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88 coloro che non sono messi in condizione di poterne fruire Inoltre, quattro

Ulteriori Proposte di Legge

88 coloro che non sono messi in condizione di poterne fruire Inoltre, quattro

Regioni e una Provincia Autonoma (Campania237, Emilia Romagna238, Liguria239, Lombardia240 e Provincia Autonoma di Bolzano241) istituiscono la figura del “Garante per l’infanzia e l’adolescenza” a tutela dei diritti e degli interessi dei giovani presenti sul territorio, che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Il Garante segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno scaturenti da contesti ambientali carenti o inadatti dal punto di vista abitativo e urbanistico e formula proposte per incrementare il sistema normativo, il sistema dei servizi, i programmi e gli interventi a favore dell‟infanzia e dell‟adolescenza.

 Accrescere una rete integrata dei servizi che si attivi in modo da valorizzare e

sostenere il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura della persona durante tutto l’arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. In particolare 6 Regioni italiane e una

Provincia Autonoma (Basilicata242, Friuli Venezia Giulia243, Lazio244,

237

Cfr. Regione Campania - Legge Regionale del 24 luglio 2006, n. 17 “Istituzione del Garante

dell’infanzia e dell’adolescenza”. [BUR del 7 agosto 2006, n. 36, Gazzetta Ufficiale del 25 novembre

2006, n. 47]. 238

Cfr. Regione Emilia Romagna - Legge Regionale del 17 febbraio 2005, n.9 “Istituzione del garante

regionale per l’infanzia e l’adolescenza”. [Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2005, n. 31].

239

Cfr. Regione Liguria - Legge Regionale del 16 marzo 2007, n. 9 “Disciplina dell’ufficio del garante

regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. [Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n.20].

240

Cfr. Regione Lombardia - Legge Regionale del 30 marzo 2009, n.6 “Istituzione della figura e

dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza”. [Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2009, n.34].

241

Cfr. Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale del 26 giugno 2009, n.3 “Garante per

l’infanzia e l’adolescenza”. [Bollettino Ufficiale del 7 luglio 2009, n.28; Bollettino Ufficiale del 11

settembre 2009, n.36]. 242

Cfr. Regione Basilicata – Legge Regionale del 14 aprile 2000, n. 45 “Interventi a favore della

famiglia”. [Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2000, n. 47].

243

Cfr. Regione Friuli Venezia Giulia – Legge Regionale del 7 luglio 2006, n.11 “Interventi regionali

a sostegno della famiglia e della genitorialità”. [Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2006, n.37]; Cfr.

Legge Regionale del 25 ottobre 2004, n. 24 “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di

assistenza familiare”. [Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2005, n. 3].

244

Cfr. Regione Lazio – Legge Regionale del 24 dicembre 2009, n.26 “Norme per la tutela dei minori e

la diffusione della cultura della mediazione familiare”. [Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2009, n.36];

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Lombardia245, Trentino Alto Adige246, Provincia Autonoma di Bolzano247, Umbria248), sostengono le famiglie tramite interventi socio – educativi domiciliari rivolti ai nuclei familiari con soggetti che hanno difficoltà a compiere gli impegni di vita quotidiana. In particolare sostengono la formazione di associazioni denominate “Banche del tempo”, intese come “ … forme di

pianificazione attraverso le quali persone disponibili a donare gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, tutela e sostegno, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di necessità. Il legame e l’intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di guadagno249”.

 Sostenere la formazione e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare sono cinque le Regioni italiane (Lazio250, Molise251, Piemonte252,

l’accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia”. [Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2004,

n.29]; Cfr. Legge Regionale del 22 aprile 2002, n. 10 “Interventi a sostegno della famiglia per l’accesso

alle opportunità educative nella scuola dell’infanzia”. [Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2002, n. 43].

