’inserimento
lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili”. [Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2001,
90
Sardegna253, Umbria254), che riconoscendo di fondamentale interesse tutte le attività volte all‟inclusione lavorativa dei disabili, stabiliscono il “Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili”, denominato in seguito “Fondo
regionale”, rivolto al sovvenzionamento, della durata di un triennio, dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili. Le risorse finanziarie del fondo regionale sono costituite da ulteriori contribuzioni di fondazioni, enti di natura privata e soggetti in ogni modo interessati, al di là delle risorse stanziate dalla Regione stessa. Ai soggetti con disabilità partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l‟inserimento lavorativo sono riconosciute le indennità presunte dalle norme sulla formazione professionale e il rimborso per il trasporto.
Promuovere, sostenere e valorizzare il ruolo delle associazioni di
rappresentanza e tutela delle categorie protette. In particolare quattro Regioni
italiane (Abruzzo255, Liguria256, Lombardia257, Umbria258) potenziano il ruolo
251
Cfr. Regione Molise - Legge Regionale del 28 ottobre 2002, n. 26 “Istituzione del Fondo per
l’occupazione dei disabili, ai sensi dell’art.14 della legge 68/1999”. [Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio
2003, n.7]. 252
Cfr. Regione Piemonte - Legge Regionale del 29 agosto 2000, n.51 “Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili”. [Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2001, n.10].
253
Regione Sardegna - Legge Regionale del 28 ottobre 2002, n.20 “Istituzione del Fondo regionale per
l’occupazione dei diversamente abili”. [Bollettino Ufficiale del 4 novembre del 2002, n. 32].
254
Cfr. Regione Umbria - Legge Regionale del 23 luglio 2003, n.11 “Interventi a sostegno delle
politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n.41 e disciplina del fondo regionale per l’occupazione dei disabili”. [Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2003,
n.43]. 255
Cfr. Regione Abruzzo - Legge Regionale del 11 agosto 2009, n. 14 (Va a modificare la Legge Regionale del 29 novembre 1982, n. 87) “Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni
provinciali abruzzesi dell’Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordi”.
256
Cfr. Regione Liguria – Legge Regionale del 23 marzo 2004, n. 4 “Norme in materia di tutela e di
rappresentanza delle categorie protette”. [Bollettino Ufficiale del 31 marzo 2004, n.3].
257
Cfr. Regione Lombardia - Legge Regionale del 9 agosto 1993, n. 24 “Erogazione di contributo
ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia”. [Bollettino Ufficiale del 14 agosto 1993, n.32];
91