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141 Il principio costituzionale dell‟obbligatorietà e gratuità dell‟istruzione assegnata per

CORPOREITA’ E DIDATTICA IN LIS: DAI PRIMI METODI EDUCATIVI ALLE NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA

141 Il principio costituzionale dell‟obbligatorietà e gratuità dell‟istruzione assegnata per

circa otto anni (ovvero dal 6° anno al 14° anno d‟età) trovò compimento, nel 1962356, quando fu stimata la nuova scuola media unica357, che nello specifico prevedeva:

“ … l’istituzione di due classi di aggiornamento: una, in prima, per gli alunni necessitanti di speciali cure; e l’altra, in terza, per quanti non abbiano ottenuto la licenza di scuola media poiché rimandati”358;

e …

“ … la realizzazione di classi differenziali per gli insufficienti scolastici. Nelle sezioni parallele al corso normale, era previsto, difatti, un calendario speciale, con opportuni programmi e ore di insegnamento”359

.

Sei anni dopo fu istituita la scuola materna statale360, che marcò per la prima volta una sensibilizzazione alle tematiche educative degli alunni portatori di handicap, nel prevedere la realizzazione di sezioni speciali per bambini dai tre ai sei anni, affetti da disturbi dell‟intelligenza, dell‟atteggiamento o da minorazioni fisiche e sensoriali361. Il primo rilevante riconoscimento del principio dell‟integrazione scolastica fu custodita nella legge del 1971362, che all‟art.28, comma 2, decretò …

356

Legge del 24 luglio 1962, n. 1073 – Lo Stato concede dei sovvenzionamenti per il funzionamento, l‟assistenza igienico – sanitaria e gli strumenti per le classi differenziali nelle scuole statali e per le classi di scuola speciale da promulgare anche nei comuni minori.

357

Cfr. Legge del 31 dicembre 1962, n. 1859 – Istitutiva della scuola media unica, che ordina: l‟istruzione obbligatoria consecutiva a quella elementare è attribuita gratuitamente nella scuola media e ha durata di tre anni ed è scuola secondaria di 1° grado.

358

Cfr. Legge del 31 dicembre 1962, n. 1859 – art.11. 359

Ivi., art.12. 360

Cfr. La Legge del 18 marzo 1968, n. 444 stabilisce la scuola materna statale che riceve bambini nell‟età prescolastica dai tre ai sei anni e si propone scopi di educazione e di crescita della personalità infantile, di cura e di organizzazione alla scuola dell‟obbligo, integrando il contributo della famiglia. Il carattere statale della scuola materna ne rimarca la gratuità laddove fino a quel momento l‟istruzione prescolastica era stata assegnata ad Enti locali, ecclesiastici e non, a privati ed era nella maggior parte dei casi a pagamento.

361

Cfr. Legge del 18 marzo 1968, n. 444, art.3. 362

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“ … gli alunni invalidi civili avrebbero compiuto l’obbligo scolastico nelle classi comuni delle scuole pubbliche, ad esclusione degli alunni i cui requisiti di gravità avrebbero reso impossibile trarre beneficio dall’inserimento”363

.

Quattro anni dopo, nel 1975, fu il rinomato Documento Falcucci364, a delineare i principi basilari della filosofia dell‟integrazione …

“ … l’iniziale analisi che la Commissione ha ritenuto di fare è che

l’occasione di realizzazione di una struttura scolastica preparata a far fronte alle difficoltà dei ragazzi handicappati presume la convinzione che anche i soggetti con problematicità nello sviluppo, nell’apprendimento e nell’adattamento debbano essere pensati come personaggi principali della propria crescita. In essi, difatti, esistono possibilità conoscitive, operative e relazionali spesso frenate dai modelli e dalle pretese della cultura corrente e della consuetudine sociale. Incoraggiare e facilitare l’incremento di tali potenzialità è un onere proprio della scuola, prendendo atto che il compito di questa è appunto quella di condurre alla crescita completa, sotto il profilo culturale, sociale, civile di qualsiasi bambino e/o giovane … La scuola dato che deve rapportare l’azione educativa alle potenzialità individuali di ciascun allievo, si presenta come la struttura più adeguata per far superare la condizione di ghettizzazione in cui in caso contrario sarebbero reclusi i bambini handicappati, anche se deve considerarsi

363

Legge del 30 marzo 1971, n. 118, art. 28, comma 2: restano messi da parte i minorati dell’udito e gli alunni disabili in situazione di gravità; comma 1: si obbliga ai Comuni di garantire lo spostamento gratuito a scuola e ai corsi di formazione professionale; comma 3 si presume che sarà agevolata la frequenza nelle scuole superiori per gli alunni disabili.

364

Il Documento Falcucci può considerarsi il primo coscienzioso studio sul fenomeno dell‟inserimento scolastico, dal quale trasse principio la Circolare Ministeriale n.227/75, che traspose in termini logistici i primi avviamenti pedagogici e didattici che avrebbero dato luogo ai principi della integrazione scolastica. Il documento denota le peculiarità delle scuole aperte all‟integrazione: scuole a tempo pieno, plessi e classi non gremiti; maggior numero di docenti in rapporto al numero dei discenti; docenti specializzati; équipe socio – medico – psicologiche; strutture scolastiche agibili; lavoro multi disciplinare fra operatori scolastici e sociosanitari. Malgrado le premesse e la parte introduttiva, il documento presume la presenza di scuole speciali. [Cfr. Nocera, S. (2001). Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia. Gli

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coessenziale una progettazione dei servizi sanitari e sociali indirizzati al medesimo scopo. Tale responsabilità concorde si pone da ultimo sotto il profilo della prevenzione”365.

Con la legge 517 del 1977 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli

esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico” 366 , si infranse la pianificazione didattica personalistica tradizionale per permettere l‟apertura delle classi e la collegialità dell‟insegnamento. Con la summenzionata legge, difatti, si decise di incaricare unicamente la scuola pubblica del delicato problema dell‟integrazione delle persone disabili, cautelando peculiari forme di sostegno, subordinato però ai confini delle attinenti risorse di bilancio e non facendone pertanto un dovere tassativo, ma un atto assegnato più alla buona volontà che al dovere. Una scuola, comunque, realmente democratica, aperta a tutti, dove trovano posto gli alunni portatori di handicap a fianco ad alunni normodotati e con iniziative a loro favore da conseguire tramite l‟impiego dei docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola e in possesso di particolari titoli di specializzazione367. Come riportato all‟art.7, comma 4 …

 si previdero forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, da conseguire tramite l‟impiego di docenti in possesso di specifici

365

Cfr. Premessa - Documento Falcucci, 1975. 366

Cfr. Legge n. 517 del 4 luglio 1977 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”, art. 10, comma 1: in attinenza agli alunni sordi, si presume che “ … l’obbligo scolastico si adempie per i sordomuti, nelle

adeguate scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie, nelle quali siano cautelati l’essenziale integrazione specialistica e i servizi di sostegno”, riconoscendo alle famiglie

con figli sordi l‟opportunità di scegliere fra scuola speciale e scuola comune. 367

Cfr. Circolare Ministeriale del 6 agosto 1975, n. 227 – Criteri organizzativi “ … verrà data

antecedenza a quelli che, all’atto della esibizione della domanda sull’assegnazione degli incarichi, abbiano certificato di aver seguito corsi universitari di specializzazione, di aver frequentato corsi o seminari di aggiornamento in materia di educazione speciale pianificati o dichiarati dall’Amministrazione scolastica”.

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