245

Cfr. Regione Lombardia - Legge Regionale del 14 febbraio 2008, n.1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” [Bollettino ufficiale del 18 febbraio 2008, n.8, 1 suppl. ordinario]; Cfr. Legge Regionale del 6

dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”. [Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 2000,

n.10]. 246

Cfr. Regione Trentino Alto Adige – Legge Regionale del 18 febbraio 2005, n.1 “Pacchetto famiglia

e previdenza sociale”. [Numero Straordinario del Bollettino Ufficiale del 21 febbraio n.7 2005].

247

Cfr. Provincia Autonoma di Bolzano – Legge provinciale del 24 luglio 2012 “Tutela delle persone

non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria”. [Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2012, n.34; Bollettino

Ufficiale del 31 luglio 2012, n.31]. 248

Cfr. Regione Umbria – Legge Regionale del 16 febbraio 2010, n.13 “Disciplina dei servizi e degli

interventi a favore della famiglia”. [Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2011, n.15; Bollettino Ufficiale del

24 febbraio 2011, n.9]. Legge Regionale del 3 ottobre 2007, n.28 “Interventi per il sostegno e la

qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare”. [Bollettino Ufficiale del 10 ottobre 2008,

n.44]. 249

Cfr. Capo VI Promozione dell’associazionismo familiare – Art. 36 (Promozione dell‟associazionismo familiare), comma 6 della Legge Regionale del 14 febbraio 2008, n.1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” – Regione Lombardia [Bollettino ufficiale del 18 febbraio 2008, n.8, 1 suppl. ordinario].

250

Cfr. Regione Lazio - Legge Regionale del 26 novembre 2000, n. 24 “Disposizioni per l’inserimento

lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili”. [Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2001,

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Sardegna253, Umbria254), che riconoscendo di fondamentale interesse tutte le attività volte all‟inclusione lavorativa dei disabili, stabiliscono il “Fondo

regionale per l’occupazione dei disabili”, denominato in seguito “Fondo

regionale”, rivolto al sovvenzionamento, della durata di un triennio, dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili. Le risorse finanziarie del fondo regionale sono costituite da ulteriori contribuzioni di fondazioni, enti di natura privata e soggetti in ogni modo interessati, al di là delle risorse stanziate dalla Regione stessa. Ai soggetti con disabilità partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l‟inserimento lavorativo sono riconosciute le indennità presunte dalle norme sulla formazione professionale e il rimborso per il trasporto.

 Promuovere, sostenere e valorizzare il ruolo delle associazioni di

rappresentanza e tutela delle categorie protette. In particolare quattro Regioni

italiane (Abruzzo255, Liguria256, Lombardia257, Umbria258) potenziano il ruolo

251

Cfr. Regione Molise - Legge Regionale del 28 ottobre 2002, n. 26 “Istituzione del Fondo per

l’occupazione dei disabili, ai sensi dell’art.14 della legge 68/1999”. [Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio

2003, n.7]. 252

Cfr. Regione Piemonte - Legge Regionale del 29 agosto 2000, n.51 “Fondo regionale per

l’occupazione dei disabili”. [Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2001, n.10].

253

Regione Sardegna - Legge Regionale del 28 ottobre 2002, n.20 “Istituzione del Fondo regionale per

l’occupazione dei diversamente abili”. [Bollettino Ufficiale del 4 novembre del 2002, n. 32].

254

Cfr. Regione Umbria - Legge Regionale del 23 luglio 2003, n.11 “Interventi a sostegno delle

politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n.41 e disciplina del fondo regionale per l’occupazione dei disabili”. [Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2003,

n.43]. 255

Cfr. Regione Abruzzo - Legge Regionale del 11 agosto 2009, n. 14 (Va a modificare la Legge Regionale del 29 novembre 1982, n. 87) “Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni

provinciali abruzzesi dell’Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordi”.

256

Cfr. Regione Liguria – Legge Regionale del 23 marzo 2004, n. 4 “Norme in materia di tutela e di

rappresentanza delle categorie protette”. [Bollettino Ufficiale del 31 marzo 2004, n.3].

257

Cfr. Regione Lombardia - Legge Regionale del 9 agosto 1993, n. 24 “Erogazione di contributo

ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia”. [Bollettino Ufficiale del 14 agosto 1993, n.32];

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