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147 stabilite esplicitamente per la scuola superiore, possono accostarsi anche agli altri ordin

CORPOREITA’ E DIDATTICA IN LIS: DAI PRIMI METODI EDUCATIVI ALLE NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA

147 stabilite esplicitamente per la scuola superiore, possono accostarsi anche agli altri ordin

e gradi di scuola.

Il provvedimento giurisdizionale della Corte costituzionale creò un ulteriore effetto, questa volta di natura politica. Da alcune legislazioni si tentava inutilmente di fare accettare una legge – cornice sulle persone in situazione di handicap. Il provvedimento giurisdizionale velocizzò l‟iter di tali disegni di legge che furono capaci di condensarsi in un testo che fu accettato il 5 febbraio 1992 e prese il n. 104376 “Legge – quadro per attinenti all‟integrazione di alunni con handicap in ogni ordine e grado di scuola. Fanno parte dell‟osservatorio impiegati ed esperti dell‟Ufficio studi e programmazione e delle Direzioni generali competenti, ispettori tecnici centrali e periferici, delegati delle associazioni di handicappati e delle loro famiglie che certifichino un onere operativo e di studio sulle questioni seguite dall‟osservatorio, che ha il dovere di seguire, anche tramite rilevazioni statistiche, lo svolgersi del fenomeno di integrazione scolastica e di congiungerlo con gli interventi precoci precedenti la scolarizzazione, siano essi di carattere psicologico e riabilitativo in direzione dei portatori di handicap, siano essi di carattere sociale ed educativo in direzione delle famiglie. Per di più, ha l‟incarico di unire il fenomeno dell‟integrazione scolastica con le problematiche dell‟orientamento e della formazione professionale, al fine di semplificare un regolare inserimento lavorativo e sociale dei portatori di handicap). Quanto al processo d‟integrazione, forniva indicazioni sulle iscrizioni, sulla frequenza e le modalità di svolgimento delle prove scritte grafiche e orali, da realizzarsi anche in modi equivalenti e in tempi più lunghi e con ausili anche tecnologici (è conveniente evidenziare che, specie per gli alunni con handicap fisico e sensoriale, l‟utilizzo di sussidi concessi dalle attuali tecnologie permette la realizzazione di dette prove, che possono tuttavia essere surrogate da prove alternative ai sensi dell‟art. 102 del R. D. 653/1925). Quanto alla valutazione, specie per gli alunni con ritardo mentale, si presumeva l‟utilità di organizzare piani educativi differenziati che avrebbero dovuto essere valutati, senza attribuzione di voti, con riguardo alle capacità e particolarità dei singoli discenti in situazione di handicap (il consiglio della classe frequentata da discenti con handicap dovrà redigere un resoconto che tenga conto del piano educativo individualizzato e delle notizie procurate da ogni docente. Tale resoconto dovrà denotare per quali discipline siano stati utilizzati peculiari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche nell‟ipotesi di surrogazione ridotta dei contenuti programmatici di alcune discipline. Sulla base di tutti gli elementi sopra riportati, possono essere programmate prove valutative diversificate per i discenti con handicap psichico connessi con il livello degli insegnamenti distribuiti e capaci a valutare il progresso del discente in relazione con le sue probabili predisposizioni e alle finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo triennio di ciascun ordine di scuola. Nessuna valutazione differenziata è tollerabile nei confronti di discenti con handicap fisico e sensoriale, per i quali però può essere concesso l‟utilizzo di tipici sussidi didattici intenzionalmente programmati dai docenti, al fine di verificare il livello di apprendimento non evidenziabile tramite un colloquio o prove scritte tradizionali).

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Cfr. Legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992 – Suppl. Ordinario n. 30) entrata in vigore il 18 febbraio del 1992: esaminando più da vicino la normativa con particolare riferimento ai sordi, non si può che partire dall‟art.3, comma 1 il quale, nell‟ambito dei soggetti aventi diritto agli interventi e ai servizi previsti, include anche le persone sorde; recita infatti la legge “ … è

persona handicappata chi mostra una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o graduale”; art.

3 comma 2 “ … la persona handicappata ha diritto alle funzioni deliberate in suo appoggio in attinenza

alla natura e alla consistenza della menomazione”. Nell‟area riservata all‟inserimento e all‟integrazione

sociale, l’art. 8 comma 1, lettera d, dispone che questi si concretizzano anche tramite l‟appello a “ …

espedienti che rendano concreti il diritto all’informazione e allo studio della persona handicappata, con peculiare attinenza a linguaggi specializzati”. La legge prende una certa consistenza per quanto riguarda

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l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Il testo,

inizialmente composto da meno di venti articoli di principi, venne incrementandosi fino ad arrivare a 44 articoli, riguardanti tutte le prospettive di vita delle persone disabili. La Legge – quadro n. 104/92377 sui diritti delle persone disabili dedica all‟integrazione scolastica sei articoli, dall‟art.12 al 16 e l‟art.43. Nei primi cinque si presentano i principi basilari dell‟integrazione e nell‟art. 43 si aboliscono: l‟art. 28, comma 2, della legge 118/71 relativamente all‟eliminazione dall‟integrazione degli alunni disabili in situazione di gravità e il comma 3 dello stesso articolo affermato costituzionalmente immorale dalla sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale. I principi legiferati possono così sintetizzarsi:

 è assicurato il diritto all‟educazione e all‟istruzione dal nido alle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado fino all‟Università378;

 si precisa l‟intento dell‟integrazione che deve protendere allo sviluppo della personalità dell‟alunno in situazione di handicap e dei suoi compagni sotto il profilo degli apprendimenti, della comunicazione, della socializzazione e degli scambi relazionali379;

 nessuna minorazione o disabilità può essere ragione di estromissione dalla frequenza scolastica. Si percepisce in questa norma l‟eco della sentenza della Corte costituzionale380;

 la programmazione dell‟integrazione si snoda per le ulteriori fasi: individuazione dell‟alunno in situazione di handicap; segue una diagnosi funzionale381

; il il riconoscimento, seppur indiretto, di un codice linguistico alternativo a quello vocale, individuazione che appare comprovata dall‟art.13, comma 1, lettera d, ai sensi del quale l‟integrazione scolastica della persona handicappata nelle Università “ … si concretizza anche tramite il conferimento, con decreto del

Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di compiti professionali ad interpreti da

indirizzare alle Università per agevolare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti”. 377

Alla legge 104/92 si congiunge la Circolare regionale n.33/93, che riconosce la perizia degli Enti ed il personale che lavora in ambio scolastico; essa dà informazioni decisive e concrete per i contenuti e le modalità, individuando gli accordi di programma quali strumenti duttili, differentemente realizzabili in ordine alle peculiari necessità, alla progettazione e alle risorse dei vari territori.

378

Cfr. Legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 12, commi 1 e 2.

379

Cfr. Legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 12, comma 3.

380

Cfr. Legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 12, comma 4.

381

Cfr. C. R. 33/93, lettera a, punto 4 – c), per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione dettagliata e minuziosa della compromissione funzionale dello stato psicofisico del discente in situazione di handicap (DPR del 24 febbraio 1994, art. 3, comma 1) conseguita a cura dei servizi specialistici. Pone,

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profilo dinamico funzionale382 ed il piano educativo individualizzato383. Questi documenti vengono aggiornati lungo tutto il corso di studi dell‟alunno, a risultato di verifiche comuni384.

Il PEI - Piano Educativo Individualizzato non è il percorso didattico, ma il disegno globale di vita scolastica ed extra – scolastica385 dell‟alunno, dal momento che è fondato congiuntamente anche dagli operatori sociosanitari386. Esso rappresenta il riepilogo del percorso didattico individualizzato, di quello riabilitativo e di quello sociale, come si inoltre, in risalto le potenzialità dell‟individuo tra le seguenti aree: cognitiva, linguistica, relazionale, sensoriale, motorio – prassica e dell‟autonomia. Il 95% dei discenti con disabilità, nella scuola prima e secondaria di I grado, ha una diagnosi funzionale. [Cfr. Fonte Istat – L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali, 19 gennaio 2011].

382

Il Profilo Dinamico Funzionale o PDF ha il suo punto di partenza nella DF. Denota il probabile livello di sviluppo che il discente in situazione di handicap comprova di fruire nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni). Viene stilato dall‟unità multidisciplinare, dai docenti curricolari e dai docenti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione, con la partecipazione e il sostegno della famiglia. Sulla base dei dati riportati nella DF traccia in modo dettagliato i probabili livelli di risposta del discente in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e quelle programmabili. È intorno all‟85% la percentuale di discenti con un Profilo Dinamico Funzionale. Al Centro e al Nord si trova la percentuale più elevata di discenti con disabilità che non ha suddetta documentazione: relativamente al 17,1% ed il 18,7% dei discenti della scuola primaria ed il 14,9% e 13,5% dei discenti della scuola secondaria di I grado. [Cfr. Fonte Istat – L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali, 19 gennaio 2011].

383

Il Piano Educativo Individualizzato o PEI è il documento in cui sono delineati i provvedimenti integrati bilanciati fra loro, programmati per il discente disabile in un definito periodo di tempo (DPR 24 febbraio 1994, art. 5, comma 1). Viene stilato all‟inizio di ogni anno scolastico e controllato ed aggiornato in itinere (trimestralmente) e tiene presente i progetti didattico – educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, e inoltre le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extra – scolastiche. (DPR 24 febbraio 1994, art. 5, comma 4). Per il Piano Educativo Individualizzato le percentuali sono elevate sia per la scuola primaria che secondaria di I grado, relativamente a il 93% e 96%. Cfr. Fonte Istat – L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali, 19 gennaio 2011].

384

Cfr. Legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 12, commi da 5 a 8.

385

Per Istituzioni extrascolastiche si intendono i servizi sanitari e tra gli Enti locali si enumerano le Province e i Comuni. Ai primi compete l‟attuazione di interventi sanitari, riabilitativi e sociali, la conformazione delle Unità Multidisciplinari, per lo studio e la realizzazione di progetti atti ad appoggiare l‟integrazione nel territorio delle persone con disabilità, oltre che la designazione di operatori dei servizi e la fornitura di protesi/ausili. La provincia per la L. R. n.11 del 13 aprile 2001, art. 131, “ … ha l’incarico

di favorire e garantire gli interventi sociali attinenti ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori identificati dalla sola madre per assicurare la totale attuazione del diritto all’educazione e all’istruzione in concordanza con la pianificazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con l’attuazione del piano di zona anche tramite le forme organizzative di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000. Sono inclusi in tali interventi i servizi per l’integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e in ogni modo sino al raggiungimento di una qualifica professionale”. Ai secondi,

ai Comuni, compete il dovere di assicurare e monitorare il processo di integrazione scolastica ed extra scolastica dei discenti con disabilità.

386

Cfr. Legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 12, comma 5.

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